Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17538 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 27/07/2010), n.17538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato BOUCHE’ Franco, che lo

rappresenta e difende, giusta, mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MERCANTI

VALERIO, LANZETTA ELISABETTA, POLICASTRO LUCIA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1696/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/12/2007 r.g.n. 1314/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato BOUCHE’ FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 6./27.12.2007 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Trapani l’8.3.2005, rigettava la domanda proposta da C.F. ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale dall’1.9.1999 ed alla corresponsione delle relative differenze retributive.

Osservava in sintesi la corte territoriale che il giudice di primo grado aveva riconosciuto all’appellato (inquadrato nel (OMISSIS) livello retributivo dell’area (OMISSIS) – posizione economica (OMISSIS), quale ex ispettore generale) la qualifica dirigenziale utilizzando, come dato normativo di riferimento, il preesistente organigramma delle sedi periferiche dell’INPS, sebbene lo stesso fosse stato, nel frattempo, innovato con Delib. 28 luglio 1998, n. 799 e, quindi, con Delib. 2 febbraio 1999, n. 17 (che aveva regolamentato il sistema dei “processi”, quale modulo sostitutivo del sistema degli “uffici”) e Delib. 4 gennaio 2001, n. 2 (che aveva individuato le direzioni provinciali, confermando l’attribuzione ai dirigenti dei compiti di “responsabile dei processi” , oltre che di “direttore di area” e di “responsabile contabilita’ e finanza”, competendo, invece, ai funzionari apicali la responsabilita’ delle singole “unita’ di processo”); che gli esiti dell’istruttoria portavano ad escludere che il lavoratore avesse svolto mansioni che travalicavano i limiti dell’inquadramento rivestito; che, infine, la contrattazione collettiva espressamente prevedeva, quanto all’”area di vigilanza”, che alla stessa potesse essere preposto, pur in presenza di un dirigente, un funzionario con la qualifica di ispettore generale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso C.F. con sei motivi. Resiste con controricorso l’INPS. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 3, 17, 19 e 21 nel testo originario e in quello sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998; del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 57; del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 57 nel testo modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1;

del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, comma 1.

Osserva, al riguardo, che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che, a seguito dell’entrata in vigore del CCNL 1998/2001, si fosse determinata l’inapplicabilita’ del preesistente ordinamento dei servizi, stabilito con Delib. 27 luglio 1989, n. 770, sebbene la Delib. n. 799 del 1998, che aveva definito il nuovo modello organizzativo, avesse carattere meramente programmatico ed il nuovo assetto avesse trovato concreta attuazione solo nell’aprile del 2001, con la conseguenza che era stata esclusa la natura dirigenziale della funzione di responsabile della “linea di processo conto aziendale”, cui era stato preposto dall’1.4.1998, pur corrispondendo la stessa, per struttura ed articolazione, al preesistente ufficio dirigenziale “coordinamento contributi e vigilanza”.

Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 il ricorrente lamenta vizio di motivazione, rilevando che la sentenza impugnata, sebbene avesse ritenuto che la nuova organizzazione degli uffici fosse stata attuata solo con la Delib. 2 febbraio 1999, n. 17 con la conseguente vigenza sino a questa data del preesistente ordinamento dei servizi del 1989, non aveva riconosciuto, pur limitatamente a tale ambito temporale, il diritto allo svolgimento delle funzioni superiori.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta ancora vizio di motivazione su fatti processuali controversi e decisivi, ed, in particolare, per avere la sentenza impugnata trascurato di considerare che il ricorrente era responsabile di una struttura (“linea di processo conto aziendale”) articolata in una pluralita’ di settori operativi, sicche’ risultava erronea l’affermazione che lo stesso era preposto ad un ufficio non articolato in sottostrutture.

Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 il ricorrente denuncia che la corte territoriale, con erronea e contraddittoria motivazione, ha considerato che la qualifica dirigenziale risulta caratterizzata da autonomia gestionale, facendo riferimento alla previsione del testo originario del D.Lgs.. n. 29 del 1993, art. 3, comma 2 e non di quello modificato per effetto del D.Lgs. n. 80 del 1998, vigente alla data di conferimento dell’incarico di direzione della “linea di processo conto aziendale”.

