Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17539 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28578-2013 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE

7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI

DEZZA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 81/2012 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 30/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. M.G. ricorreva per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Liguria, n. 81, in data 30 aprile 2013, con la quale la commissione aveva dichiarato legittima la cartella di pagamento notificata dalla Agenzia delle Entrate ad esso ricorrente quale socio e coobbligato solidale della società semplice Immobiliare Sanguinetti, per debiti di quest’ultima, senza previa escussione del patrimonio sociale, ritenendo l’Agenzia legittimata a rivolgersi direttamente al socio salvo poi la facoltà di quest’ultimo di domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale;

2. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso;

3. con atto depositato il 18 ottobre 2018, il contribuente, premesso che la società coobbligata aveva anch’essa impugnato la cartella, aveva presentato domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016, ed aveva provveduto ad adempiere in modo tempestivo, come documentato dalle produzioni allegate all’atto, al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della medesima procedura, dichiarava di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere;,

4. il Collegio rinviava la causa a nuovo ruolo per dar modo al ricorrente di rinunciare al presente giudizio, così come previsto in base all’art. 6, comma 2, cit.;

5. la rinuncia è stata depositata il 6 febbraio 2019;

6. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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