Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17535 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24889-2018 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

12, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CO.LA.COOP. CONSORZIO LAZIALE COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE, in persona

del liquidatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO VOLPETTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. R.G. 472/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La FA.RO.S. soc. coop. in liquidazione, in bonis (d’ora in avanti, più semplicemente FA.RO.S.), chiese ed ottenne dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 21172/2013, per la somma di Euro 221.822,95, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nei confronti della CO.LA.COOP. Consorzio Laziale Cooperative, soc. coop. in liquidazione (per il prosieguo, indicata solo come CO.LA.COOP.), a titolo di corrispettivo per attività di facchinaggio svolta in favore di quest’ultima, di cui era consorziata.

1.1. Proposta opposizione ex art. 645 c.p.c., dall’ingiunta, e costituitasi la creditrice opposta, il relativo giudizio fu interrotto all’udienza del 28 ottobre 2014 per il sopravvenuto fallimento della FA.RO.S., dichiarato dal tribunale capitolino il 10 luglio 2014.

1.2. Con ricorso depositato il 19 gennaio 2015, CO.LA.COOP riassunse il processo, e, nel costituirsi, la curatela fallimentare eccepì, preliminarmente, l’intervenuta estinzione dello stesso per tardività della suddetta riassunzione, in quanto avvenuta oltre il termine trimestrale di cui all’art. 305 c.p.c. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, modificato dalla L. n. 69 del 2009), decorrente, a suo dire, dalla data (14.10.2014) in cui la opponente aveva avuto effettiva conoscenza del fallimento predetto.

1.3. Il tribunale romano condivise tale eccezione e dichiarò estinto il giudizio, ma la Corte di appello di Roma, con sentenza del 9 maggio 2018, n. 3129, accogliendo il gravame della CO.LA.COOP., ed in totale riforma della decisione impugnata, ha respinto l’eccezione predetta, accolto l’opposizione avverso il menzionato decreto ingiuntivo, revocandolo, e respinto, per carenza di adeguata dimostrazione del corrispondente credito, l’originaria domanda della FA.RO.S., condannando la curatela fallimentare alle spese del doppio grado.

1.3.1. Per quanto qui di residuo interesse, la corte distrettuale ha disatteso l’eccezione di estinzione in questione così opinando: “In fatto si rileva che: FA.RO.S. società cooperativa ara, è stata dichiarata fallita con sentenza in data 10-7-2014; l’opponente Co.La.Coop. Consorzio Laziale Cooperative soc. coop. a r.l. ha comunicato la dichiarazione di fallimento all’udienza del 28-10-2014; alla stessa udienza del 28-10-2014, il giudice ha dichiarato l’interruzione del processo; con ricorso depositato in data 19-1-2015, Co.La.Coop. Consorzio Laziale Cooperative soc. coop. a r.l. ha chiesto la fissazione dell’udienza per la riassunzione del processo ai sensi dell’art. 303 c.p.c.; tra la dichiarazione di interruzione e il deposito del ricorso sono trascorsi meno di tre mesi. La S. C. ha affermato: art. 43 L. Fall., comma 3, che stabilisce che l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo, va interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l’interruzione è sottratta all’ordinario regime dettato in materia dall’art. 300 c.p.c. (è, cioè, automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall’evento), ma non anche nel senso che la parte non fallita è tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente da/ fatto che l’interruzione sia stata o meno dichiarata. Nel caso di specie, in cui il giudice di primo grado non aveva dichiarato il processo interrotto, il rigetto dell’eccezione di estinzione sollevata dal Fallimento avrebbe dunque dovuto fondarsi sul mero rilievo che il termine per la riassunzione del giudizio nei confronti del curatore non era mai iniziato a decorrere” (Cass. 1-32017, n. 5288). Il termine perentorio di tre mesi, previsto dall’art. 305 c.p.c., per la riassunzione del processo interrotto, decorre, dunque, dal giorno in cui il giudice ha dichiarato l’interruzione in dipendenza della dichiarazione di fallimento. Nella specie, detto termine è stato rispettato dalla parte in bonis, sicchè l’eccezione di estinzione del processo doveva e deve essere respinta”.