Con il quinto motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 112 c.p.c., il ricorrente lamenta che la corte di appello, accogliendo l’impugnazione dell’INPS, aveva ritenuto assorbita l’impugnazione incidentale proposta per far accertare la palese discordanza fra la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo grado, in relazione alla data di svolgimento delle funzioni dirigenziali.

Con l’ultimo motivo, infine, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 il ricorrente prospetta che, con riferimento all’incarico di direzione dell’Area vigilanza della sede di (OMISSIS), svolto nel periodo dall’1.2.2002 al 28.11.2003, la corte territoriale aveva immotivatamente rigettato la domanda, pur trattandosi di funzioni superiori alla qualifica posseduta e ricorrendo le condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 3 per il diritto alla relativa retribuzione.

1. I motivi dal primo al quarto possono essere esaminati congiuntamente, stante la connessione delle relative questioni, e vanno rigettati.

La corte territoriale, nell’esaminare puntualmente il processo di riorganizzazione dell’Istituto, a seguito della attuazione della c. d. privatizzazione del sistema del pubblico impiego, ha posto in evidenza come gia’ con le Delib. 28 luglio 1998, n. 799 e Delib. 2 febbraio 1999, n. 17 lo stesso, nel ridefinire le linee fondamentali di organizzazione dell’ente, avesse introdotto il sistema dei “processi” quale modulo operativo/organizzativo sostitutivo del sistema degli “uffici” ed avesse dato nuova configurazione alle funzioni dirigenziali, rivedendo integralmente i requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale ed i criteri distintivi dai compiti propri dei funzionari apicali.

In particolare, ha osservato la Corte che, con le citate delibere, erano state attribuite le funzioni dirigenziali “al “Direttore di Area” al “Responsabile dei processi” ed al “Responsabile Contabilita’ e Finanza” (v. Delib. n. 799 del 1998, pag. 15), figura quest’ultima da non confondere con il responsabile dei “singoli processi primari”, dal momento che “le funzioni del “Dirigente Responsabile dei processi”, che sovrintende a tutti i “processi” – e non ad uno solo di essi- ed a capo dei quali e’ previsto un dirigente sono, infatti, citate a pag. 16 della … delibera ove e’ precisato che e’ suo compito curare: il governo delle risorse umane, strumentali e logistiche…il controllo della produzione, lo sviluppo dell’azione formativa, l’efficienza della rete, lo sviluppo organizzativo e la qualita’ del servizio”.

Tale modello organizzativo era stato, quindi, confermato con la Delib. 4 gennaio 2001, n. 2 che individuava le direzioni provinciali, indicando il numero dei dirigenti ad esse assegnato, e ribadiva l’assegnazione a funzionari apicali delle singole “unita’ di processo”, e cioe’ di situazioni organizzative distinte e diverse dalla direzione dell’insieme dei processi.

L’interpretazione che la corte territoriale ha offerto delle delibere di riorganizzazione della struttura e degli uffici dell’Istituto (e che individua, nei passaggi rammentati, la ratio decidendi essenziale della statuizione impugnata), risolvendosi nell’interpretazione di atti rivolti a definire le linee fondamentali di organizzazione dell’ente (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1) e, come tali, rientranti nella sfera pubblicistica, non evidenzia alcun vizio ricostruttivo, ne’ sul piano logico, ne’ su quello giuridico.

Al riguardo, va ribadito il principio secondo cui l’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell’accertamento della volonta’ della pubblica amministrazione, ovverosia di una realta’ fenomenica e obiettiva, e’ riservata al giudice di merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ se sorretta da motivazione adeguata e risulti immune dalla violazione di quelle norme, in particolare l’art. 1362 c.c., comma 2, gli artt. 1363 e 1366 c.c., che, dettate per l’interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo conto, peraltro, della natura dei medesimi, nonche’ dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e del buon andamento della pubblica amministrazione. In tale prospettiva la parte che denuncia in cassazione l’erronea interpretazione di un atto amministrativo, e’ tenuta, a pena di inammissibilita’ del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati ed, in mancanza, l’individuazione della volonta’ dell’ente pubblico e’ censurabile non gia’ quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensi’ allorche’ esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorieta’ logica o giuridica (cfr. Cass. n. 1602/2007; Cass. n. 19025/2007 e, con riferimento ai regolamenti degli enti pubblici non economici Cass. n. 5139/2005).

