Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17539 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 27/07/2010), n.17539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C., + ALTRI OMESSI

; tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESIRA FIORI,

32, presso lo studio dell’avvocato LICCIARDELLO GRAZIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIMINELLI CARLO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 943/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 08/10/2007 r.g.n. 116/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato LICCIARDELLO ORAZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Genova, giudice del lavoro, C. N. e altri pensionati, premesso di essere titolari di pensione di invalidita’ ordinaria e deducendo di essere stati esposti al rischio amianto, come documentato da certificazione INAIL, chiedevano, nei confronti dell’INPS, il riconoscimento del diritto alla rivalutazione della suddetta pensione ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

Il Tribunale rigettava la domanda, osservando che i ricorrenti, alla data di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, erano si’ titolari di pensione di invalidita’, ma non potevano invocare il beneficio previdenziale avendo raggiunto l’eta’ per il pensionamento di vecchiaia.

A sua volta, la Corte d’appello di Genova, con sentenza in data 27 ottobre 2006, respingeva l’impugnazione dei pensionati sul rilievo – svolto dopo una premessa relativa alla insufficienza delle allegazioni in fatto (con riferimento, in particolare, al tipo di trattamento di invalidita’ in godimento, alla data della relativa decorrenza, al se e quando era stata presentata la domanda di trasformazione in pensione di vecchiaia ) e ritenuto di carattere decisivo – che tutti i ricorrenti avevano compiuto l’eta’ pensionabile prima dell’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 e che tanto aveva comportato (sussistendone anche i requisiti assicurativi e contributivi) la trasformazione automatica del trattamento di invalidita’ in pensione di vecchiaia, per cio’ stesso escludendo l’applicabilita’ del beneficio introdotto dalla legge citata.

Contro questa sentenza C.C. e gli altri eredi di C.N., nonche’ i pensionati (o loro eredi) indicati in epigrafe hanno proposto ricorso fondato su un unico motivo.

L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell’unico motivo, con denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. omessa motivazione, violazione dell’art. 13, comma 8 e dell’art. 12 disp. gen., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata sia per aver considerato le domande carenti di allegazioni in fatto decisive – rilevando, in proposito, che dagli atti di causa risultava, incontestatamente, che tutti loro fruivano di pensioni di invalidita’ acquisite nel regime del R.D.L. n. 636 del 1939 e con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 – sia per aver ritenuto ostativo all’acquisizione del beneficio di cui all’art. 13, comma 8, della stessa legge, l’avvenuto superamento, a quella medesima data, dell’eta’ pensionabile.

Osservano, al riguardo, che l’interpretazione del dato normativo da cui muove la Corte d’appello non e’ conforme ai principi dettati, con orientamento consolidato, dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo la quale solamente i titolari di pensione di invalidita’ che abbiano presentato domanda di trasformazione di tale pensione in quella di vecchiaia prima della L. n. 257 del 1992 sono esclusi dal beneficio contributivo per cui e’ causa.

2. Il ricorso e’ fondato.

3. Premesso che, dalla stessa descrizione dei fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata, risulta che in primo grado era stato accertato, senza contestazione da parte dell’INPS, che gli odierni ricorrenti erano titolari di pensione di invalidita’ alla data di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, osserva la Corte che le considerazioni svolte dal giudice d’appello a proposito della insufficienza del ricorso quanto alle allegazioni in fatto non valgono ad integrare un’autonoma, seppure concorrente, ratio decidendi, ma costituiscono una mera affermazione ad abundantiam, posta come premessa della complessiva statuizione di infondatezza della impugnazione, in realta’ decisivamente fondata su una interpretazione della normativa di settore secondo la quale il compimento dell’eta’ pensionabile, in epoca anteriore alla L. n. 257 del 1992, da parte dei titolari di trattamenti di invalidita’ (si tratti dell’assegno di cui alla L. n. 222 del 1984 ovvero della pensione acquisita nel precedente regime) preclude l’attribuibilita’ del diritto al beneficio rivendicato nel presente giudizio.

