Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17540 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 23/08/2011), n.17540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.E., M.A., S.A., R.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALESSANDRO MALLADRA 31, scala

C, presso lo studio dell’avvocato IARIA GIOVANNI, rappresentati e

difesi dall’avvocato BUBANI MARCO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2 009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 22/01/2009, R.G.N.241/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/1 – 28/2/09 la Corte d’Appello di Trieste rigettò l’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza n. 72/06 del giudice del lavoro del Tribunale di Trieste, con la quale i medesimi si erano visti respingere la domanda diretta all’accertamento della nullità del contratto collettivo nazionale integrativo per contrasto col CCNL del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella parte in cui non prevedeva il loro reinquadramento, quali funzionari tecnici e collaboratori tecnici antincendi appartenenti all’area “C” – posizione economica “C1”, nella posizione economica “C2”, oltre che per l’uso abnorme del criterio dell’anzianità e per violazione del D.Lgs. n. 287 del 1999, art. 11 nella parte in cui vietava le promozioni “per saltum”.

La Corte triestina spiegò la decisione di rigetto osservando che la domanda proposta in appello, cioè quella diretta al reinquadramento alla luce del ccnl dei Vigili del fuoco del 24/5/00 e del ccnl Comparto Ministeri 98/01, era inammissibile, in quanto diversa per causa petendi da quella azionata in prime cure che aveva, invece, ad oggetto l’accertamento della nullità della contrattazione integrativa di quella collettiva nazionale per mancata previsione del successivo inquadramento dei ricorrenti nella categoria “C”, posizione economica “C2”. In ogni caso, secondo la Corte, da un raffronto delle declaratorie contrattuali emergeva che la distinzione tra la qualifica di “collaboratore tecnico antincendi”, inserito nella posizione economica dei ricorrenti, e quella di “collaboratore tecnico esperto”, inserito in posizione economica “C2”, non era data dallo svolgimento di attività di rilevanza esterna, tipica del personale collocato in “C1”, ma dall’attività di direzione di un’unità organica di rilevanza esterna, attività, questa, mai allegata dai ricorrenti; nè il diritto al preteso inquadramento poteva farsi discendere, come sostenuto dai lavoratori, dalla dichiarazione congiunta n. 3 del CCNL aziende autonome del 24/5/00, posto che trattavasi di accordo meramente programmatico col quale le parti sociali si erano solo impegnate a correggere il sistema di classificazione, o dalla contrattazione collettiva del Comparto Ministeri, atteso che nella stessa era previsto un percorso di selezione che escludeva il reinquadramento automatico nel senso auspicato dagli appellanti. Infine, l’accertamento di un eventuale vizio della contrattazione integrativa avrebbe fatto venir meno la fonte del preteso diritto, senza possibilità alcuna per il giudice adito di riconoscere in via suppletiva il superiore inquadramento;

nè poteva trascurarsi il dato di fondo che i ricorrenti non avevano impugnato alcuna selezione, per cui nemmeno era possibile valutare la sussistenza o meno di possibili violazioni delle norme costituzionali invocate di cui agli artt. 97 e 3 Cost.; infine, anche una eventuale invalidazione dell’intera selezione non avrebbe potuto mai consentire di attribuire la posizione economica rivendicata. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso i lavoratori di cui in epigrafe, i quali affidano l’impugnazione ad otto motivi di censura. Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

I ricorrenti depositano anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per travisamento dei fatti e dei documenti di causa, nonchè per errore revocatorio, sostenendo che il giudice d’appello è incorso in errore nel ritenere nuovo il motivo del gravame col quale, a loro giudizio, era stata semplicemente modificata la qualificazione giuridica dell’originaria domanda di reinquadramento nella qualifica contrattuale “C2”.

Il motivo è infondato.

Invero, il rilievo svolto dal giudice d’appello sulla differenza tra causa petendi delle domande dei due gradi di giudizio è corretto, anche se si rendono necessarie delle puntualizzazioni.