2. Avverso questa sentenza la curatela del fallimento (OMISSIS). ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La CO.LA.COOP. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione ed errata applicazione di legge in relazione all’art. 43 L.F., comma 3, e artt. 302,303,305 e 307 c.p.c.. Mezzo di Cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 2727 e 2729 c.c.”. Si assume di condividere il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è rilevante, ai fini del decorso del termine trimestrale ex art. 305 c.p.c., la “conoscenza legale” dell’evento, estesa per la Curatela fallimentare, anche alla conoscenza della pendenza del processo, conoscenza legale acquisita tramite una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento assistita da fede privilegiata, ma se ne invoca una diversa applicazione laddove, come nella specie, la conoscenza diretta ed effettiva dell’evento interruttivo non possa essere posta in dubbio risultando per facta concludentia in maniera incontrastabile. Invero, “è incontroverso e provato in atti che la società che ha promosso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha trasmesso, a mezzo pec in data 14.10.2014, la domanda di insinuazione al passivo del fallimento della (OMISSIS). (…) E’ altrettanto documentato, quindi, che la CO.LA.COOP era l’unico soggetto, non solo interessato alla riassunzione perchè opponente, ma era anche l’unico a conoscenza di entrambi i fatti: pendenza del giudizio di fallimento di una delle parti. E’ irrilevante a questo punto che la Curatela ignorasse (forse) la pendenza del giudizio in quanto unica parte interessata alla prosecuzione era la opponente. Queste le ragioni secondo le quali la sentenza di primo grado ha valork5cato il tipo di conoscenza elettiva, imposta dalla Corte Costituzionale, del fatto interruttivo essendovi la prova certa di detta conoscenza basata su documenti e rendendosi perciò superflua l’acquisizione di qualsiasi altro elemento pur di fede privilegiata per far decorrere i termini di prosecuzione o riassunzione del processo”. La corte distrettuale, dunque, non aveva colto il decisivo aspetto consistente nel fatto di trovarsi di fronte ad una conoscenza documentalmente certa e provata del fallimento predetto, a fronte della quale la conoscenza “legale” costituirebbe un di più processualmente superfluo;

II) “Violazione ed errata applicazione di legge in relazione all’art. 43 L.F., comma 3, e artt. 92,302,303,305 e 307 c.p.c.. Mezzo di Cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si imputa alla corte capitolina di non aver attribuito il giusto valore di legalità della conoscenza ad atti del processo fallimentare quali la comunicazione del curatore ex art. 92 L. Fall. e l’invio della domanda di ammissione al passivo ex art. 93 L. Fall..

2. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla controricorrente, la quale ha invocato la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., perchè “da un lato, contiene censure nuove”, e, “dall’altro, non contiene argomenti tali da indurre a mutare o confermare il principio” reso da Cass. n. 5288 del 2017, posto dalla corte distrettuale a sostegno della propria decisione nella parte oggi impugnata.

2.1. Va, al contrario, rilevato che la questione posta con i motivi di ricorso – così riassumibile: se il termine di cui all’art. 305 c.p.c., per la riassunzione del giudizio interrotto ex art. 43 L. Fall., decorra, per la parte non colpita dall’evento interruttivo, dal momento in cui sia stato interrotto il giudizio predetto oppure da quando essa abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento concorsuale, ricavabile, se del caso, dal giorno in cui abbia depositato o inviato la sua domanda di ammissione allo stato passivo – è stata sostanzialmente trattata in entrambi i gradi di merito (come emerge dalla semplice lettura della sentenza oggi impugnata), senza che siano state introdotte, in questa sede, in relazione ad essa, nuove circostanze fattuali. La stessa, peraltro, solo recentemente è stata affrontata da questa Corte, come si vedrà in seguito, sicchè l’eccezione si palesa manifestamente infondata.

