Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17540 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9708-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTESANTO

52, presso lo studio dell’avvocato GIOACCHINO BIFULCO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATONE 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO PISANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 369/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. La commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 369/48/2013, depositata il 15 ottobre 2013, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava illegittimi alcuni estratti di ruolo notificati da Equitalia Sud s.p.a. ad M.A. e da questi impugnati;

2. Equitalia Sud ricorre per la cassazione della sentenza suddetta con due motivi con i quali lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e dell’art. 100 c.p.c. nonchè “omessa o insufficiente motivazione in ordine al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e in relazione all’art. 100 c.p.c.”, per non avere la commissione regionale ritenuto di accogliere l’eccezione sollevata da essa ricorrente, di inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente per essere gli estratti di ruolo atti non impugnabili e per difetto di interesse alla relativa impugnazione;

3. il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il difetto di motivazione in diritto si risolve in un errore di diritto;

2. il ragione di quanto precede il primo motivo di ricorso è l’unico da esaminare;

3. come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19704/2015, l'”estratto di ruolo” è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell’interessato, contenente unicamente gli “elementi” di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo l’esattore carente del relativo potere), ed è pertanto, in quanto tale, non impugnabile sia perchè trattasi di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sia perchè trattasi di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 c.p.c.) non avendo alcun senso l’eliminazione di esso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato (in linea con la sentenza delle Sezioni Unite, v. Cass. ordinanza n. 22184 del 22/09/2017; Cass. sentenza n. 6610 del 15/03/2013);

4. con la ricordata pronuncia delle Sezioni Unite e con varie pronunce successive (Cass. 11439/2016; Cass. 20611/2016) è stato tuttavia anche evidenziato che le cose stanno diversamente laddove l’impugnazione investa l’estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati;

5. in tale caso sussiste evidentemente l’interesse ad agire e sussiste anche la possibilità di farlo non ostandovi “l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass. n. 19704/2015);

6. da quanto emerge dalla sentenza impugnata (p. 1, “Svolgimento del processo”), l’impugnazione ha avuto ad oggetto, con gli estratti dei ruoli, le cartelle asseritamente mai notificate al ricorrente (e notificate invece a soggetti non abilitate a riceverle);

7. il motivo di ricorso è pertanto infondato e va rigettato;

8. le spese seguono la soccombenza;

9. ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna Equitalia Sud spa a rifondere a M.A. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2500,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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