Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17541 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25421-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO INGENITO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERDINANDO CAIAZZA;

– ricorrente –

contro

G.P., AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CASTELLAMMARE

DI STABIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2496/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 12/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. Equitalia Sud spa ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria della Campania in data 12 marzo 2014, n. 2496, con la quale è stata dichiarata nulla la notifica della cartella di pagamento destinata alla snc G. Costruzioni ed eseguita il 16 aprile 2004 non presso la sede della società ma presso la residenza del socio amministratore G.P. e per avere conseguentemente dichiarato la decadenza di essa ricorrente dalla pretesa impositiva;

2. la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. nonchè omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la commissione considerato nulla la ricordata notifica;

3. il contribuente G.P. e l’Agenzia delle Entrate non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. si tratta di notifica eseguita a società in nome collettivo presso la residenza del socio amministratore in data 26 aprile 2004;

2. la ricorrente assume che l’affermazione della CTR secondo cui tale notifica è nulla perchè non eseguita presso la sede della società (ma, appunto, presso residenza dell’amministratore) contrasta con l’art. 145 c.p.c.;

3. l’assunto è infondato. L’art. 145 c.p.c., nella versione di riferimento (versione anteriore alle modifiche subite per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 21, lett. c, n. 1, in vigore dal 10 marzo 2006 e applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data) stabiliva, per quanto interessa, che “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa” (comma 1) e che “se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141” (comma 3). La notifica alla società G. Costruzioni avrebbe potuto essere effettuata presso la residenza della odierna parte intimata solo se non fosse stata eseguibile presso la sede della società, il chè non risulta sia mai stato dedotto ed è stato dalla commissione implicitamente escluso;

4. la decisione della CTR è quindi corretta;

5. il ricorso deve essere rigettato;

6. non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione del contribuente e della Agenzia delle Entrate;

7. al rigetto del ricorso segue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, l’obbligo, per la ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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