Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17542 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2042-2019 proposto da:

B.M., alias O.M., elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO BARDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI MONZA PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE 80185690585;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 55356/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- B.M., proveniente dal Mali (regione di Kayes), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Milano avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di diniego di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato il 20 dicembre 2018, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso.

2.- Il decreto ha ritenuto la vicenda narrata dal richiedente credibile solo in punto di provenienza territoriale e di condizioni personali e sociali. Ha escluso la sussistenza di una situazione di conflitto armato e/o di violenza indiscriminati nel Paese di provenienza del richiedente, richiamando più fonti, tra cui ACCORD del giugno 2018 e HRV del gennaio 2018. Ha rilevato che, nella specie, non sono emersi profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente: le “personali difficoltà del richiedente riportano a una condizione personale”.

3.- Avverso questo provvedimento il richiedente ha presentato ricorso, articolando due motivi di cassazione.

L’amministrazione intimata non ha spiegato difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Col primo motivo, il ricorrente assume violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a. e b.; col secondo motivo, “contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo, in cui il ricorrente segnala in particolare l'”opportunità di procedere alla audizione del richiedente, per potere meglio comprendere le motivazioni dell’espatrio”, va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla fissazione dell’udienza di comparizione non consegue in via necessaria e automatica il dovere di procedere all’audizione del richiedente (cfr. Cass., 28 febbraio 2019, n. 5973).

In relazione al secondo motivo, poi, è da constatare che – nel sistema vigente – il controllo di questa Corte sui profili fattuali della fattispecie concreta è limitato al vizio di omesso esame di un fatto materiale, che si manifesti- decisivo per l’esito del giudizio. Il ricorrente si limita, per contro, allo svolgimento di una serie di considerazioni di tratto generico.

6.- Nulla deve disporsi in punto di spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello èmrto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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