3. All’esame dei riportati motivi, che può essere unitario in ragione della loro evidente connessione, occorre, poi, premettere che la sentenza impugnata, nel riportare i “fatti di causa ed i motivi della decisione” della statuizione di prime cure, consente di ritenere definitivamente accertato in fatto, per quanto di specifico interesse nell’odierna sede, che: O il giudizio ex art. 645 c.p.c., promosso dalla CO.LA.COOP., avverso il decreto ingiuntivo n. 21172/2013 reso dal Tribunale di Roma, fu interrotto all’udienza del 28 ottobre 2014 per il sopravvenuto fallimento della (OMISSIS)., ivi creditrice opposta, dichiarato dal medesimo tribunale il 10 luglio 2014; i) con ricorso depositato il 19 gennaio 2015, CO.LA.COOP riassunse il processo, e, nel costituirsi, la curatela fallimentare eccepì, preliminarmente, l’intervenuta estinzione dello stesso per tardività della suddetta riassunzione, in quanto avvenuta oltre il termine di cui all’art. 305 c.p.c.: termine che, a suo dire, si sarebbe dovuto far decorrere dal 14.10.2014, data in cui la opponente aveva proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento predetto, così dimostrando di averne avuto effettiva conoscenza. La stessa sentenza, poi, come si è già detto, ha accolto il gravame della CO.LA.COOP. e, dopo aver respinto l’eccezione di estinzione di quel giudizio (invece condivisa dal giudice di prime cure) facendo proprio il suddetto principio sancito da Cass. n. 5288 del 2017, si è pronunciata, negativamente, sul merito della originaria domanda della (OMISSIS).

3.1. La già precisata questione posta dai formulati motivi di ricorso impone, inoltre, di ricordare che l’art. 43 L. Fall., stabilisce, al comma 1, che: “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fidlito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore”, ed al comma 3, inserito dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 41, che: “L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”.

3.1.1. Già prima dell’introduzione del comma 3 cit., non si dubitava, sulla base del comma 1, della stessa disposizione, che il fallimento determinasse la perdita di capacità processuale del fallito e, dunque, l’interruzione del processo del quale fosse parte l’imprenditore poi assoggettato al fallimento, ma si riteneva che l’effetto interruttivo in tanto si producesse, in quanto l’evento fosse dichiarato o notificato secondo la previsione dell’art. 300 c.p.c.: si affermava, pertanto, che l’inizio della procedura fallimentare non produce effetti interruttivi automatici sui processi in corso in cui il fallito sia parte, atteso che la perdita della capacità processuale a seguito di dichiarazione di fallimento non si sottrae alla disciplina di cui all’art. 300 c.p.c., che prevede, a tal fine, la necessità della dichiarazione in giudizio o notificazione dell’evento (per l’unanime orientamento della giurisprudenza in tal senso, j-r. ex aliis, Cass. n. 1368 del 1989; Cass. n. 398 del 1993; Cass. n. 1588 del 1993; Cass. n. 8363 del 2000; Cass. n. 8530 del 2001; Cass. n. 9164 del 2001; Cass. n. 6771 del 2002). Viceversa, per effetto dell’art. 43 cit., comma 3, la dichiarazione di fallimento produce automaticamente l’effetto interruttivo nei processi in corso (cfr. ex multis, Cass. n. 15996 del 2019, in motivazione; Cass. n. 2658 del 2019, in motivazione; Cass. n. 9578 del 2018, in motivazione; Cass. n. 27165 del 2016; Cass., SU, n. 7113 del 2008, in motivazione). La ratio della previsione è chiaramente indicata dalla relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ove è detto che “in sintonia al criterio di delega secondo cui occorre accelerare le procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare, si dispone che l’apertura del fallimento determina l’interruzione di diritto del processo evitando così che lo stesso possa essere interrotto a distana di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice ex art. 300 c.p.c.”.