Nel caso in esame, la parte ricorrente non solo non ha precisato i canoni interpretativi che sarebbero stati violati dal giudice di merito, ma, ancor prima, nemmeno ha provveduto a fornire adeguata documentazione (riportandone il testo, e non singoli stralci, per come imposto dal canone di necessaria autosufficienza del ricorso la Delib. n. 799 del 1998, che, insieme ad altri atti organizzativi, si assume oggetto di erronea interpretazione.

Non senza, comunque, evidenziare come il contenuto della censura (nella parte in cui prospetta il carattere meramente programmatico della delibera) appare gia’ di per se’ inidoneo a contrastare le ragioni della decisione impugnata, che, per come si e’ visto, si fonda, con apprezzamento logicamente corretto, e, pertanto, in questa sede incensurabile, sulla puntuale ridefinizione degli ambiti di competenza e di responsabilita’ delle posizione dirigenziali, alla luce della struttura degli uffici emergente dalle nuove linee di organizzazione adottate dall’Istituto, e stalla conseguente impossibilita’ di qualificare come dirigenziali posizioni funzionali e strutture organizzative sprovviste di tali nuovi caratteri.

Il che conferma che l’attivita’ del ricorrente non rientrava nei compiti propri della nuova dirigenza e non gli dava diritto al corrispondente trattamento. Dal momento che, per come si deve ribadire, tale trattamento non poteva che risentire del nuovo modello di conoscenze specialistiche che si richiedeva alla dirigenza e del nuovo grado di responsabilita’ nel raggiungimento degli obiettivi alla stessa assegnati (cfr. Cass. n. 10540/2007) e che, pertanto, lo stesso mantenimento, in via transitoria, del vecchio assetto organizzativo non era suscettibile di incidere sulla valutazione delle funzioni che si esercitavano in tal contesto, dovendosi i compiti dirigenziali valutare alla luce delle nuove regole, e non di quelle pregresse (cfr. Cass. n. 23567/2008).

Le precedenti considerazioni, per il loro carattere assorbente, esimono dall’esame di ogni ulteriore censura prospettata con i motivi in esame.

2. In tali conclusioni resta, altresi’, assorbito anche il quinto mezzo di gravame.

3. Meritevole di accoglimento appare, invece, l’ultimo motivo.

La sentenza impugnata, infatti, nell’escludere la fondatezza anche di tal capo del ricorso (che, a differenza dei restanti, si riconnette, sulla base della stessa prospettazione del ricorrente, allo svolgimento di mansioni nell’ambito della nuova organizzazione dell’Istituto), si e’ limitata a trascrivere il testo della disposizione contrattuale rilevante (contratto collettivo integrativo del 2001), senza fornire alcun apprezzamento critico della norma e senza, al tempo stesso, offrire alcuna esplicitazione dei presupposti di fatto a tal fine influenti, con riferimento, fra l’altro, alla struttura dell’Area di vigilanza presso la specifica Direzione provinciale e alla posizione in tal contesto assunta dal ricorrente, anche in relazione ai compiti dei dirigenti presenti in organico.

Ne’ a tal fine puo’ risultare pertinente quanto si argomenta nella parte conclusiva della motivazione (laddove si ribadisce che le funzione riservate, prima della privatizzazione, ai primi dirigenti, con i nuovi criteri della funzione dirigenziale hanno perso tale connotazione, restando affidate (non piu’ ad un dirigente, ma ad un funzionario apicale), per trattarsi di circostanze e di problematiche irriferibili ai compiti in questione, in quanto espletati in un arco temporale (dall’1.2.2002 al 28.11.2003) pienamente rientrante nel periodo in cui, secondo lo stesso ricorrente, ha avuto concreta attuazione presso la sede di (OMISSIS) il nuovo organigramma aziendale. La sentenza va, pertanto, cassata con riferimento al motivo accolto e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, il quale provvedera’ a deciderla, in conformita’ ai criteri indicati, regolando anche le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE rigetta il primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, dichiara assorbito il quinto, accoglie il sesto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Caltanissetta.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

 

 

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