In effetti, il giudice d’appello ha rinvenuto la diversità della causa petendi nel fatto che in prime cure la domanda non era basata sulla richiesta di esatto inquadramento e, quindi, di valutazione della correttezza delle tabelle di equiparazione, ma sulla nullità ed illegittimità della Contrattazione integrativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 24/5/00, pubblicata nella G.U. n. 131 del 6/6/02, per non aver previsto il successivo inquadramento dei ricorrenti nella categoria “C, posizione economica C2”.

Infatti, da un raffronto degli atti introduttivi dei due gradi di giudizio è dato cogliere la diversità delle relative conclusioni nei seguenti termini: in prime cure i ricorrenti chiesero in via principale l’accertamento della nullità del CCNLI del CCNL del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 24/5/2000, pubblicato nella G.U. n. 131 del 6/6/02, laddove non prevedeva il reinquadramento nella posizione economica “C” a far data dalla stipula del CCNL Comparto Ministeri 1998 – 2001 (16/2/99) ex art. 16, comma 1, del medesimo;

invece, in appello i ricorrenti chiesero direttamente di essere reinquadrati nella posizione economica “C2” a decorrere dalla data di stipula del CCNL Comparto Ministeri 1998/01 o da quella ritenuta di giustizia e solo in subordine chiesero di accertare, “occorrendo”, la nullità della contrattazione integrativa del ccnl del Corpo dei vigili del fuoco del 24/5/00. In tal modo gli appellanti chiesero alla Corte d’appello il loro diretto reinquadramento nella posizione economica “C2” alla luce della stipula del CCNL del Comparto Ministeri, senza più pretendere la previa disamina della dedotta illegittimità della contrattazione integrativa. Non può, pertanto, condividersi il rilievo degli odierni ricorrenti per i quali potrebbe trattarsi, semmai, di “emendatio libelli”, dal momento che la richiesta di applicazione diretta della contrattazione collettiva ministeriale, ai fini del riconoscimento immediato della rivendicata categoria superiore C2, poneva al giudice d’appello problemi di carattere giuridico diversi da quelli sollevati in primo grado attraverso il previo accertamento della nullità della contrattazione integrativa. Invero, in prime cure la rivendicazione del superiore inquadramento veniva prospettata come conseguenza della denunziata illegittimità della contrattazione successiva, integrativa di quella nazionale, mentre nella ipotesi sottoposta al vaglio del giudice d’appello la suddetta rivendicazione rappresentava il risultato dell’applicazione diretta della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Ministeri 1998-01. Significativa, al riguardo, è anche la formulazione iniziale della richiesta rivolta in prima battuta alla Corte d’appello, laddove si chiede alla stessa di accertare in ogni caso il diritto al suddetto reinquadramento a decorrere dalla data di stipula del CCNL del comparto ministeriale. A conferma che si trattava di una approccio nuovo al “thema decidendum” basti pensare che la rivendicazione della superiore qualifica, con correlata posizione economica, alla stregua dell’applicazione diretta del CCNL 1998-01 del Comparto Ministeri, avrebbe comportato inevitabilmente la disamina delle tabelle di trasposizione automatica nel sistema di classificazione previste dallo stesso contratto collettivo. 2. Col secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del principio devolutivo parziale dell’appello, del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, oltre che del principio della domanda.

In pratica, i ricorrenti sostengono che, non avendo il primo giudice escluso che il CCNL prevedesse nella declaratoria per il profilo professionale “C2 diplomati” la funzione di Direzione di attività organiche di rilevanza esterna e non essendo stato proposto appello, nè principale, nè incidentale, avverso tale specifico contenuto motivazionale della sentenza di primo grado, il giudice del gravame non avrebbe potuto pronunziarsi su tale aspetto della questione in spregio al principio dell’effetto devolutivo delle impugnazioni. Il motivo è infondato.