3.1.2. La creazione di una nuova ipotesi di interruzione automatica, operante cioè indipendentemente dalla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo ai sensi dell’art. 300 c.p.c., ha comportato la riproposizione della questione dell’individuazione del termine a quo per la riassunzione, a fronte della permanente formulazione dell’art. 305 c.p.c., secondo cui: “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interrnione, altrimenti si estingue”: ed ha parimenti rinnovato l’esigenza, ben nota da oltre mezzo secolo (v. già Corte Cost. n. 139 del 1967), di individuare strumenti utili ad evitare il verificarsi del fenomeno della cd. estinzione “misteriosa”, determinata dall’inerzia della parte che, in conseguenza dell’automatismo dell’interruzione, non abbia riassunto per non aver avuto consapevolezza – o per non essere stata posta in condizione di avere consapevolezza – dell’interruzione prodottasi ipso iure in dipendenza del verificarsi dell’evento interruttivo. Basterà al riguardo rammentare la decisione della Corte costituzionale (Corte Cost. 21 gennaio 2010, n. 17) che, richiamando le proprie pertinenti pronunce sulla materia, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c., nella parte in cui farebbe decorrere il termine per la riassunzione del processo ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita dalla data dell’interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura di fallimento, e non dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo: nella pronuncia si evidenzia come sia da tempo acquisito il principio, accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui, nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l’evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima.

3.2. Fermo quanto precede, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, “in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all’art. 305 c.p.c., decorre dalla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo secondo la previsione dell’art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate” (cfr. Cass. n. 2658 del 2019). In altri termini, per quanto la dichiarazione di fallimento della parte costituita in giudizio determini l’automatica interruzione del processo ex art. 43 L. Fall., senza che sia necessaria la dichiarazione dell’evento ad opera della parte colpita dall’evento stesso, il termine per la riassunzione del processo (ad opera della parte non colpita dall’evento) per effetto di questa causa interruttiva “automatica” del giudizio decorre, alla stregua dell’art. 305 c.p.c., dalla “conoscenza legale” della intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento, ove detta conoscenza sia anteriore alla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo secondo la previsione dell’art. 300 c.p.c.. In definitiva, “nel caso di dichiarazione di fallimento di una parte processuale, non è necessaria la declaratoria di interruzione ai fini della decorrenza del termine per riassumere, poichè la previsione di tale ulteriore adempimento vanificherebbe, nella sostanza, la previsione di automaticità prevista dall’art. 43 L. Fall.: l’interruzione del processo, dunque, si determina automaticamente con la dichiarazione di apertura del fallimento. Tuttavia, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del processo (di fatto già interrotto dalla data del fallimento. Ndr) requisito imprescindibile resta la conoscenza legale dell’intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento” (cfr. in motivazione, Cass. n. 31010 del 2018).

3.2.1. Questa conoscenza legale deve essere acquisita dalla parte non colpita dall’evento per il tramite di una dichiarazione, ovvero di una notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento interruttivo, munita di fede privilegiata o corredata da altro atto avente tale fede, nell’ambito dello specifico giudizio sul quale l’evento medesimo è destinato ad operare (Dott. Cass. n. 9578 del 2018; Cass. n. 27165 del 2016). Si è sottolineato che “…la “conoscenza legale” – locuzione che esprime un concetto tecnico giuridico che, generalizzandosi, potrebbe definirsi come un (etto che l’ordinamento giuridico ricollega, in capo ad un soggetto, al verificarsi di un evento o di specifiche circostanze – può dirsi realizzatasi, quanto all’evento che determina l’interruzione di un giudizio, esclusivamente in presenza di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento medesimo, assistita da fede privilegiata (cfr. Cass. n. 5650 del 2013; Cass. n. 6331 del 2013; Cass. 6 27165 del 2016; Cass. n. 3085 del 2010; Cass. n. 6348 del 2007), essendo insufficiente la conoscenza altrimenti acquisita dalla parte, sicchè quella locuzione, come è palese, attribuisce rilievo non solo al mezzo di diffusione della notizia, ma anche alla fonte dalla quale essa proviene” (cfr. Cass., n. 9578 del 2018, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 15996 del 2019). L’accertamento della conoscenza legale dell’evento si traduce, pertanto, in un giudizio sulla attendibilità della fonte attraverso la quale la notizia dell’intervenuta dichiarazione di fallimento giunge a conoscenza della parte estranea all’evento interruttivo.

