Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17534 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22466-2018 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELO RICCIO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURO CALIENDO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 3304/2017 del TRIBUNALE di ASTI,

depositato il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.G. ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis c.p.c., avverso il decreto del Tribunale di Asti del 12 giugno 2018, n. 6616, reiettivo dell’opposizione ex art. 98-99 L. Fall., dal primo promossa contro la decisione di rigetto adottata dal giudice delegato in relazione ad una sua istanza di rivendica, ex art. 103 L. Fall., di alcuni beni mobili (una motozappa, un muletto sollevatore, un forno per la cottura della ceramica, un carrello portachiavi, gomme, cerchi ed olio motore per moto, un tornio ed un ponte sollevatore) rinvenuti dal curatore del fallimento (OMISSIS) s.r.l. durante l’inventario effettuato presso due stabilimenti della società fallita. Resiste, con controricorso, la curatela fallimentare.

1.1. Per quanto qui di interesse, quel tribunale, richiamati i principi di Cass. n. 12684 del 2004 in tema di onere della prova nell’azione di rivendica fallimentare, ritenne un siffatto onere non adeguatamente assolto dall’opponente, atteso che la documentazione a tal fine esibita, peraltro riguardante solo tre di quei beni (il forno per la cottura della ceramica, il tornio e la motozappa), neppure era idonea a dimostrarne la proprietà in capo al F., mentre la prova testimoniale dal medesimo articolata, laddove concernente circostanze non irrilevanti, doveva comunque considerarsi inammissibile alla stregua dei limiti sanciti dall’art. 621 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il formulato motivo, rubricato “Violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c., artt. 112,115 e 116 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, è, nel suo complesso, insuscettibile di accoglimento.

1.1. Posto, invero, che il tribunale piemontese ha esaurientemente argomentato – così rispettando ampiamente l’obbligo motivazionale minimo impostogli dai principi dettati da Cass., SU, n. 8053 del 2014 – le ragioni per cui ha ritenuto non fornita dall’opponente in quella sede la prova sullo stesso gravante, giova evidenziare, quanto al dedotto vizio motivazionale, che il fatto storico di cui si lamenta l’omesso esame viene dal F. individuato nell’asserita confessione effettuata dal curatore fallimentare, nel redigere l’inventario del 12 ottobre 2015, quanto alla circostanza “che i beni preceduti dall’asterisco sono di proprietà di terzi in base a contratti di leasing risolti o concessi in uso” alla società poi fallita: si assume che questa dichiarazione (e la circostanza fattuale ad essa sottesa), se ponderata unitamente ad una scrittura della O.M.G. Zanoletti s.r.l. in cui si affermava che il tornio era stato acquistato dall’odierno ricorrente nel 1977, avrebbe consentito di ritenere raggiunta la dimostrazione della proprietà, in capo a quest’ultimo, di quel bene e del sollevatore.

1.1. In parte qua, la censura è inammissibile perchè, a tacer d’altro, nemmeno rispetta gli oneri di allegazione specificamente sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014 con riguardo alla prospettazione del vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo, qui applicabile ratione temporis (risultando impugnato un decreto decisorio reso il 12 giugno 2018), modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, ed a tenore del quale oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

1.1.1. Secondo l’appena menzionato arresto di legittimità, infatti, non solo il fatto storico il cui esame sia stato omesso deve essere stato “oggetto di discussione tra le parti” (deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti), ma “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale Atto sia stato oggetto di discussione tra le parti “.

1.1.2. Nella specie, invece, il decreto impugnato nulla dice in ordine alla circostanza de qua, e la semplice affermazione del ricorrente secondo cui la stessa sarebbe “stata oggetto di discussione tra le parti durante l’udienza del 23 gennaio 2018” è assolutamente inidonea a soddisfare l’onere di allegazione predetto, nemmeno riportando, in palese violazione del principio cd. di autosufficienza del ricorso, il contenuto del corrispondente verbale di udienza (trascritto, invece, nel controricorso, e rivelatosi privo di qualsivoglia riferimento alla circostanza predetta).

1.2. In ogni caso, anche a volere ammettere, in via meramente ipotetica, che la circostanza suddetta sia stata “oggetto di discussione tra le parti”, la stessa sarebbe, comunque, priva di qualsivoglia decisività: da un lato, invero, è noto che il curatore fallimentare, in quanto terzo, non ha la disponibilità del diritto controverso, così come, del resto, allo stesso non è dato rendere confessioni, ammissioni o riconoscimenti (c39-. Cass. n. 19418 del 2017, in motivazione; Cass. n. 15570 del 2015; Cass. n. 23427 del 2016; Cass. n. 25286 del 2013; Cass. n. 3573 del 2011); dall’altro, non vi è chi non veda come l’assoluta genericità della dicitura contenuta nel già riportato verbale di inventario del 12 ottobre 2015, e la inopponibilità al fallimento della menzionata scrittura della O.M.G. Zanoletti s.r.l. (circostanza affermata nel decreto impugnato e rimasta priva di qualsivoglia adeguata censura in questa sede), certamente non avrebbero determinato un esito diverso della odierna controversia, restando comunque inosservato l’onere probatorio a carico del F. come puntualmente delimitato da Cass. n. 12684 del 2004 e da Cass. n. 116158 del 2007, i cui principi, pienamente condivisi da questo Collegio, possono, per brevità, considerarsi qui integralmente trascritti.

1.3. Resta solo da aggiungere – così privandosi di fondamento le ulteriori osservazioni contenute nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., del F. – che lo spossessamento del fallito colpisce, ai sensi dell’art. 42 L. Fall., tutti i beni rinvenuti nella sua disponibilità, a qualsiasi titolo, alla data del fallimento, e ciò legittima ex se l’acquisizione del bene alla massa attiva se esso appartiene effettivamente al fallito, ovvero la sua apprensione alla massa mediante la sigillatura, se si tratti di bene rinvenuto presso il fallito ma di terzi che, in quella sede, non abbiano sollevato contestazioni. Il corollario comporta l’onere del terzo, che intende opporre il proprio diritto reale o personale sul bene, ad agire per la sua restituzione a mente dell’art. 103 L. Fall., nonchè, in quell’alveo, dell’allegazione della prova del suo diritto (cfr. Cass. n. 607 del 2012; Cass. n. 8004 del 1996): prova, come si è già detto, nella specie mancata.

2. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 113 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna F.G. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro, 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

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