In realtà dalla lettura della sentenza di primo grado si evince che, una volta esposta la tesi dei ricorrenti sulla dedotta analogia delle loro mansioni a quelle dei lavoratori inquadrati nel superiore livello economico “C2”, per le quali era stata sostenuta essere comune ad essi la nota della rilevanza esterna della relativa attività, il giudice di prime cure osservava che, anche a voler ammettere lo svolgimento di tali mansioni a rilevanza esterna, il riferimento era, tuttavia, irrilevante per altre considerazioni di merito che procedeva ad esporre. Pertanto, non si è in presenza di una statuizione dal carattere definitorio assoluto, bensì di una argomentazione motivazionale che non esclude in ipotesi la possibilità della rilevanza esterna delle mansioni svolte dai ricorrenti. Ne consegue che ciò non poteva rappresentare un impedimento per il giudice d’appello di interpretare le disposizioni collettive di riferimento, oltretutto a fronte di una domanda la cui soluzione implicava necessariamente, in base al principio “iura novit curia”, una puntuale verifica delle diverse fonti collettive invocate e destinate ad incidere sulla materia in esame. Ciò risulta essere stato correttamente eseguito dalla Corte territoriale che ha ravvisato una concreta differenza tra l’attività svolta dal “collaboratore tecnico antincendi”, propria del profilo di appartenenza degli appellanti (C1), e quella riconducibile alla figura del “collaboratore tecnico antincendi esperto” (sempre personale diplomato, ma inserito in posizione economica “C2”, come è dato evincere dal ccnl del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato 1998 – 2001), differenza dovuta al fatto che solo per quest’ultima categoria di lavoratori è prevista l’attività di direzione di una unità organica di rilevanza esterna.

Pertanto, è infondata anche la censura, coltivata nell’ambito dello stesso motivo, con la quale si imputa alla decisione impugnata un presunto errore revocatorio che sarebbe riscontrabile nel fatto che il giudice d’appello avrebbe travisato la portata delle disposizioni collettive laddove richiedono solo per il personale direttivo dei servizi amministrativi l’attività di direzione di una unità organica di rilevanza esterna, mentre per il personale tecnico del settore operativo sarebbe sufficiente lo svolgimento della semplice attività di rilevanza esterna.

In realtà, è bene precisare che la direzione di una unità organica di rilevanza esterna è prevista, nel contratto collettivo appena citato, anche per il settore operativo rivestente il profilo professionale dei laureati; tuttavia, anche a voler tener conto della circostanza che una tale peculiarità non è contemplata per il personale operativo del profilo professionale dei diplomati, al quale appartengono i ricorrenti, resta insuperato il fatto che per la qualifica di “collaboratore tecnico antincendi esperto” rientrante nella posizione economica “C2” è, comunque, prevista, come già spiegato, lo svolgimento dell’attività di direzione di una unità organica di rilevanza esterna, attività, questa, mai allegata dai ricorrenti, così come evidenziato dalla stessa Corte d’appello triestina.

In ogni caso, non può ravvisarsi un errore suscettibile di revocazione anche per l’ulteriore ragione che il giudice d’appello, nel respingere il gravame in ordine a tale aspetto della vicenda, non ha limitato l’esame delle declaratorie solo a tale tipo di raffronto, ma ha chiaramente spiegato, nell’ambito di una comparazione di carattere generale, che anche sotto altri aspetti l’equiparazione alla rivendicata categoria “C2” non appariva possibile. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria non era rilevante, in quanto comune sia alla categoria “C1” che alla “C2”, che il coordinamento dei soccorsi anche urgenti, dei collaudi e dei sopralluoghi erano attività che rientravano nella declaratoria “C1” e che l’attività di formazione non distingueva i due livelli ma caratterizzava, piuttosto, il personale laureato rispetto a quello diplomato.

