Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17537 del 27/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 27/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 27/07/2010), n.17537
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.E.;
– intimata –
e sul ricorso n. 7449/2007 proposto da:
M.E., gia’ elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA
149, presso lo studio dell’avvocato MAZZEO LORENZO, rappresentata e
difesa dall’avvocato BOIOCCHI PIERLUIGI, giusta mandato a margine del
controricorso e ricorso incidentale e da ultimo d’ufficio presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine
del ricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 492/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 24/01/2006 r.g.n. 14/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/06/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso
principale, assorbito l’incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 22.12.2005 – 24.1.2006, respingendo l’impugnazione proposta dalla Poste Italiane spa nei confronti di M.E., ha ritenuto la nullita’ del termine apposto al contratto stipulato inter partes a decorrere dall’1.3.2000. Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su quattro motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su un motivo, al quale la Poste Italiane spa ha resistito con controricorso.
In corso di causa e’ stato depositato il verbale di conciliazione in sede sindacale concluso inter partes. La ricorrente principale ha presentato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Dal ricordato verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane spa, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso.
Ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi (principale e incidentale), in quanto l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr, Cass., SU, n. 25278/2006).
Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; spese compensate.
Cosi’ deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010