Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1754 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1754 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 25342-2011 proposto da:
OMICRON SRL 01989540248, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati BARILA’ FRANCESCO, BARILA’ MARIO giusta
procura alle liti a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO FVF SAS DI TURRINI SUSANNA & C.;
– intimato avverso il decreto n. 96/2011 del TRIBUNALE di VERONA del 19/07/2011
depositato il 15/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;
presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

R54e

Data pubblicazione: 28/01/2014

1) Con il primo motivo Omicron lamenta violazione degli artt. 98 e 99 I. fall., rilevando
che il tribunale ha esaminato d’ufficio questioni non sollevate dal curatore del
Fallimento FVF — rimasto contumace nel giudizio di merito — e dunque estranee al
thema decidendum.
Il motivo appare inammissibile: il tribunale ha in effetti affrontato problematiche
(relative alle conseguenze derivanti dal fatto che l’opponente non aveva ottenuto
dagli originari creditori le cambiali da costoro azionate contro FVF) del tutto esulanti
dall’oggetto della controversia, ma le ha risolte in senso favorevole ad Omicron, la
quale difetta pertanto di interesse ad impugnare, per tale parte, la decisione.
2) Col secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1203 n 3 c.c. e
vizio di motivazione, deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del
merito, la surrogazione legale opera anche qualora l’adempimento del terzo sia
avvenuto in assenza di un obbligo giuridico, ma ricorra un suo interesse, il diritto al
rimborso trovi titolo in un rapporto giuridico fra i due soggetti preesistente al
pagamento e possa escludersi la spontaneità dell’adempimento. Osserva che, nel
caso, essa aveva interesse a saldare il credito vantato nei confronti di FVF dai due
legali, intervenuti nel processo esecutivo prima che questo fosse dichiarato estinto
per intervenuta rinuncia del creditore pignorante e dei vari altri intervenuti, posto che
solo attraverso il pagamento avrebbe potuto evitare la vendita forzata dell’immobile
acquistato.
Il motivo appare manifestamente fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la surrogazione ex art. 1203 n. 3 c.c.
opera anche a favore di coloro che, pur non essendo personalmente obbligati con
altri o per altri al pagamento, hanno tuttavia interesse ad adempiere in virtù del
vincolo che assoggetta il loro bene all’esecuzione forzata per il debito altrui, per
modo che sono posti nell’alternativa di pagare tale debito o di subire l’espropriazione
(Cass. nn. 5245/04 4890/77, 3404/72).
E nel caso ricorreva tale ipotesi, atteso il disposto dell’art. 2913 c.c. e considerato
che i due avvocati intervenuti erano muniti di titolo esecutivo nei confronti di FVF, ed
avrebbero pertanto potuto promuovere atti della procedura esecutiva.
Resterebbe assorbito il terzo motivo di ricorso.

Il consigliere Magda Cristiano ha depositato la seguente relazione, ritualmente
comunicata alla ricorrente:
Omicron s.r.l. acquistò un immobile di proprietà della FVF di Turrini Susanna & C.
s.a.s. già gravato da pignoramento immobiliare e pagò i crediti dei creditori
intervenuti, fra cui quelli vantati da due avvocati, entrambi muniti di cambiali emesse
dalla FVF, per complessivi € 386.352,55.
Successivamente il Tribunale di Verona dichiarò il Fallimento della FVF e della socia
accomandataria ed Omicron propose domanda di ammissione al passivo per la
predetta somma, chiedendone la collocazione in via privilegiata, ai sensi dell’art.
2751 bis n. 2 c.c., allegando il suo diritto a surrogarsi ai due legali in forza dell’art.
1203 nn. 2 e 3 c.c.
Il G.D. respinse la domanda e il tribunale di Verona ha a sua volta respinto
l’opposizione ex art. 98 I.fall. proposta da Omicron contro il provvedimento di rigetto.
Il tribunale ha rilevato che, benché vi fosse prova dell’avvenuto pagamento dei
crediti, non ricorreva né l’ipotesi di surrogazione legale prevista dal n. 2 dell’art.
1203, in quanto i due avvocati non erano creditori ipotecari, né quella prevista dal n.
3 della norma, che non può configurarsi per il solo fatto di aver pagato un debito
altrui, ma richiede che chi paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento o sia
comunque legato al debitore da un rapporto preesistente, idoneo a giustificare
l’esercizio del diritto di regresso nei suoi confronti.
Il provvedimento è stato impugnato da Omicron con ricorso per cassazione affidato a
tre motivi.
Il Fallimento FVF non ha svolto attività difensiva.

Si propone pertanto di concludere per l’inammissibilità del primo motivo e per
l’accoglimento del secondo, assorbito il terzo, con conseguente cassazione del
decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvio della causa al Tribunale di
Verona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Il collegio, letta la relazione, ne condivide le conclusioni.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo motivo;
cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di
Verona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di gittimità.
Roma, 5 novembre 2013

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