Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17535 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.14/07/2017),  n. 17535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22782-2011 proposto da:

GE.TUR. GESTIONI TURISTICHE ASSISTENZIALI S.C.A.R.L. C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio

dell’avvocato MICHELINO LUISE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FLAVIO MATTIUZZO, giusta delega in atti;

– ricorrente-

contro

EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), ora EQUITALIA

NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4,

presso lo studio dell’avvocato GLAUCO MANZIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARINO FERRO, giusta delega in atti;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, ENRICO

MITTONI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 33/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 15/03/2011 R.G.N. 436/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. CALAFIORE DANIELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SCIPLINO ESTER per delega verbale Avvocato SGROI

ANTONINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 33/2011 la Corte d’appello di Trieste ha respinto l’appello proposto da Ge.Tur. s.c.r.l. avverso le sentenze non definitive e definitive pronunciate dal Tribunale di Udine che avevano accertato la legittimità della pretesa portata dalla cartella esattoriale, emessa da Equitalia Friuli Venezia Giulia s.p.a. a favore dell’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a. per un preteso credito derivante da contribuzione omessa ed accessori pari ad Euro 95.824,78.

L’opponente aveva denunciato che la cartella non contenesse indicazioni nello spazio riservato alla relata di notifica, che era priva di motivazione in ordine agli elementi essenziali delle date di iscrizione a ruolo, che la pretesa si basava su una errata interpretazione della L. n. 389 del 1989, art. 1 e che le somme avrebbero dovuto essere rideterminate ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116. La società aveva pure esposto che i rapporti di lavoro intercorsi nel periodo interessato (1994/1998) con giovani neodiplomati o studenti assunti con contratto a tempo determinato, erano stati regolati per la parte normativa dal c.c.n.l Uneba e per la parte economica dal contratto stipulato con la organizzazione maggiormente rappresentativa, Fisascat CISL, regolarmente aggiornato nel corso degli anni. A seguito di accertamento ispettivo del 24/12/1998 l’INPS aveva ritenuto che il trattamento previsto negli accordi territoriali fosse peggiorativo rispetto a quello Uneba accertando cosi un rilevante debito contributivo alla Ge. Tur. S.c.a.r.l..

Per la cassazione di tale sentenza la Ge.Tur. ha proposto ricorso con cinque motivi. L’INPS anche nella veste di mandatario di S.C.C.I. s.p.a. ha resistito con controricorso. Equitalia Nord s.p.a succeduta ad Equitalia Friuli Venezia Giulia ha pure proposto contro ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, degli artt. 148 e 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 3, lamenta che la sentenza impugnata non abbia accertato l’inesistenza della notifica della cartella, ritenendo erroneamente che la stessa cartella ai sensi dell’art. 156 c.p.c., u.c. “ha raggiunto il proprio scopo”, e con ciò non avrebbe colto il senso della eccezione sollevata, che riguardava la nullità del procedimento e della sentenza per radicale nullità della notifica della cartella, in sostanza ribadisce che l’eccezione riguardava la inesistenza della notifica della cartella che non corrispondeva al paradigma normativo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 e costituiva soltanto mera comunicazione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e o falsa applicazione della D.L. n. 389 del 1989, art. 1, e precisa che la questione ora dedotta in causa, a differenza di quella relativa alla precedente controversia derivata dallo stesso verbale ispettivo ma relativa a contributi di previdenza ed assistenza evasi e conclusasi con la sentenza della Corte di cassazione n. 6966/2010, riguarda la pretesa relativa alla contribuzione relativa al Servizio Sanitario Nazionale di natura tributaria con conseguente criterio di determinazione del parametro legato all’effettiva capacità contributiva dell’onerata e non ai livelli di retribuzione virtuale.

3. Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione dell’art. 37 c.p.c., della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, e delle norme sulla giurisdizione. Si afferma che la violazione della regola di attribuzione della giurisdizione alla Commissione tributaria imponga la traslatio iudicii verso tale organo giurisdizionale.

4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10, relativamente all’errato calcolo delle sanzioni non potendosi configurare l’ipotesi dell’evasione nel caso di incertezze determinate da contrasti giurisprudenziali e con il quinto motivo si deduce la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, perchè non si è fatta applicazione della fattispecie sanzionatoria relativa all’omissione contributiva.

5. Il terzo motivo, sollevando dubbi sulla giurisdizione, va trattato con priorità. Questa Corte di cassazione con sentenza a Sezioni unite n. 24883/2008, seguita da SS.UU.25770/2008, ha affermato che l’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All’esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l’ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38 c.p.c. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito “per saltum”, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno giudicato inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità dalla parte che, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato la sentenza del giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2).