3.3. Affatto opportunamente, allora, Cass. n. 15996 del 2019, ha inteso precisare che, “Ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione per la parte non colpita dall’evento interruttivo, occorre, tuttavia, distinguere la parte che sia rimasta del tutto estranea al procedimento di liquidazione concorsuale apertosi, rispetto alla parte processuale che, invece, abbia successivamente preso parte (nelle more del giudizio ordinario) al medesimo procedimento concorsuale. L’esigenza della tutela del soggetto non colpito dall’evento interruttivo, che non può decorrere dall’evento stesso ma dalla conoscenza “legale” dell’evento medesimo, deve considerarsi piena – anche con riguardo alla fonte privilegiata attraverso la quale la medesima parte viene a conoscenza dell’evento – per il soggetto che mai abbia preso parte al procedimento liquidatorio concorsuale. Per costui opera pienamente il principio, ripetutamente enunciato dalla Corte costituzionale (Corte costituzionale n. 17 / 2010, cit.), secondo cui la decorrenza ipso iure del termine interruttivo non può danneggiare la parte che non ha acquisito la conoscenza dell’evento, conoscenza che in questo caso deve provenire da una fonte privilegiata e non può essere ricavata aliunde o, comunque, da circostanze di mero fatto (notizie di stampa o comunicazioni ir0 mali). Diversa è, invece, la posizione della parte processuale, controparte del fallito in un giudizio incardinato prima della dichiarazione di fallimento, che abbia preso parte al procedimento prefallmentare, posto che il creditore istante per il fallimento prende conoscenza della dichiarazione di fallimento dalla comunicazione della sentenza che definisce il procedimento. Ma altrettanto differente è la posizione della controparte del fallito che abbia preso parte al procedimento concorsuale formulando domanda di ammissione al passivo, rispetto alla quale la formale comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento diviene irrilevante nel momento in cui la controparte del fallito, per quanto terzo rispetto al procedimento pr fallimentare, prenda parte al procedimento fallimentare con la domanda di ammissione allo stato passivo”.

3.4. Orbene, nella concreta vicenda processuale oggi all’esame di questa Corte, viene in rilievo proprio quest’ultima posizione, vale a dire quella della controparte (CO.LA.COOP.) del fallito ((OMISSIS).) che abbia preso parte al procedimento concorsuale formulando domanda di ammissione al passivo. Proprio in relazione a questa peculiare fattispecie, l’appena menzionata Cass. n. 15996 del 2019 ha specificamente affermato che “il termine per la riassunzione del giudizio, interrotto per intervenuta dichiarazione di fallimento, a carico della parte non colpita dall’evento interruttivo, la quale abbia preso parte al procedimento fallimentare presentando domanda di ammissione allo stato passivo, non decorre dalla legale conoscenza che tale parte abbia avuto della pendenza del procedimento concorsuale, ma dal momento in cui essa abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento concorsuale, conoscenza che decorre, in assenza di ulteriori elementi, dal momento in cui sia stata depositata o inviata la domanda di ammissione allo stato passivo”.

