Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17541 del 21/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17541
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32695-2018 proposto da:
D.T.P.C., in proprio e quale titolare dell’omonima ditta
individuale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dagli avvocati MICHELE RONDINELLI, PAOLO MARINO;
– ricorrente –
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
EUSTACHIO MANFREDI,5, presso lo studio dell’avvocato MAZZEO LUCA
HEROS, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GAMPER
HERALD JORG, BARBARA DE CRISTOFARO;
– controricorso e ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 42/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO
SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 31/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO
ANGELO DOLMETTA.
LA CORTE.
Fatto
CONSIDERATO
Che:
in data 11 giugno 2010 gli avvocati Michele Rondinelli e Paolo Marino, in qualità di difensori di D.T.P.C., e gli avvocati Mazzero Luca, Barbara De Cristofaro e Herald Jorg Gamper, in qualità di difensori della Cassa di risparmio di Bolzano s.p.a., hanno depositato un “atto congiunto delle parti di rinuncia agli atti di cassazione”;
che, in quest’atto, si dichiara che “le parti non hanno più interesse alla prosecuzione del presente giudizio in Cassazione avendo transatto la causa con separato accordo”; si dichiara di “rinunciare… ai propri rispettivi atti”, come dimessi nel relativo procedimento, a principiare dal ricorso principale e dal controricorso con annesso ricorso incidentale; si formula istanza di “declaratoria di estinzione del presente giudizio”; che, anche ai sensi dell’art. 391 c.p.c., nulla osta all’emissione di tale dichiarazione(N.dr. testo non leggibile).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per congiunta rinuncia ai ricorsi.
Così stabilito in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 17 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020