3. Col terzo motivo i ricorrenti deducono un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sotto l’aspetto del travisamento dei fatti e dei documenti, nonchè dell’errore revocatorio. In particolare, essi ritengono che la Corte d’appello non avrebbe potuto statuire in senso difforme dalla sentenza di primo grado, con la quale non era stato escluso che essi svolgevano mansioni istituzionali di rilevanza esterna, per cui la stessa Corte non avrebbe potuto equiparare tali mansioni da essi svolte normalmente a delle mansioni “superiori” alle quali confrontare la loro attività;

inoltre, il giudice d’appello era incorso in errore nel momento in cui aveva adoperato come parametro di riferimento la declaratoria professionale del personale C2 amministrativo, anzichè di quello operativo.

Anche tale motivo è infondato: anzitutto, come già spiegato al punto precedente, non rappresenta un errore l’operazione di comparazione tra la figura di “collaboratore tecnico antincendio relativa alla posizione economica di inquadramento dei ricorrenti, e quella di “collaboratore tecnico antincendi esperto”, relativa alla posizione economica rivendicata, cioè la “C2”; nè può aver rilievo il fatto che la caratteristica della direzione di una unità organica di rilevanza esterna, propria della declaratoria di quest’ultima posizione, è richiesta anche per il profilo professionale dei laureati, sia del settore amministrativo che del settore operativo;

infine, il giudice d’appello non ha affatto smentito quanto ritenuto anche dal giudice di prime cure, cioè che i ricorrenti svolgessero attività di rilevanza esterna, ma ha posto l’accento sul fatto che il discrimine tra la qualifica posseduta e quella rivendicata risiedeva nella circostanza che solo a quest’ultima apparteneva l’attività di direzione di un’unità organica di rilevanza esterna.

Ebbene, il raffronto complessivo tra le declaratorie in esame, cioè la C1 e la C2, condotto dalla Corte d’appello alla luce dei diversi aspetti sopra richiamati, la constatazione della mancata allegazione dello svolgimento di tale attività di direzione e la considerazione della irrilevanza ai fini del superiore inquadramento, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 52 dello svolgimento di alcune attività riservate a personale non inferiore a C2 e C3, rappresentano nel loro insieme delle congrue argomentazioni, immuni da vizi di carattere logico- giuridico, atte a sorreggere la “ratio decidendi della decisione impugnata, che non viene, perciò, investita da tale tipo di censure.

4. Col quarto motivo è dedotta la nullità della pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del principio devolutivo parziale dell’appello, del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato e del principio della domanda. In pratica si contesta che attraverso la ritenuta inapplicabilità delle disposizioni del D.P.R n. 335 del 1990 la Corte d’appello ha finito per pronunziarsi d’ufficio in merito ad una questione già risolta dal primo giudice, il quale aveva fatto leva sull’applicabilità di quest’ultima normativa come base per il conferimento ai ricorrenti, sin dall’assunzione, delle mansioni istituzionali di rilevanza esterna.

Il motivo è palesemente infondato.

Anzitutto, dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado non emerge alcun riferimento alla normativa di cui al D.P.R. n. 335 del 1990 ed in secondo luogo il richiamo a tale normativa è svolto dal giudice d’appello al solo fine di affermare che la stessa, pure invocata dagli appellanti, non era pertinente, in quanto occorreva rapportarsi alle nuove norme collettive che contenevano le regole per il reinquadramento, oggetto della domanda. Si è, quindi, in presenza di una corretta operazione ermeneutica che non si infrange sugli infondati rilievi che le vengono mossi col presente motivo, tanto più che il giudice d’appello non ha posto in dubbio che i ricorrenti svolgessero attività di rilevanza esterna, ma ha adeguatamente spiegato che ai fini dell’inquadramento nella posizione economica C2 doveva, invece, ritenersi rilevante la mancata allegazione e dimostrazione dello svolgimento dell’attività di direzione di una unità organica di rilevanza esterna, caratteristica, questa, proprio della categoria rivendicata.

