Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17534 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21369/2010 proposto da:

I.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato LOLLINI

SUSANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato SASSETTI Carlo, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOVIGEST SPA in persona dell’Amministratore Delegato, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo studio

dell’avvocato TURCO Alessandro, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1534/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

18.11.09, depositata il 31/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Leonardo Pugi (per delega

avv. Alessandro Turco) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. Il Tribunale di Livorno rigettava la domanda di I.F. volta ad ottenere la condanna della SOVIGEST spa alla restituzione, con interessi, della somma versata di Euro 11.103,68, in quanto indebitamente percepita.

2. La Corte di appello di Firenze (sentenza del 31 dicembre 2009) rigettava l’impugnazione sulla base di due autonome rationes decidendi.

2.1. La prima si base sulle seguenti argomentazioni:

la vicenda si inquadra nella dismissione del patrimonio immobiliare dell’INPDAI, nell’ambito della quale è previsto dalla legge il diritto di opzione all’acquisto dell’immobile a favore dei conduttori;

I.F., conduttore di un immobile, aveva ricevuto disdetta nell’aprile 2001; il contratto non era stato rinnovato dalla nuova società proprietaria; aveva continuato a occupare l’immobile corrispondendo i canoni dovuti con i relativi aggiornamenti;

la SCIP (Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici), acquirente degli immobili, aveva rideterminato il canone di locazione per i nuovi contratti, sulla base degli accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali degli inquilini;

rispetto a quelli che, come l’ I., erano conduttori di mero fatto, la Sovigest, mandataria della società proprietaria, aveva consentito il diritto di opzione, previa regolarizzazione contabile, pari alla differenza tra la somma corrispondente al canone secondo i nuovi contratti e quella già versata in base ai vecchi;

contestualmente alla stipula del rogito di acquisto dell’immobile, in data 28 giugno 2007, l’ I. sottoscriveva una ricevuta di versamento che da conto della causale del versamento nel senso sopra indicato;

pertanto, tale pagamento non è indebito ed è sorretto da una valida ed effettiva causa giustificativa, essendo il frutto della volontà della parte di provvedere a regolarizzare la propria posizione contabile in funzione dell’esercizio del diritto di opzione all’acquisto dell’immobile.

2.2. La seconda sulle seguenti argomentazioni:

in una diversa prospettiva, la somma versata troverebbe giustificazione quale pagamento di arretrati relativi all’indennità di occupazione per l’immobile locato ai sensi dell’art. 1591 cod. civ.;

in sede di definizione del pregresso rapporto di locazione nulla impediva alle parti di commisurare l’indennità (comprensiva del maggior danno) in relazione al diverso canone previsto per i nuovi contratti;

tale misura risulta accettata dall’ I., senza riserva, con la sottoscrizione del documento del 28 giugno 2007; nè è dedotta estorsione, minaccia o inganno.

Proposta di decisione.

1. Il ricorso avverso la suddetta sentenza si articola in due motivi, privi dell’epigrafe, o rubrica, con la necessaria indicazione delle norme di diritto su cui i motivi si fondano; il primo motivo richiama solo il n. 2 (recte 3) dell’art. 360 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; il secondo richiama solo il n. 5, dell’art. 360 cod. proc. civ. Il primo motivo sembra censurare entrambe le rationes decidendi. Se ben si è intesa la confusa esposizione delle censure, il ricorrente assume: a) di essere stato conduttore, che aveva regolarmente versato quanto dovuto, e non occupante senza titolo, non essendo mai intervenuto un provvedimento giudiziale di risoluzione del contratto (pag. 4 ricorso); b) che, ai sensi dell’art. 1591 cod. civ., è necessaria la prova specifica dell’esistenza del danno (p. 5 ricorso). Conseguentemente, che al di là della attestazione di regolarità contabile indispensabile ai fini dell’esercizio del diritto di opzione, il pagamento della somma richiesta era del tutto privo di causale e, dunque, indebito.

Il secondo prospetta difetto motivazionale, ma non è univocamente comprensibile quale è il fatto controverso e decisivo. Forse lamenta, ancora una volta, la mancata considerazione della regolare posizione di conduttore e non di occupante senza titolo e la conseguente prospettata non necessità della regolarizzazione prima dell’acquisto.

2. In entrambi i motivi, il dato certo del pagamento ulteriore al momento della stipula dell’acquisto viene prospettato come effettuato solo per poter ottenere l’attestazione di regolarità contabile.

In sostanza, le censure si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze probatorie ed, in particolare, del documento sottoscritto in data 28 giugno 2007, contestualmente all’acquisto dell’immobile. Documento, peraltro, non riprodotto nè indicato in ricorso, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, con conseguente difetto di autosufficienza sotto tale profilo.

Documento che, secondo la Corte di merito da conto della causale del versamento nel senso dalla stessa ritenuto e, rispetto al quale il ricorrente sembra chiedere alla Corte un inammissibile riesame secondo la propria prospettazione, senza far emergere vizi in grado di inficiarne le argomentazioni del provvedimento impugnato.

2.1. In conclusione, il ricorso è inammissibile, sulla base di precedenti conformi della Corte: – per l’inidonea formulazione dei motivi di ricorso ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 4 (da ultimo, Cass. 4 giugno 2007, n. 12929), non consentendo gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, di individuare con certezza le norme o i principi di diritto che si assumono violati; – perchè si richiede alla Corte una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità (da ultimo, Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162)”.

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che i rilievi, mossi dal ricorrente con memoria, non sono idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione;

che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna I.F. al pagamento, in favore di Sovigest spa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile -3, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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