6. Nel caso di specie è appunto accaduto che la ricorrente, dopo aver avuto rigettata l’opposizione a cartella anche per ragioni di merito relative alla sussistenza del credito preteso, non ha proposto in appello alcun motivo relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, così determinando il giudicato implicito sul punto. Il motivo, dunque, è inammissibile in questa sede.

7. Quanto al primo motivo, osserva il Collegio che, come già affermato con la sentenza di questa Corte di legittimità n. 6966/2010, sul punto la Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., u.c., richiamato dall’art. 160 c.p.c., ha ritenuto che l’atto in questione (la cartella comunque venuta a conoscenza dell’opponente) ha raggiunto il proprio scopo, comunicando da un lato le contestazioni in oggetto e dall’altro il radicarsi di un giudizio di merito relativo alla verifica della fondatezza dei rilievi svolti da parte dell’ente previdenziale.

8. Tale decisione è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte, e che va qui ribadito, in base al quale “la nullità della notifica di una cartella esattoriale è sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica stessa, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione” (v. Cass. 21/2/2007 n. 4018) e risulta altresì adeguatamente motivata in fatto oltre che in diritto. Del resto l’effetto sanante che consegue all’effettivo raggiungimento dello scopo non può essere escluso dalla pretesa diversa interpretazione della natura dell’atto nel senso di una mera comunicazione, peraltro smentita dalla stessa tempestiva e rituale opposizione proposta da parte della Ge.Tur. s.c.a.r.l..

9. I rimanenti motivi, connessi fra loro, possono essere esaminati congiuntamente. Non è fondato il presupposto interpretativo sostenuto dalla ricorrente relativamente al criterio di calcolo dei contributi per il servizio sanitario nazionale che risponderebbe ad un principio di capacità contributiva, dunque diverso da quello preso a riferimento per la contribuzione strettamente previdenziale. Invero, la contribuzione relativa al S.S.N. è calcolata ai sensi della L. n. 41 del 1986, art. 31, in misura percentuale rispetto alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali per cui mantiene centralità il riferimento alla L. n. 389 del 1989. Nel caso di specie, peraltro, sul punto questa Corte ha già affermato, nella sentenza n. 6966/2010 già ripetutamente citata, che va riaffermato anche in questa sede il principio secondo cui “l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 (che fa riferimento al criterio del minimale contributivo, pari alla retribuzione dovuta in un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale) è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore” (v. Cass. 19/7/2004 n. 13391, Cass. 27/7/2004 n. 14129, cfr. Cass. S.U. 29/7/2002 n. 11199).

10. Nella fattispecie la Corte di merito correttamente ha rapportato il minimale contributivo di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1 citato al contratto collettivo nazionale Uneba e non “all’accordo locale” pur stipulato dalla Fisascat – CISL.

Tale decisione è conforme al principio sopra richiamato e, peraltro, investe anche un accertamento di fatto congruamente motivato dai giudici di merito, che, in sostanza hanno ravvisato nel CCNL Uneba il contratto “leader” nella specie (cfr, Cass. 17/3/2003 n. 3906, richiamata anche nell’impugnata sentenza).

La decisione stessa, quindi, anche su tale punto resiste alle censure della ricorrente.

11 Quanto, poi, agli aspetti sanzionatori, la ricorrente in sostanza deduce che, essendo avvenuto il versamento dei contributi sulla base di un accordo territoriale risultante in modo palese, si era trattato comunque di una semplice omissione e non già di una evasione. Entrambi i profili, strettamente connessi, risultano infondati posto che la sentenza impugnata, oltre a rilevare che l’Inps aveva applicato – nonostante il tempo dell’accertamento- la più favorevole disciplina di cui alla L. n. 388 del 2000 in luogo di quella prevista dalla L. n. 662 del 1996, ha correttamente ritenuto che la fattispecie fosse connotata dai caratteri dell’ evasione perchè l’applicazione di un contratto collettivo improprio non consentiva all’Inps di poter rilevare l’esistenza e l’entità dei contributi non pagati laddove la fattispecie dell’omissione riguarda i casi in cui l’inadempimento emerge dalla stessa documentazione proveniente dal datore di lavoro (vd. Cass. n. 5281/2017; 17119/2015).

Il ricorso va così respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore delle contro ricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

 

LA CORTE Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore di ciascun contro ricorrente in Euro 4500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura 15 per cento e spese accessorie.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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