Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17535 del 26/07/2010
Cassazione civile sez. II, 26/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 26/07/2010), n.17535
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9349-2009 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO
PIETRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIACINO
ANTONIO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.A.;
– intimata –
avverso il provvedimento R.G. 7515/08 del TRIBUNALE di VERONA,
depositato il 27/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO
VITTORIO SCARDACCIONE.
Il Collegio:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che M.A. ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., datato 8 aprile 2009, avverso C.A., per impugnare il provvedimento di condanna alla refusione delle spese di lite, pronunciato il 27 marzo 2009 dal giudice istruttore del tribunale di Verona, a seguito della di lui rinuncia agli atti nella causa di revoca di una donazione pendente con la suddetta convenuta;
rilevato che la intimata non ha svolto attività difensiva;
considerato che il consigliere relatore, con relazione ex art. 380 bis c.p.c., ha rimesso la causa all’adunanza camerale, al fine di consentire il rinnovo della notificazione all’intimata, alla quale l’atto era stato indirizzato presso la residenza personale e non presso il procuratore costituito;
rilevato che, come dedotto in memoria, è stata rinvenuta in atti la prova dell’avvenuta notifica del ricorso, in data 10 aprile 2009, anche al difensore della C., costituito nel giudizio a quo.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che non deve essere quindi adottato alcun provvedimento di rinnovazione della notificazione del ricorso, ma che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo, previo nuovo esame preliminare ai fini di cui all’art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
Dispone rinvio a nuovo ruolo. Si comunichi per esteso la presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010