Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17540 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.14/07/2017),  n. 17540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24656-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 819/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. che la Corte d’appello di Torino, per quello che qui ancora rileva, ha rigettato l’appello del Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca e confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da P.L. – che aveva lavorato in qualità di collaboratore scolastico in virtù di plurimi e reiterati contratti a tempo determinato – e riconosciuto il suo diritto alle differenze retributive in considerazione della progressione stipendiale maturata, con condanna del Ministero convenuto al pagamento della somma di Euro 217,42;

2. che il MIUR ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, formulando un unico motivo con il quale denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 312 del 1980, art. 53, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526;

3. che P.L. è rimasta intimata;

4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che la notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo del servizio postale ex art. 149 c.p.c.;

2. che la difesa del ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata, pur rilevandosi nella proposta del relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., che occorreva procedere alla verifica del perfezionamento della notifica;

3. che la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’ avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma l’insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, nonchè l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (v. ex plurimis Cass. 10/04/2013 n. 8717, Cass. S.U. 04/02/2008 n. 2520);

4. che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata;

5. che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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