3.4.1. All’affermazione di tale principio, pienamente condiviso da questo Collegio – che, pertanto, intende oggi ribadirlo – si è giunti prendendo le mosse dall’assunto secondo cui “ai fini della partecipazione al procedimento fallimentare, la comunicazione privilegiata proveniente dal curatore ex art. 92 L. Fall., inviata dal curatore anche sulla base di informazioni a loro volta non di fonte privilegiata, non è strumento, nè presupposto esclusivo per prendere parte al procedimento, nè per essere legalmente a conoscenza dello stesso” (per la giustificazione di un siffatto convincimento, è possibile qui, per evidenti ragioni di sintesi, rinviare alle pagine 8-9, parag. 2.5.1. della motivazione della suddetta pronuncia), per poi opinare, successivamente, che “a maggior ragione non può avere alcun rilievo per quella stessa parte – successivamente al deposito o all’invio della domanda di partecipazione al concorso formale (e, quindi, successivamente alla intervenuta conoscenza della pendenza del procedimento) – una formale comunicazione ex post della sentenza dichiarativa di fallimento ad altri fini (es. ai fini dell’interruzione di un giudizio pendente), perchè superata dalla partecipazione al procedimento concorsuale. La diversità tra terzo estraneo al procedimento concorsuale e creditore del procedimento concorsuale è evidenziata anche dalla natura della domanda di ammissione al passivo (o di rivendica). Il terzo (già controparte del fallito in un giudizio precedentemente incardinato ed estraneo al procedimento fallimentare dichiarato medio tempore), con la domanda di ammissione allo stato passivo propone nei confronti della massa (e non più, quindi, nei confronti del fallito) una domanda giudiziale (art. 94 L. Fall.). Questa domanda è idonea ad interrompere i termini prescrizionali ai fini del concorso formale, non diversamente dall’atto di intervento in una procedura espropriativa, consentendogli di affermarsi creditore concorsuale. Il terzo non può, pertanto, più considerarsi terzo estraneo al procedimento concorsuale, in quanto viene a prospettare la sua posizione giuridica di creditore (come di terzo rivendicante) e, conseguentemente, il medesimo terzo, in quanto asserito creditore, non può più invocare a propria tutela nel procedimento extraconcorsuale pendente (già incardinato nei confronti del fallito) l’esigenza della conoscenza “legale” del procedimento fallimentare con atto di fede privilegiata, in quanto esigenza superata dalla partecipazione al procedimento concorsuale stesso” (Dott. pagine 9-10, parag. 2.5.1. e 2.5.2. della motivazione della medesima pronuncia). Si è, infine, osservato che “la stessa Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 17 / 2010, ha valorizzato l’osservazione del giudice rimettente, che distingueva, da un lato, la parte del procedimento ordinario non colpita dell’evento interruttivo che non potesse qualificarsi creditore (in quanto estranea al procedimento per la dichiarazione di fallimento), dalla parte processuale che invece potesse qualificarsi come creditore. Analogamente, anche le precedenti pronunce del Giudice delle leggi hanno affermato l’incostituzionalità dell’art. 305 c.p.c., nella parte in cui, facendo decorrere il termine per la riassunzione (per quello che interessa in questa sede) dal verificarsi dall’evento anzichè dalla conoscenza dello stesso, hanno valorizzato l’inesistenza di una presunzione iuris et de iure di conoscenza dell’evento interruttivo, come anche di un onere di conoscenza dello stesso a carico della parte non colpita dall’evento (Corte Cost., 15 dicembre 1967, n. 139; 6 luglio 1971, n. 159; 19 febbraio 1976, n. 36), evitando alla parte non colpita dall’evento di farsi carico di “indagini (..) non facili e onerose” (Corte Cost., 6 luglio 1070, n. 34), non distinguendo tra conoscenza legale e conoscenza di mero fatto. La parte che deve essere tutelata al fine della decorrenza del termine per la riassunzione dalla ricezione di una dichiarazione o comunicazione della dichiarazione di fallimento, fornita di le de privilegiata è, quindi, la parte che nulla sappia della apertura della procedura di fallimento e che, pertanto, non abbia partecipato al procedimento concorsuale, non diversamente dalla parte che non abbia partecipato al precedente procedimento per la dichiarazione di fallimento”.

3.5. Alla stregua, dunque, del riportato, e condiviso, principio reso da Cass. n. 15996 del 2019, e delle sue (parimenti condivise) argomentazioni giustificative, gli odierni motivi di ricorso si rivelano fondati (senza che sia necessaria la rimessione alla pubblica udienza, nè la rimessione alle Sezioni Unite invocata dalla ricorrente nella sua memoria ex 380-bis c.p.c., ricordandosi, quanto a quest’ultimo aspetto, che, come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato e qui condiviso. Cfr., ex aliis, Cass. n. 13000 del 2019; Cass. n. 14878 del 2017; Cass. n. 19599 del 2016; Cass. n. 12962 del 2016; Cass. n. 8016 del 2012; Cass. n. 359 del 2003 l’istanza volta all’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite costituisce mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale, che non è soggetto ad obbligo di motivazione, nè deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza).