5. Col quinto motivo i ricorrenti ritengono che si sia verificata una ipotesi di errore revocatorio in quanto essi mai avrebbero fondato la loro domanda sulla applicabilità diretta del CCNL 1998-01.

Il motivo è infondato in quanto, come si è spiegato al punto 1, in appello i ricorrenti chiesero direttamente di essere reinquadrati nella posizione economica “C2” a decorrere dalla data di stipula del CCNL Comparto Ministeri 1998/01 o da quella ritenuta di giustizia e solo in subordine chiesero di accertare, “occorrendo”, la nullità della contrattazione integrativa del ccnl del Corpo dei vigili del fuoco del 24/5/00. In pratica è stata la loro prospettazione della domanda, in termini ribaltati rispetto al primo grado, ad indurre la Corte d’appello a ritenere che si era in presenza di una richiesta di applicazione diretta della suddetta contrattazione e che ciò rappresentava, oltretutto, una novità rispetto al petitum del primo grado, ove la rivendicazione della superiore categoria era stata avanzata come conseguenza della dedotta nullità del CCNLI del CCNL del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 24/5/2000, pubblicato nella G.U. n. 131 del 6/6/02.

6. Col sesto motivo i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 per erronea e/o mancata applicazione delle norme di ermeneutica dei contratti collettivi di lavoro richiamati in ricorso, oltre che il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficienza e contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta. In particolare, si sostiene che la dichiarazione congiunta n. 3 del ccnl Comparto Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato 98/01 del 24/5/00, contemplante l’impegno delle parti a rivedere il sistema classificatorio, non poteva essere intesa in termini di semplice impegno, come ritenuto dai giudici del merito, essendo la stessa dichiarazione congiunta dotata di forza normativa ed obbligatoria; si sostiene, altresì, che il CCNLI, quale fonte sott’ordinata al CCNL Comparto Aziende 25/5/00, era nullo per mancata osservanza delle fonti superiori rappresentate dalle previsioni contrattuali del CCNL del Comparto Ministeri 98/01 disciplinanti la ricollocazione del personale nella posizione economica C2, stante anche il richiamo della suddetta dichiarazione congiunta n. 3. Il motivo è infondato in quanto l’interpretazione del significato della dichiarazione congiunta n. 3 del ccnl Comparto Aziende ed Amministrazioni Autonome dello Stato 98/01 del 24/5/00, come condotta dai giudici del merito, forte anche dell’inequivocabile dato letterale, risulta essere rispettosa dei canoni ermeneutici previsti dal codice civile, oltre che congrua e ben motivata sulla ritenuta sussistenza di un impegno e non di un obbligo a provvedere alla valorizzazione delle professionalità, per cui sfugge alle censure di legittimità che vengono mosse in tale sede.

Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 6852 del 22/2/2010) che “nell’interpretazione dei contratti, ivi inclusi i contratti collettivi di diritto comune, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi – tra i quali risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole – prevalgono su quelli interpretativi-integrativi; l’indagine sulla corretta applicazione di essi compete al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata.” D’altra parte è anche esatto quanto affermato dal giudice d’appello in ordine alla portata del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3 in base al quale le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi che siano in contrasto coi vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, per cui solo le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

A riguardo, questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. sez. lav. n. 26493 del 30/12/2010) che “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, applicabile “ratione temporis”), nel prevedere che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali”, con divieto, a pena di nullità, di sottoscrivere accordi in contrasto con i vincoli risultanti da questi ultimi, si riferisce a vincoli specifici, connessi a determinate materie e ad ambiti di disciplina espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva nazionale e ad essa riservati, dovendosi escludere che integri un tale limite la previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 1, secondo il quale “il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi”, limitandosi la disposizione ad introdurre una riserva di regolamentazione collettiva in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la legittimità dell’art. 19 del contratto integrativo 21 settembre 2000 per il personale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con cui si era stabilita la decorrenza giuridica ed economica delle riqualificazioni dalla data di pubblicazione del bando, in quanto lo stesso contratto collettivo nazionale del Comparto Ministeri 1998-2001, lungi dall’introdurre vincoli espressi in materia, aveva demandato espressamente alfa contrattazione coilettiva integrativa la disciplina della progressione economica all’interno dell’area)”.

