Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17542 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 27/07/2010), n.17542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50,

presso lo studio dell’avvocato COSSU BRUNO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIARDI PAOLA, giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 725/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 21/10/2005 R.G.N. 150/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO LUIGI;

udito l’avvocato BOMBOI SAVINA per delega COSSU BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Genova R.M. chiedeva di accertare la nullita’ del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con Poste Italiane s.p.a. nel periodo intercorrente tra il giugno 1997 e il giugno 1999.

La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse domande.

Il Giudice di primo grado con sentenza n. 324/22004 accoglieva la domanda relativamente al contratto stipulato (per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97 e succ.) in data 10-10-1998, scadente il 31-1-1999 e prorogato al 31/3/1999, e condannava la societa’ a riammettere in servizio la R. e a pagare alla stessa le retribuzioni non corrisposte (dovute a titolo di corrispettivo, rigettando l’eccezione di aliunde perceptum).

Avverso la detta sentenza la societa’ proponeva appello chiedendone la riforma con il rigetto integrale della domanda di controparte.

La appellata si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza depositata il 21-10-2005, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava la societa’ pagare a titolo di risarcimento del danno la retribuzione globale di fatto dovuta alla ricorrente a far data dal 14-8-1999, sotto deduzione della somma di Euro 41.429,99 a titolo di aliunde perceptum.

Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso con tre motivi, illustrati con memoria.

La R. si e’ costituita con controricorso tardivo (v. racc. spedita il 31-3-2010).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevata la inammissibilita’ del controricorso tardivo e da tale inammissibilita’ deriva il divieto per questa Corte di conoscerne il contenuto e per la resistente di depositare memorie, fatta salva la facolta’ di partecipazione del difensore di quest’ultima alla discussione orale (v. fra le altre Cass. 21-4-2006 n. 9396).

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 1362 c.c. e segg. e vizio di motivazione, in sostanza lamenta che la sentenza impugnata, violando il principio della “delega in bianco” riconosciuta dalla legge del 1987 alla contrattazione collettiva, erroneamente ha ritenuto che “pur dovendosi considerare valida l’autorizzazione al datore di lavoro di avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine in relazione ai processi di’ ristrutturazione delineati nell’accordo del 25-9-1997, tale validita’ presupporrebbe la predeterminazione di un ulteriore termine di durata dell’autorizzazione stessa, risultandone altrimenti vulnerato il rapporto regola ed eccezione, in quanto imposto dalla stessa natura del contratto a termine”.

Secondo la ricorrente, quindi, anche la interpretazione degli accordi succedutisi e’ stata viziata da tale erroneo “pregiudizio”.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, poi, anche la violazione dei criteri ermeneutici, censurando a sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto limitata temporalmente, anche dalle stesse parti collettive, la efficacia dell’accordo 25-9-97, in base ai successivi accordi attuativi, dei quali sostiene la natura meramente ricognitiva.

Il secondo motivo e’ infondato e tanto basta per confermare la nullita’ del termine apposto al contratto de quo (risultando assorbito il primo motivo), anche se la motivazione della sentenza impugnata merita di essere parzialmente corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la contrattazione collettiva abbia fissato termini di scadenza dell’autorizzazione alla stipula di contratti a termine per l’ipotesi de qua.

In particolare, come questa Corte ha ripetutamente affermato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data (OMISSIS), le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimita’ delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 11.10.2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29.7.2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va confermata la nullita’ del termine apposto al contratto in esame (del 10-10-1998), correggendosi, sul punto, la motivazione della impugnata sentenza che, invece, ha ritenuto che gli accordi attuativi ebbero a stabilire, non i termini entro i quali era consentita l’adozione del tipo contrattuale, ma proprio i termini che legittimamente potevano essere apposti ai contratti individuali, (v. in tal senso fra le altre Cass. 10-1-2006 n, 166,Cass. 28-3-2008 n. 8121).

Con il terzo motivo (erroneamente indicato nel ricorso come “4^”) la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, dell’art. 1362 c.c., comma 2, dell’art. 1427 c.c. e segg., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione, censura, sotto vari profili, la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito.

Sul punto la Corte d’Appello ha affermato che “del tutto infondate sono poi le eccezioni relative alla pretesa risoluzione del contratto per mutuo consenso, in quanto la messa in mora e’ intervenuta solo due mesi dopo la scadenza dell’ultimo dei contratti a termine stipulati con la sig.ra R.” e null’altro e’ stato allegato dalla societa’.

Tale decisione risulta congruamente motivata e conforme al principio ripetutamente affermato da questa Corte in base al quale “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinche’ possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, e’ necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonche’ del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volonta’ delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimita’ se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11.12.2001 n. 15621). Peraltro, come pure e’ stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volonta’ chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento in favore della R. delle sole spese relative alla discussione orale (stante la inammissibilita’ del controricorso).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della R., delle spese liquidate in Euro 800,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

 

 

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