Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17541 del 01/08/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 17541 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 9245-2012 proposto da:
SPEZIALE

DINO

VITO

C.F.

SPZDVT61E01L049V,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA
LIBERTÀ 20, presso lo studio dell’avvocato VAGLIO
MAURO,

che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VITO DIPIERRO, giusta delega in atti;
– ricokrente

2014
contro

1786

HEINEKEN

ITALIA S.P.A.

P.I.

006110140071,

in

persona del

legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA

Data pubblicazione: 01/08/2014

64,

presso

(‘S’fTPA

lo

studio

dell’avvocato

GIORDANO

o LSG z- v/t/M.67U- i)

ALESSANDRA, ‘rappresentata e difesa dagli avvocati
SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO, MICHELE ROSSETTI, giusta
delega in atti;
contror.icorrente –

DI LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il
18/06/2011 R.G.N. 163/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
uditi gli Avvocati VAGLIO MAURO e DIPIERRO VITO;
uditi gli Avvocati GIORDANO ALESSANDRA per delega
SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO e ROSSETTI MICHELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 109/2011 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 18 giugno 2011 la Corte d’appello di Lecce,
sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di
Taranto del 5 marzo 2009 con la quale era stata rigettata la domanda
proposta da Speziale Dino nei confronti della Heineken s.p.a., intesa ad

ottenere la declaratoria dell’illegittimità del licenziamento disciplinare
intimato nei suoi confronti da tale società con nota del 5 luglio 2005. La
Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che la lettera di
licenziamento è stata regolarmente recapitata allo Speziale come risulta
dalla dichiarazione del Direttore dell’Ufficio Postale di Massafra attestante
la compiuta giacenza della missiva in questione presso tale ufficio; la
documentazione relativa a tale recapito non è stata mai contestata dallo
Speziale che, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, si è
limitato ad affermúe di non avere mai ricevuto la lettera di licenziamento
in questione. Nel merito del licenziamento la Corte territoriale ha
considerato che l’espletata istruttoria e, in particolare, le perizie
grafologiche agli atti, avevano sufficientemente provato la provenienza da
parte del ricorrente, delle missive anonime poste a fondamento del
licenziamento. Tali prove sono state ritenute anche sufficienti per far
ritenere irrilevanti le considerazioni svolte dallo Speziale in ordine
all’attendibilità delle ipotesi accusatorie nei suoi confronti.
Lo Speziale propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a
quattro motivi.
Resiste la Heineken con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2,
comma 1 della legge 604 del 1966 così come modificato dall’art. 2 della

z%

legge 108 del 1990. In particolare si deduce che erroneamente – si
affermerebbe, nella sentenza impugnata, che lo Speziale non avrebbe
contestato la documentazione attestante l’inoltro della lettera relativa al
contestato licenziamento, quando, invece, sarebbe stata proprio la Heineken
a non produrre detta documentazione nel giudizio di primo grado.

68 del CCNL industria alimentare del 5 giugno 1999. In particolare si
assume la tardività della contestazione disciplinare intenvenuta ben 57
giorni dopo la conclusione dell’istruttoria che ha portata all’accertamento
del fatto contestato.
Con il terzo motivo si assume violazione o falsa applicazione degli arti.
115 e 116 cod. ,proc. civ., 2119 cod. civ., della legge n. 604 del 1966, e
degli artt. 1, 2, e 3 della legge n. 300 del 1970. In particolare si deduce che
la Corte territoriale avrebbe fondato il proprio convincimento in merito alla
responsabilità disciplinare del lavoratore sulla base di documenti acquisiti
solo in grado di appello e comunque non conosciuti in precedenza dal
lavoratore.
Con il quarto motivo si lamenta omessa motivazione su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla totale omissione
di ogni considerazione riguardo alla perizia grafologica prodotta dal
ricorrente.
Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente
motivato la sussistenza della prova della comunicazione scritta del
z.
.

licenziamento ritualmente inviata allo Speziale. Il ricorrente equivoca
riguardo all’affermazione di mancata contestazione della documentazione
attestante l’invio di detta lettera di licenziamento non considerando che la
certificazione del Direttore dell’Ufficio Postale attestante la compiuta
giacenza è intervenuta per accertare tale compiuta giacenza dopo lo 4y

2._

Con il secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art.

smarrimento della cartolina relativa all’avviso di ricevimento della
medesima lettera raccomandata con cui è stato irrogato il licenziamento.
Pertanto alcuna violazione della legge 604 del 1966 è stata compiuta e la
mancata contestazione della documentazione attestante la spedizione si
riferisce a quella necessariamente prodotta in appello e 4i cui si è detto.

invocato. Questa Corte ha già ripetutamente affermato (per tutte Cass. 30
dicembre 2009 n. 27876) che l’onere di depositare il testo integrale dei
contratti collettivi di diritto privato, previsto a pena di improcedibilità del

ricorso per cassazione dall’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.,
non è limitato al procedimento di accértamento pregiudiziale sull’efficacia,
validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui
all’art. 420-bis cod. proc. civ., ma si estende al ricorso ordinario ex art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avuto riguardo alla necessità che la S.C.
sia messa in condizione di valutare la portata delle singole clausole
contrattuali alla luce della complessiva pattuizione, e dovendosi ritenere
pregiudicata la funzione nomofilattica della S.C. ove l’interpretazione delle
norme collettive dovesse essere limitata alle sole clausole contrattuali
esaminate nei gradi di merito.
Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili in quanto si riferiscono ad
elementi probatori, quali documenti e perizie grafologiche di parte, il cui

Il secondo motivo è ii ftL4bile per l’omessa allegazione del CCNL

esame e valutazione è riservato al giudice del merito. In sede di legittimità
è ammissibile, al riguardo, solo il controllo della congruità e logicità della
motivazione. Nel caso in esame la Corte territoriale ha sinteticamente
considerato gli elementi che ha ritenuto necessari ai fini del decidere, e non
è possibile rivisitare gli elementi considerati al fine di pervenire ad un
diverso giudizio.

92

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in E
100,00 per esborsi ed e 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori

Così deciso in Roma il 21 maggio 2014.

di legge.

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