Ne consegue che anche laddove venisse ravvisata l’illegittimità di una clausola difforme non per questo l’intero impianto del contratto integrativo sarebbe travolto da nullità.

7. Col settimo motivo i ricorrenti denunziano la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè il giudice avrebbe pronunziato oltre i limiti della domanda ex art. 112 c.p.c., modificando parte della sentenza di primo grado in determinate questioni non impugnate dai ricorrenti in appello, nè oggetto di appello incidentale. Con tale censura si contesta, in pratica, la parte della decisione in cui si è affermato che dall’esame delle delegazioni che sottoscrissero il contratto integrativo si evinceva che trattavasi di contrattazione integrativa conclusa a livello di Amministrazione centrale ed avente, pertanto, valenza nazionale e non decentrata, per cui non sussisteva vincolo di sott’ordinazione rispetto al CCNL di comparto; tale affermazione violerebbe, secondo i ricorrenti, il giudicato formatosi sulla motivazione della sentenza di primo grado inerente l’implicita dichiarazione sulla natura integrativa del contratto impugnato e sulla sua sott’ordinazione al CCNL di Comparto.

Una volta ribadito che la CCNL integrativa 2002 è contrattazione integrativa ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e 43 i ricorrenti chiedono che ne sia accertata la nullità per violazione del CCNL Comparto Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato 98/01 del 24/5/00.

Il motivo è infondato.

In realtà la Corte d’appello non ha affatto disconosciuto la natura integrativa della contrattazione in esame, come vorrebbero infondatamente far credere i ricorrenti, ma si è limitata semplicemente ad affermare, nell’ambito delle prerogative che presiedono alla qualificazione giuridica delle questioni rilevanti, che nella fattispecie tale contrattazione integrativa era stata conclusa a livello di amministrazione centrale e non decentrata, come desumibile dall’esame delle delegazioni sottoscrittrici, per cui non poteva sussistere un vincolo di sott’ordinazione rispetto al CCNL di comparto che riguardava, per contro, la contrattazione integrativa decentrata.

Per quel che concerne la dedotta nullità della contrattazione integrativa, fermo restando quanto già illustrato al punto precedente in ordine alla non estensibilità dell’eventuale nullità delle singole clausole all’intero contratto, va rilevato che la denunziata nullità dell’accordo resta allo stato, per come è formulata e per i motivi finora illustrati, solo una petizione di principio dei ricorrenti. Invero, posto che nessuna norma di legge o di contratto attribuisce ai ricorrenti, per la loro qualifica di “collaboratore tecnico antincendi” il diritto ad essere inquadrati nella superiore posizione economica “C2”, deve rilevarsi che i tentativi posti in essere per far discendere un tale diritto dai collegamenti tra le varie disposizioni contrattuali sono stati motivatamente respinti in sede di merito, cosi come evidenziato nel corso della disamina della precedente censura in ordine alla ritenuta natura programmatica e non obbligatoria della dichiarazione congiunta n. 3 del ccnl Comparto Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato 98/01 del 24/5/00. A tal riguardo è correttamente motivata la decisione della Corte d’appello per la quale la revisione eventuale del sistema di classificazione per la salvaguardia dello sviluppo professionale del personale diplomato era stata demandata alla contrattazione integrativa, quale sede deputata dalla contrattazione collettiva a disciplinare i passaggi professionali, sia interni all’area che tra un’area ed un’altra, secondo un apposito sistema di selezione, e che mai la presenza di eventuali vizi avrebbe potuto consentire al giudice di costituire una clausola nuova. Infatti, in ordine a tale specifico aspetto della questione si è già avuto modo di affermare (Cass. sez. lav. n. 19007 del 2/9/2010) che “nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo. (Nella specie, la S.C., nell’enunciare il principio, ha ritenuto la validità della collocazione, in sede di prima applicazione, in area C/1 degli ispettori del lavoro, già inquadrati nella soppressa 7^ qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza contrattuale contenuta nella contrattazione collettiva integrativa che prevedeva un percorso professionale di inserimento iniziale in area C/1, ed ha escluso che su tali disposizioni dovessero prevalere quelle della contrattazione nazionale, che invece contemplavano direttamente un inquadramento in area C/2).” 8. Con l’ultimo motivo si deduce il vizio di motivazione per insufficienza e contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta, nonchè la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3. Ci si riferisce, in particolare, alle domande subordinate rigettate che inerivano alla dedotta illegittimità dell’uso abnorme del criterio di anzianità e delle promozioni “per saltum” della procedura di selezione per il passaggio dalla posizione economica “C1” a quella “C2” in merito alle quali si evidenzia la violazione dell’art. 15 del CCNL Comparto Ministeri 98/01 (valore preponderante attribuito da tale norma alla posizione economica di provenienza), del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, art. 11 (procedure selettive riservate al personale proveniente da posizione immediatamente inferiore) e degli artt. 3, 51, 97 e 98 Cost., oltre che alla persistenza dell’interesse ad agire. Il motivo è infondato.

