Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1754 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. III, 27/01/2020, (ud. 04/10/2019, dep. 27/01/2020), n.1754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18417-2018 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore N.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI, 54, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO RIDOLFI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE TINELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante e per esso dell’Avv. B.S. Responsabile del

settore contenzioso, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA

BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA

MALATESTA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore N.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI, 54, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO RIDOLFI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE TINELLI;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 7811/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbimento del ricorso incidentale condizionato,

accoglimento del ricorso incidentale autonomo;

udito l’Avvocato MASSIMO RIDOLFI;

udito l’Avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA;

Il collegio:

Fatto

PREMESSO

che:

– con sentenza in data 11.12.2017, n. 7811 la Corte d’appello di Roma ha accolto la impugnazione principale proposta da Equitalia Nord e rigettato l’appello incidentale proposto da Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, avverso la decisione del Tribunale di Roma n. 12242/2015 che aveva rigettato la opposizione dell’Agente del servizio di riscossione al decreto ingiuntivo emesso a favore della Cassa e recante il credito di Euro 35.531,91 oltre interessi e spese – dovuto in base all’obbligo del “non riscosso per riscosso”, D.P.R. n. 43 del 1988, ex art. 32 pari alla differenza tra i contributi previdenziali dei professionisti, iscritti a ruolo suppletivo 1998 e ruolo principale 1999, e gli importi non incassati, tanto sul presupposto che l’Agente per la riscossione fosse incorso – relativamente ai ruoli 1999 – anche nella decadenza dal diritto al “discarico” per le cause previste dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19 lett. b) e c).

– che la sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con ricorso affidato a nove motiv, al quale ha resistito la Agenzia delle Entrate Riscossione, con controricorso e ricorso incidentale, autonomo e condizionato, affidato ciascuno ad un unico motivo;

– che la causa è stata discussa alla udienza 4 ottobre 2019;

– che a seguito di esame degli atti processuali dei gradi di merito è emerso che il Dott. C.G. componente del Collegio aveva deciso la causa in primo grado essendo stato estensore della sentenza del Tribunale di Roma n. 12242/2015

– che, pertanto, la causa pendente avanti questa Corte non può essere decisa, essendo stata immediatamente presentata da detto componente istanza di astensione ex art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4), accolta dal presidente;

– che, in conseguenza, occorre disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo fissando a breve la nuova udienza.

P.Q.M.

– dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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