Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1754 del 24/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1754 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: LEO GIUSEPPINA

SENTENZA
sul ricorso 16561-2013 proposto da:
BASTIANELLI

FRANCESCO

C.F.

BSTFNC56L28G478P,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20,
presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FABRIZIO DOMENICO MASTRANGELI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2016
4533

contro

BANCA MEDIOLANUM S.P.A. P.I. 10698820155, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso

Data pubblicazione: 24/01/2018

’IP

lo studio dell’avvocato FEDERICO HERNANDEZ, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOMMASO
MASSIMO GOFFREDO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 171/2012 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

20/12/2016

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LEO;
udito l’Avvocato RIZZO CARLA;
udito l’Avvocato HERNANDEZ

FILIPPO per delega

Avvocato HERNANDEZ FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di PERUGIA, depositata il 13/07/2012 R.G.N. 45/2011;

R.G. n. 16561/13
Udienza del 20 dicembre 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Bastianelli Francesco, nei confronti di Banca Mediolanum S.p.A., condannava
quest’ultima al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro
23.333,93, di cui Euro 12.812,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed
Euro 10.521,93 per indennità di cessazione del rapporto, oltre a rivalutazione
monetaria ed interessi legali dal febbraio 2002 al saldo, rilevando che i fatti
addebitati al lavoratore erano inidonei a suffragare l’impossibilità di una
prosecuzione del rapporto, anche solo temporanea, sia per la genericità delle
contestazioni, sia perché la società aveva atteso diversi mesi prima di
interromperlo.
La Corte territoriale di Perugia, con sentenza depositata il 13/7/2012, in riforma
della predetta pronunzia, ed in accoglimento dell’appello incidentale della Banca,
respingeva tutte le domande del Bastianelli.
Per la cassazione della sentenza ricorre quest’ultimo articolando cinque motivi,
ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 del codice di rito, cui
resiste con controricorso la S.p.A. Banca Mediolanum.
Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2119 c.c. (insussistenza della giusta causa di recesso), nonché, in
riferimento all’art. 360, primo comma. n. 5, c.p.c., l’erronea e falsa motivazione

Il Tribunale di Perugia, in parziale accoglimento del ricorso presentato da

su fatti controversi e decisivi per il giudizio, la genericità degli addebiti contestati,
l’assenza di motivazione del recesso per giusta causa.
1.1. Il motivo non è fondato.
Con un iter motivazionale ineccepibile, invero, suffragato dalle risultanze

assunto, da tempo, un atteggiamento di aperta polemica e contestazione nei
confronti della società mandante, tale da reputare impossibile la prosecuzione del
rapporto, sia pure per il limitato periodo di preavviso.
Peraltro, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., tra le molte,
Cass. n. 3084/2000), “ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia,
il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del
medesimo, a fatti specifici, essendo, al contrario sufficiente che di essi l’agente
sia a conoscenza alituide o che essi siano, in caso di controversia, dedotti e
correlativamente accertati dal giudice – . Nella fattispecie, la Corte d’Appello, ha
altresì correttamente sottolineato che, essendo venuto meno l’elemento fiduciario,
necessario anche per la prosecuzione del rapporto di agenzia, correttamente la
Banca aveva comunicato al Bastianelli il recesso con decorrenza immediata.
Del tutto irrilevanti, innanzitutto, appaiono, pertanto, al riguardo, le
dissertazioni circa presunte irregolarità nel comportamento tenuto dalla Banca, dal
momento che non vengono chiarite quali sarebbero state le regole procedimentali
e legali violate.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione
degli artt. 2043 e 2059 c.c. (integrazione del fatto illecito) nonché degli artt.
1175 e 1375 c.c. (mancato accertamento della violazione dei doveri di
correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto) ed altresì, in

istruttorie. la sentenza impugnata pone in luce il fatto che il Bastianelli aveva

riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la erronea motivazione su
fatti controversi e decisivi per il giudizio.
2.2. Anche tale motivo non può essere accolto, poiché, essendo stato accertato
che il comportamento della Banca non presenta profili di illiceità e che il

stesso sia ingiustamente derivato un danno biologico o un danno
all’immagine che la società fosse tenuta a risarcire.
3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7
c.c. (diritto al risarcimento del danno per indebito utilizzo del nome).
3.3. Il motivo non è fondato.
L’esauriente motivazione della Corte di merito al riguardo pone, infatti, in
evidenza il corretto operato della Banca.
Inoltre, il ricorrente non ha specificato in che modo la permanenza del
proprio nome sul sito web abbia comportato effetti negativi nei suoi
confronti ed indebiti vantaggi alla Banca. Peraltro, se da tale circostanza gli
fossero derivati dei fastidi, egli avrebbe ben potuto agire immediatamente
dopo il licenziamento, anziché attendere degli anni, come. invece, ha fatto.
4. Con il quarto motivo viene denunciata, sempre in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 5, c.p.c., la omessa, in sufficiente e contraddittoria
motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, nonché la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1748, 2730 e 2735 c.c.
(dichiarazione confessoria stragiudiziale con effetto di ricognizione del debito
sul diritto al pagamento di provvigioni arretrate dell’agente).
4.4. Neppure tale mezzo di impugnazione è in grado di scalfire il corretto iter
motivazionale della Corte di merito. Invero, il documento cui il ricorrente fa
riferimento, non è stato prodotto ed in ordine al credito pretesamente vantato nei

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licenziamento è stato intimato per giusta causa, non può ritenersi che dallo

confronti della società, il medesimo non ha fornito alcuna prova, ma solo
generiche rivendicazioni, pure contestate nei gradi di merito, di cui si dà atto nella
sentenza oggetto del giudizio di legittimità.
5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione

affari perfezionati dalla preponente dopo lo scioglimento del contratto la cui
conclusione è dovuta alla prevalente attività dell’agente che ha subito il recesso).
5.5. Il motivo non è fondato. poiché il Bastianelli lamenta che nei precedenti
gradi di giudizio non gli sarebbero state riconosciute le provvigioni per
determinati tipi di prodotti che aveva collocato ed ha chiarito solo in sede di
legittimità che si tratterebbe delle provvigioni per le polizze che hanno durata
pluriennale.
Al riguardo, il Bastianelli non ha considerato che l’agente che promuove i predetti
prodotti non può poi percepire le provvigioni per tutto il periodo di durata delle
polizze, peraltro senza neppure avere mantenuto il rapporto di permanenza del
rapporto con la Banca.
Inoltre, come sottolineato dalla Corte di merito, il ricorrente non ha fornito in
merito alcuna prova a sostegno delle proprie pretese.
Per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso
sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002.

4

dell’art. 1748 c.c. (mancato riconoscimento del diritto alle provvigioni per gli

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi,
oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in 1oma, 20 dicembre 2016

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della

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