Invero, con argomentazione immune da vizi di carattere logico- giuridico la Corte d’appello ha, da un lato, posto in risalto che il criterio privilegiato dell’anzianità di servizio, di per sè stesso oggettivo, era contemperato dalla previsione di altri quattro criteri (titoli di studio, aggiornamento professionale, mansioni ed incarichi espletati) e, dall’altro, ha precisato che la questione sollevata sul predetto criterio ineriva propriamente alla ammissione ai corsi di qualificazione contrattualmente disciplinati per il passaggio del personale C1 in C2, ma doveva ritenersi irrilevante ai fini del petitum che era, invece, basato sulla diretta richiesta di accertamento del diritto all’inquadramento in una situazione economica superiore. In maniera altrettanto logica la Corte territoriale ha risolto la questione della presunta illegittimità della promozione per “saltum” evidenziando non solo che era la stessa contrattazione collettiva di riferimento a prevedere la possibilità del passaggio verticale accanto a quello orizzontale, ma anche che la mancanza di una impugnativa della selezione impediva di accertarne la rispondenza alle norme di legge, fermo restando che pure nel caso contrario di accertata illegittimità della stessa selezione si sarebbe avuta l’invalidazione della relativa procedura, ma non di certo l’attribuzione della posizione economica rivendicata. In definitiva, si ritiene che le censure finora esaminate non investono la portata della decisione impugnata che, indipendentemente dalla qualificazione giudiziale delle fonti, si basa adeguatamente, oltre che sulle assorbenti considerazioni del mutamento della causa petendi in appello, sui seguenti punti fermi: mancata allegazione dello svolgimento delle mansioni di direzione di una unità organica di rilevanza esterna, quale elemento discriminante rispetto alla posizione economica C1; raffronto, rispettoso dei canoni ermeneutici, tra le declaratorie contrattuali inerenti le due qualifiche di collaboratore tecnico antincendi e collaboratore tecnico antincendi esperto; valore meramente programmatico della dichiarazione congiunta n. 3 del ccnl Comparto Aziende ed Amministrazioni Autonome dello Stato 98/01 del 24/5/00; mancanza di criteri lesivi delle declaratorie contrattuali di fonte collettiva; corretta determinazione, nella naturale sede integrativa della contrattazione collettiva, dei parametri selettivi per l’accesso alla posizione economica superiore. Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti e vanno poste a loro carico nella misura liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente processo nella misura di Euro 2500,00 per onorario, oltre Euro 15,00 per esborsi, nonchè IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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