Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17537 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.14/07/2017),  n. 17537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23321-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 892/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Torino, per quello che qui ancora rileva, ha rigettato l’appello del Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca e confermato la sentenza del Tribunale di Mondovì, che aveva accolto la domanda proposta da V.M.C. – che aveva lavorato in qualità di docente in virtù di plurimi e reiterati contratti a tempo determinato – e riconosciuto il suo diritto alla progressione stipendiale maturata in costanza di rapporto, ritenendo applicabile la L. n. 312 del 1980, art. 53, anche ai supplenti annuali con posti vacanti ed ai supplenti temporanei con durata per l’anno scolastico, secondo la nozione individuata dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, e condannato il Ministero convenuto al pagamento della somma di Euro 453,50.

La Corte valorizzava il divieto di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, affermando che le condizioni di impiego, rispetto alle quali sussiste il divieto di discriminazione, comprendono – in conformità con quanto chiarito dalla Corte di Giustizia – tutti gli istituti idonei ad incidere sulla quantificazione del trattamento retributivo e, quindi, anche gli scatti di anzianità riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato, non essendo idonei a giustificare una diversità di trattamento tanto la mera circostanza che un impiego nel settore pubblico sia definito “non di ruolo” quanto la specialità del sistema del reclutamento scolastico. Aggiungeva che la clausola 4 dell’Accordo quadro, in quanto precisa ed incondizionata, impone la disapplicazione del diritto interno, ed i particolare delle clausole del contratto collettivo che escludono per gli assunti a tempo determinato qualsiasi rilevanza dell’anzianità maturata in forza di precedenti contratti a termine (disapplicazione che va, però, limitata ai rapporti a tempo determinato succedutisi – come nell’ipotesi in esame – senza rilevante soluzione di continuità e di durata tali da coprire, pressochè integralmente, l’anno scolastico).

2. Per la cassazione della sentenza ricorre il MIUR, che con l’unico articolato motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 790, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526, della direttiva 99/70/CE, della L. n. 312 del 1980, art. 53. Assume che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001; che il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla supplenza e alla stipula di contratti a termine del personale scolastico trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un rispatinio di spesa; che il lavoratore assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, perchè ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente. Infine eccepisce l’inapplicabilità alla fattispecie della L. n. 312 del 1980, art. 53, (che era stato valorizzato dal Tribunale), trattandosi di norma che non ha fra i suoi destinatari i supplenti, ma solo i docenti destinatari di incarichi annuali nominati dal Provveditore agli studi ai sensi della L. n. 282 del 1969, figure ormai soppresse ed a cui è stata attribuita la qualifica di dipendenti a tempo indeterminato.

3. V.M.C. è rimasta intimata.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il ricorso è fondato (solo) nella parte in cui il Ministero contesta la ritenuta applicabilità alla fattispecie del criterio di valorizzazione dell’anzianità previsto dalla L. n. 312 del 1980, art. 53.

2. Quanto al primo rilievo infatti – che peraltro non è direttamente funzionale alla decisione del presente ricorso, se non nella misura in cui contrappone argomentazioni di diverso segno a quelle addotte ulteriormente dalla Corte di Torino a sostegno della conferma della pronunzia di prime cure – come già osservato da questa Corte (Cass. 7.11.2016 n. 22558, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente in quanto del tutto condivise), il Ministero ricorrente infatti sovrappone e confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo, laddove i due piani debbono, invece, essere tenuti distinti, essendo il primo obiettivo della Direttiva teso a “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione” ed il secondo a “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”.

L’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacchè detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C177/14, Regojo Dans, punto 32);

3. Quanto al secondo rilievo, invece, premesso che il ricorso di primo grado ha affrontato la questione degli aumenti biennali ex L. n. 312 del 1980 e che la domanda accolta dal primo giudice era quella tesa ad ottenere il riconoscimento di tali scatti biennali, deve osservarsi – in conformità a quanto enunciato da Cass. 22558/2016 cit. – che questi ultimi, a far tempo dalla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo.

Nel richiamato arresto, all’esito di analitica disamina della legislazione di riferimento e della sentenza della Corte Costituzionale 146/2013, si afferma che, al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, la L. n. 312 del 1980, art. 53, poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dalla L. n. 270 del 1982, art. 15.

E’ stato, invero, osservato che nel contratto collettivo per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, è effettuato un espresso richiamo alla L. n. 312 del 1980, art. 53, ma lo stesso, contenuto nell’art. 66, comma 7, è limitato ai soli insegnanti di religione, per i quali è prevista la perdurante vigenza della norma, così come integrata dal D.P.R. n. 399 del 1988, comma 7, e che non rileva, pertanto, che la L. n. 312 del 1980, art. 53, non sia stato inserito fra le disposizioni espressamente disapplicate dall’art. 82, comma 10, giacchè la disposizione prevede anche, al secondo comma, una norma di chiusura che esclude l’ultrattività delle discipline contrarie o incompatibili con quelle dettate dalle parti collettive.

E’ stato evidenziato, in sintesi, che il CCNL 1994/1997 ha affermato la perdurante vigenza del solo dell’art. 53, comma 6 relativo ai docenti di religione e che nello stesso senso disponevano i contratti collettivi successivi (CCNL 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001 e C.C.N.L. 1998/2001), che nessuna significativa modificazione era stata apportata dal C.C.N.L. 24 luglio 2003 per il quadriennio 2002/2005 che ha ribadito la struttura della retribuzione fondata sulle posizioni stipendiali e, all’art. 142, ha richiamato fra le norme non disapplicate la L. n. 312 del 1980, art. 53, ma solo limitatamente ai docenti di religione – dal C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009, e dal CCNL 4 agosto 2011.

E’ stata rilevata infine l’assoluta incompatibilità fra il sistema descritto e gli scatti biennali, che avrebbero finito per assicurare all’assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell’Accordo quadro.

4. La sentenza impugnata, pur interpretando correttamente la direttiva 99/70/CF, quanto al principio di non discriminazione, ha tuttavia confermato la decisione di prime cure che aveva accolto la

domanda subordinata volta ad ottenere un trattamento economico “non inferiore a quanto previsto dalla L. n. 312 del 1980, art. 53”. La stessa, pertanto, deve essere cassata in relazione alla censura sugli scatti biennali, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della domanda e della questione controversa, attenendosi ai principi sopra enunciati.

5. Il Collegio ritiene sulla scorta di tali considerazioni di non condividere la proposta del relatore, sicchè il ricorso va accolto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, nei termini sopra precisati, con rinvio alla Corte del merito anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’ appello di Torino, in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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