Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17540 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 27/07/2010), n.17540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.S.;

– intimato –

e sul ricorso n. 24166/2006 proposto da:

D.S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221,

presso lo studio dell’avvocato FABBRINI FABIO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2031/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/08/2005 R.G.N. 10795/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e assorbimento dell’incidentale.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che:

1. la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato la sussistenza, tra Poste Italiane s.p.a. e D.S.S., di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 25 novembre 1998 ed aveva condannato la societa’ a pagare al lavoratore le retribuzioni maturate a decorrere dalla notifica del ricorso giudiziale;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; il lavoratore ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato; Poste Italiane s.p.a resiste con controricorso al ricorso incidentale;

3. preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.);

4. come si evince dalla sentenza impugnata la lavoratrice e’ stata assunta con contratto a termine con decorrenza 25 novembre 1998; il suddetto contratto e’ stato stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane; tale contratto, scaduto il 30 gennaio 1999 e’ stato prorogato al 31 marzo 1999;

4. la Corte territoriale ha ritenuto, in particolare, l’illegittimita’ della proroga del suddetto contratto non essendo stata fornita la prova della sussistenza delle esigenze contingenti ed imprevedibili richieste dalla legge;

5. con l’unico motivo del ricorso principale Poste Italiane s.p.a.

denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 2 e vizio di motivazione con riferimento alla statuizione relativa alla illegittimita’ della proroga del contratto in esame;

la censura e’ priva di pregio;

questa Corte di cassazione ha piu’ volte precisato (cfr., ad esempio, Cass. 28 giugno 2006 n. 14877) che la L. n. 56 del 1987, art. 23 non modifica l’onere della prova delle condizioni che giustificano l’eventuale temporanea proroga del contratto a termine, onere che la L. n. 230 del 1962, art. 2 pone a carico del datore di lavoro con la conseguenza che dal mancato assolvimento di tale onere probatorio deriva la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto;

costituisce inoltre un principio costantemente affermato da questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 23 novembre 2006 n. 24886; Cass. 16 maggio 2005 n. 10140) quello secondo cui, ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 2 le circostanze idonee a legittimare la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato (il cui onere probatorio grava sul datore di lavoro) devono essere ontologicamente diverse da quelle che hanno giustificato l’originaria apposizione del termine e devono rivestire i caratteri della contingenza e della imprevedibilita’, tenendo presente, con riguardo a quest’ultima (da accertarsi alla stregua del criterio della diligenza media osservabile dall’imprenditore), che deve ritenersi prevedibile qualsiasi situazione di cui l’imprenditore possa rappresentarsi l’ulteriore sviluppo secondo l’id quod plerumque accidit, la sentenza impugnata ha deciso in coerenza con i suddetti principi avendo ritenuto, sulla base di un giudizio tipicamente di merito, insindacabile in questa sede di legittimita’ non essendo emersi vizi logici nel ragionamento seguito, che le circostanze addotte dalla societa’ per giustificare la proroga de qua non fossero diverse da quelle che avevano giustificato l’apposizione del termine;

6. il ricorso principale deve essere in definitiva rigettato e, conseguentemente, deve considerarsi assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dal lavoratore;

7. in applicazione del criterio della soccombenza la societa’ ricorrente principale viene condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo. Le suddette spese devono essere distratte a favore dell’avv. Fabio Fabbrini, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 25,50 oltre Euro 2000,00 per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore dell’avv. Fabio Fabbrini antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

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