3.5.1. Invero, CO.LA.COOP era effettivamente a conoscenza della intervenuta dichiarazione di fallimento di (OMISSIS). quanto meno dal 14 ottobre 2014, data di presentazione della sua domanda di ammissione al passivo di detta procedura concorsuale (trasmessa al curatore tramite posta elettronica certificata), per cui da tale data – e non da quella, successiva (28 ottobre 2014), in cui era stata pronunciata dal tribunale l’interruzione del procedimento ex art. 645 c.p.c., pendente tra quelle parti al momento (10 luglio 2014) della dichiarazione di fallimento della creditrice ivi opposta – decorreva, nei suoi confronti, il termine di cui all’art. 305 c.p.c., per la riassunzione del menzionato procedimento, di fatto già interrotto dalla data del fallimento della (OMISSIS)..

3.5.2. Non persuade, del resto, il diverso assunto di Cass. n. 5288 del 2017, secondo cui “l’art. 43 L. Fall., comma 3, che stabilisce che l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo, vada interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l’interruzione è sottratta all’ordinario regime dettato in materia dall’art. 300 c.p.c. (è, cioè, automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall’evento), ma non anche nel senso che la parte non fallita è tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l’interruzione sia stata o meno dichiarata” (cfr. in senso sostanzialmente analogo, anche Cass. n. 4519 del 2018; Cass. n. 8640 del 2018; Cass. n. 9016 del 2018), atteso che, come si è già precedentemente ricordato, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha inteso precisare che, “nel caso di dichiarazione di fallimento di una parte processuale, non è necessaria la declaratoria di interruzione ai fini della decorrenza del termine per riassumere, poichè la previsione di tale ulteriore adempimento vanificherebbe, nella sostanza, la previsione di automaticità prevista dall’art. 43 l’interruzione del processo, dunque, si determina automaticamente con la dichiaratone di apertura del fallimento” (cfr. in motivazione, Cass. n. 31010 del 2018).

3.5.3. Ne deriva, quindi, che l’avvenuto deposito del ricorso in riassunzione, ad opera di CO.LA.COOP solo in data 19.1.205 (oltre, cioè, i tre mesi dalla data di presentazione della sua domanda di ammissione al passivo predetta, benchè entro tre mesi dalla dichiarata interruzione del giudizio ex art. 645 c.p.c.), deve considerarsi tardivamente effettuato.

3.6. La sentenza impugnata deve essere dunque cassata, e, non essendoci necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, dichiarandosi estinto il giudizio di opposizione, ex art. 645 c.p.c., n. 87490/2013 n. r.g. del Tribunale di Roma, avverso il decreto ingiuntivo n. 21172/2013, reso dal medesimo tribunale, su istanza di (OMISSIS). soc. coop. a r.l. in liquidazione, in bonis, in danno della CO.LA.COO.P., Consorzio Laziale Cooperative soc. coop. in liquidazione, con conseguente definitività del menzionato decreto.

4. Le spese dell’intero giudizio possono essere interamente compensate atteso che il principio giurisprudenziale posto a base della odierna decisione è stato affermato successivamente anche al deposito dell’odierno ricorso.

PQM

La Corte accoglie i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, dichiara estinto il giudizio di opposizione, ex art. 645 c.p.c., n. 87490/2013 n. r.g. del Tribunale di Roma, avverso il decreto ingiuntivo n. 21172/2013, reso dal medesimo tribunale, su istanza di (OMISSIS). soc. coop. a r.l. in liquidazione, in bonis, in danno della CO.LA.COO.P., Consorzio Laziale Cooperative, soc. coop. in liquidazione, con conseguente definitività del menzionato decreto.

Compensa totalmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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