Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17537 del 01/08/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 17537 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA
sul ricorso 28394-2008 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 01585570581, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI
22, presso lo studio degli avvocati MARESCA ARTURO e
MORRICO ENZO, che la rappresentano e difendono giusta
2014

delega in atti;
– ricorrente –

1438
contro

ZIMBARO ANTONINO c.f. zmbnnn46ellf158f, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CIVITAVECCHIA 7, presso lo

Data pubblicazione: 01/08/2014

studio dell’avvocato FRANCESCO MUSOLINO, rappresentato
e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MAZZETTI, giusta
delega in atti;
– controricorrente
,

avverso la sentenza n. 4608/2007 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/04/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI:
udito l’Avvocato COSENTINO VALERIA per delega MARESCA
ARTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto.

‘2

.*

MESSINA, depositata il 05/12/2007 r.g.n. 5721/2004;

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Messina, la Rete Ferrpviaria
Italiana s.p.a. proponeva opposizione avverso l’atto di
precetto notificato da Zimbaro Antonino per il
pagamento della somma di C.64.665,85 a titolo di
I
indennità sostitutiva della reintegrazione e di
in base alla sentenza n.2172 \ 02 del Tribunale di
Messina, che aveva riconosciuto l’illegittimità del
licenziamento con

le consequenziali statuizioni

di

condanna.
La società eccepiva l’inammissibilità e l’improcedibilità
dell’atto di precetto per l’inesistenza dei presupposti
per procedere ad esecuzione; contestò che la somma
fosse determinabile mediante semplice calcolo
matematico; rilevò che la sentenza dichiarativa
dell’illegittimità del licenziamento non era ancora
passata in giudicato, e contestò, infine, che spettassero
al dipendente licenziato le retribuzioni per il periodo
successivo all’opzione per l’indennità sostitutiva della
reintegra; avanzò anche eccezione di legittimità
costituzionale in proposito, deducendo infine la
erroneità della somma ingiunta, chiedendo il
riconoscimento della nullità o infondatezza del
precetto.
Costituendosi in giudizio, lo Zimbaro precisò che
l’opzione in favore dell’indennità era stata da lui
comunicata con lettera del 14.11.02; contestò tutte le
doglianze attoree sulla liquidità del titolo e sulla
sussistenza dei présupposti dell’azione esecutiva;
deducendo che le somme corrispondevano alle
indicazioni sulla paga percepita, secondo quanto dalla
stessa società comunicato e ammesso, e che il diritto

risarcimento del danno, oltre interessi legali, intimato

-,

alla indennità sostitutiva ed alle retribuzioni successive
doveva essere riconosciuto perché fondato sul
momento in cui era stata esercitata l’opzione.
Chiedeva

pertanto

il

rigetto

dell’oppoSizione,

avanzando domanda risarcitoria per responsabilità
Il Tribunale di Messina, con sentenza depositata il 5
i
dicembre 2007, rigettava l’opposizione, condannando la
società R.F.I. al pagamento delle spese.
Per la cassazione propone ricorso quest’ultima, a rffidato
a quattro motivi, rZ .-12.LAA1-ua1e c.04.1

lz

Resiste lo Zimbaro con controricorso.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo la ricorrente lamenta la
violazione dell’art. 474 c.p.c., per non avere la sentenza
impugnata considerato la nullità del precetto opposto,
in quanto promosso in virtù di un asserito titolo che
non conteneva alcun elemento utile ai fini di una
precisa e certa quantificazione del credito vantato.
1.1- Il motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.
Deve infatti rilevarsi come sia pacifico, nella
giurisprudenza di questa Corte, che la sentenza di
condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto
dovuto al lavoratore a seguito dell’accertamento della
illegittimità della risoluzione datoriale del rapporto di
lavoro costituisce valido titolo esecutivo che non
richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla
esatta quantificazione del credito, sicché la
reintegrazione e la condanna al pagamento di un
determinato numero di mensilità oppure delle
;

retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto non può
chiedere in separato giudizio che tale condanna sia
espressa in termini monetari più precisi. In tal caso, ad
integrare il requisito della liquidità, richiamato nell’art.
4

3e

aggravata.

474 cod. proc. civ., è infatti sufficiente che alla
determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo
di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi

certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, i quali
sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati
in sentenza, sono stati assunti dal giudice come ,certi e
quantitativo, perché così presupposti dalle parti e
pertanto acquisiti al processo, e non da elementi
esterni ancorché presenti nel processo che ha condotto
alla sentenza di condanna, in conformità con i principi
che regolano il processo esecutivo (Cass. n. 963\Q9,
Cass. n. 10164\1O, Cass. n. 22427\04).
Più in particolare questa Corte ha chiarito (Cass. ord.
5.2.11 n. 2816) che la sentenza di condanna del datore
di lavoro al pagamento di un determinato numero di
mensilità di retribuzione ovvero di quanto dovuto al
lavoratore a seguito del riconoscimento dell’illegittimità
del licenziamento costituisce valido titolo esecutivo per
la realizzazione del credito anche quando, nonostante
l’omessa indicazione del preciso ammontare
complessivo della somma oggetto dell’obbligazione, la
somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero
calcolo matematico, sempreché, dovendo il titolo
esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione
all’esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne
costituisce l’oggetto, i dati per acquisire tale necessaria

certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo
medesimo e non da elementi esterni, non desumibili da
esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto
alla sentenza di condanna, in conformità con i principi
che regolano il processo esecutivo. Ne consegue che, se
per la determinazione dell’importo sono necessari
elementi estranei al giudizio concluso e non

tB

oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto

predeterminati

per

legge,

il

creditore

può
legittimamente fare ricorso al procedimento mo9itorio,
nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto
scritto, dimostrativo dell’esistenza del credito fatto
valere, il cui ammontare può essere provato con altri e
diversi documenti, ma non può, invece, attivare
l’esecuzione.
Ciò premesso occorre rimarcare che nella specie non
può dubitarsi che dal titolo esecutivo non pbteva
evincersi, neppure attraverso un calcolo aritmetico,
l’entità della somma oggetto di condanna, non essendo
certamente a tal fine sufficiente la telegrafica
affermazione, contenuta nella sentenza impugnata,
secondo cui “il credito era liquido perché determinabile
in base alla semplice lettura della buste paga del
lavoratore, al momento del licenziamento”, che non
contiene alcun accertamento della circostanza,
rinviando piuttosto alle buste paga del dipendente al
momento del licenziamento, e dunque ad elementi di
fatto estranei al titolo esecutivo.
2.- Il motivo va dunque accolto, restando assorbiti i
restanti.
La sentenza impugnata deve dunque cassarsi e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa
viene decisa nel merito direttamente da questa Corte,
con raccoglimento dell’opposizione al precetto proposta
dalla R.F.I. s.p.a.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara
assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, accoglie l’opposizione al precetto
proposta dalla R.F.I. s.p.a. Condanna lo Zimbaro al

6

pagamento delle spese del giudizio dinanzi al
Tribunale, che liquida in complessivi C.1.420,00 per
compensi oltre C.100,00 per esborsi, oltre accessori di
legge, ed alle spese del presente giudizio di legittimità,
che liquida in €.100,00 per esborsi, C.2.600,00 per

Così deciso in Roma nella camera di consiglio 4e1 24
aprile 2014

compensi, oltre accessori di legge.

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