Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1754 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/01/2011, (ud. 30/09/2010, dep. 25/01/2011), n.1754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26320/2009 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

Clementina, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE MOLISE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, S.

F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 400/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 19/06/09, depositata il 02/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GXANCARLO D’AGOSTINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.F., nata il (OMISSIS), con ricorso del 1 settembre 2004 ha convenuto in giudizio la Regione Molise, l’INPS ed il Ministero dell’Economia ed ha chiesto al Tribunale di Larino di accertare il suo diritto all’assegno mensile di invalidità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13. I Tribunale, disposta una CTU, ha accolto la domanda ed ha condannato la Regione Molise a pagare alla ricorrente la prestazione assistenziale a decorrere dal 1 marzo 2004.

La Corte di Appello di Campobasso, nella contumacia dell’INPS, accogliendo l’appello della Regione Molise, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione ed ha condannato l’INPS alla corresponsione della prestazione assistenziale.

Avverso eletta sentenza l’Inps ha proposto ricorso con un motivo con il quale, denunciando violazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12, 13 e 19 e D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8, ha osservato che alla data del 1 marzo 2004, data di presentazione della domanda giudiziale, la sig.ra S.F. aveva già compiuto il 65^ anno di età, per cui l’assegno mensile di invalidità non le poteva essere riconosciuto.

Gli intimati S., Regione Molise e Ministero dell’Economia non si sono costituiti.

Il ricorso è manifestamente fondato alla stregua del disposto del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8, secondo cui “ai compimento del 65^ anno di età, in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonchè dell’assegno mensile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, è corrisposto da parte dell’INPS la pensione sociale,..”.

Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che “la pensione di invalidità civile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, non può essere riconosciuta a favore di soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del 65^ anno di età” (Cass. n. 11812/2003, n. 487/2002).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da S.F.. Al rigetto della domanda consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese dell’intero processo in favore dei convenuti, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 326 del 2003, in mancanza della prescritta dichiarazione da parte dell’interessata.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese dell’intero giudizio in favore dei convenuti liquidate come appresso. In favore dell’INPS per il giudizio di 1^ grado Euro 1000,00 di cui Euro 180,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari nulla spese per il giudizio di 2^ grado; per il giudizio di cassazione Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1000,00 per onorari. In favore della Regione Molise: per il giudizio di primo grado Euro 1000,00 di cui Euro 180,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari;

per il giudizio di 2^ grado Euro 1200,00 di cui Euro 200,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorari; nulla spese per il giudizio di cassazione. Nei confronti del Ministero dell’Economia: per il giudizio di primo grado Euro 1000,00, di cui Euro 180,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari; per il giudizio di 2^ grado Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorari; nulla spese per il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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