Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17534 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.14/07/2017),  n. 17534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23374-2011 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato RITA RASPANTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA ROSSI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

IMPRESA R.P. P.I. (OMISSIS), D.A.;

– intimati –

nonchè contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. C.F. (OMISSIS), ora UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55,

presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO CASTROGIOVANNI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATRIZIA FRANCESCA

CICERO, giusta procura speciale per Notaio;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1245/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/10/2010 R.G.N. 762/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. RIVERSO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CRIPPA LETIZIA per delega verbale Avvocato ROSSI

ANDREA;

udito l’Avvocato CASTROGIOVANNI CRISTIANO per delega Avvocato CICERO

PATRIZIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza 1245/2010 rigettava l’appello dell’Inail avverso la sentenza di primo grado che pur accogliendo l’azione di regresso promossa dall’Istituto aveva condannato i convenuti R.P., titolare dell’impresa edile, ed D.A. in qualità di responsabile dei lavori, al pagamento della somma di Euro 125.454,29 ed accolto la loro domanda di garanzia svolta nei confronti della Milano Assicurazioni S.p.A., senza tener conto del costo aggiornato delle prestazioni documentato dall’Inail ed in subordine degli interessi e della rivalutazione.

La Corte d’Appello a sostegno della decisione affermava che, pur essendo vero che in sede di regresso le variazioni dell’ammontare del credito dell’Inail non costituiscano domande nuove, nel caso in esame l’Inail non aveva mai dedotto e precisato il maggior importo maturato in corso di causa e non aveva richiesto in primo grado il rimborso dell’ammontare complessivo e superiore delle prestazioni erogate.

Contro la sentenza ricorre l’Inail con tre motivi illustrati da memoria; R.P. e D.A. sono rimasti intimati. Unipol SAI incorporante Milano assicurazioni ha depositato procura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso l’INAIL deduce la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11; l’omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere la sentenza tenuto conto che già in primo grado l’INAIL aveva depositato in cancelleria, in data 21 ottobre 2008 unitamente alle proprie note conclusive, l’attestazione a firma del direttore della sede di Pescara, contenente il costo degli oneri sostenuti dall’Istituto ed aggiornato al 5 settembre 2008 per complessivi Euro 272.406,69.

2. – Il secondo motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11; l’omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto anche con il proprio ricorso in appello l’INAIL, rettificando il petitum della domanda originaria, aveva richiesto la condanna dei convenuti al rimborso della somma di Euro 272.406,69 o quella diversa maggiore o minore somma di giustizia, con gli interessi, in conseguenza dell’aumento del costo sostenuto per le prestazioni previdenziali erogate in favore del signor G..

3. – Con il terzo motivo di ricorso l’INAIL deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, nonchè dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1224 c.c.. Omessa pronuncia; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, perchè la sentenza non si era nemmeno pronunciata sulla domanda subordinata relativa agli interessi e rivalutazione.

4. – I primi due motivi di ricorso, aventi portata assorbente, possono trattarsi unitariamente per l’evidente connessione che li correla. Essi sono fondati.

Risulta infatti riprodotto in giudizio, in ossequio al principio di autosufficienza, il contenuto dell’attestazione depositata dall’INAIL nel giudizio di primo grado, nella quale si afferma che la somma erogata dall’Istituto a seguito dell’infortunio occorso al sig. G.A. ammontasse ad Euro 272.406,69. Lo stesso INAIL col ricorso in appello, oltre ad impugnare la sentenza di primo grado per non aver accolto la domanda di regresso nel quantum sopraindicato, aveva svolto una modifica del petitum chiedendo la condanna degli appellati al pagamento del medesimo importo pari al costo aggiornato delle prestazioni.

5. – La Corte d’appello ha dunque errato allorchè, dopo aver affermato contraddittoriamente che in sede di regresso le variazioni dell’ammontare del credito dell’Inail non costituiscano domande nuove ma mere precisazioni del petitum originario, non ha riformato la sentenza appellata sia tenendo conto dell’attestazione del costo prodotta in primo grado, sia giudicando la domanda riformulata in appello dall’INAIL.

6. – Così facendo la Corte d’Appello si è posta contro l’indirizzo consolidato di legittimità secondo cui “In tema di azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore dì lavoro responsabile dell’infortunio sul lavoro subito dal dipendente assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell’INAIL conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (e, in generale, delle prestazioni erogate dall’Istituto) non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del “petitum” originario; detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio” (Cass. 3704/2012; e, con riferimento all’azione di rivalsa, da ultimo anche Cass. n. 5594/2015).

6. – Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata, che non ha fatto corretta applicazione dei principi di legge applicabili alla fattispecie, deve essere cassata, con rinvio della causa ad un diverso giudice indicato nel dispositivo, il quale nella nuova decisione si atterrà ai principi prima richiamati.

Il giudice di rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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