4. Trattasi, peraltro, di una interpretazione che non e’ conforme ai risultati ermeneutici cui e’ pervenuta la giurisprudenza di questa Corte, la quale, con indirizzo ormai consolidato ed avallato anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 434 del 2002), afferma che i titolari di pensioni di invalidita’ liquidate ai sensi del R.D.L. n. 639 del 1936 ed anteriormente alla L. n. 257 del 1992 rientrano tra i destinatari del beneficio previsto dall’art. 13, comma 8, dovendosene considerare esclusi solamente i titolari di pensioni di anzianita’ o di vecchiaia, ovvero di inabilita’ liquidate prima della legge in questione, nonche’ coloro che abbiano, comunque, raggiunto il massimo di contribuzione conseguibile (quarant’anni) (vedi, tra tante, Cass. n. 5764 del 2001, n. 2932 del 2003, n. 757 del 2005).

5. Ne deriva che destinatari del ripetuto beneficio devono ritenersi anche coloro che abbiano gia’ maturato, prima dell’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 e anche senza l’applicazione del beneficio medesimo, i requisiti di contribuzione per il conseguimento della pensione di anzianita’ o di vecchiaia ma siano stati collocati in quiescenza in data successiva, trovando tale inclusione giustificazione nel principio generale secondo cui le prestazioni si liquidano sulla base della legge vigente al tempo di acquisizione del diritto e non essendo ad essa ostativa la circostanza che per dette categorie di pensionati il riconoscimento della rivalutazione contributiva si risolve nella possibilita’ di ottenere un incremento della misura della pensione e non nel rendere possibile (o agevolare) l’accesso al pensionamento.

6. Altrettanto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (tra le piu’ recenti, Cass. n. 4392 del 2007, n. 21292 del 2009, n. 24772 del 2009, n. 6434 del 2010) e’, a sua volta, il principio che la pensione di invalidita’ conseguita nel regime del R.D.L. n. 636 del 1939 non si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia per il titolare che abbia raggiunto l’eta’ pensionabile e sia in possesso dei prescritti requisiti assicurativi e contributivi, essendo, invece, necessaria un’apposita domanda dell’assicurato che giuridicamente rileva anche ai fini della decorrenza della pensione di vecchiaia (che, infatti, sara’ erogabile dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e’ stata presentata la domanda in questione).

7. Mette, infine, conto di ricordare che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, il diritto al beneficio per cui e’ causa non richiede lo svolgimento di attivita’ lavorativa al tempo dell’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, posto che subordinarne il riconoscimento al requisito dell’attualita’ lavorativa comporterebbe un’ingiustificata disuguaglianza fra i lavoratori transitati in settori non comportanti esposizione all’amianto e coloro che, pur essendo stati esposti, come i primi, alla sostanza nociva , siano rimasti senza lavoro (vedi la citata Cass. n. 5764 del 2001, nonche’ Cass. n. 18243 del 2002 e le successive conformi).

8. In conclusione, come gia’ stabilito da questa Corte in controversie analoghe a quella in esame, i titolari di pensione di invalidita’ liquidata anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 sono esclusi dal beneficio della rivalutazione contributiva previsto, per i lavoratori esposti all’amianto, dall’art. 13, comma 8, della stessa legge, solamente nel caso in cui, sempre prima della data suddetta, abbiano conseguito tutti i requisiti prescritti per il diritto al pensionamento di vecchiaia ed abbiano presentato domanda di conversione della pensione di invalidita’, rientrando invece nel novero dei destinatari del beneficio in questione allorche’, a quella medesima data, la domanda di conversione non sia stata presentata (Cass. n. 622 e 15311 del 2005, n. 8915 del 2009).

9. Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza impugnata, incorsa nella violazione di tutti gli esposti principi, deve essere cassata e la causa e’ rinviata alla Corte d’appello di Torino che ad essi si atterra’ nel decidere sulla domanda.

10. Il giudice di rinvio provvedera’ anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

 

 

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