Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17533 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19859/2010 proposto da:

CARROZZERIA ARCOBALENO SNC (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PASTEUR 77,

presso lo studio dell’avvocato LALLINI Gianluigi, che la rappresenta

e difende, giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANI Natalia, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 328/2009 del TRIBUNALE di PISA Sezione

Distaccata di PONTEDERA del 20.10.09, depositata il 21/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. Il decreto ingiuntivo – ottenuto dalla Carrozzeria Arcobaleno snc in danno di L.F. – per il pagamento residuo di lavori di riparazione di un’autovettura in esito a un incidente stradale – veniva revocato dal Giudice di Pace, adito in sede di opposizione dal L., essendo stata raggiunta la prova che le parti si erano accordate per il pagamento di una somma minore, rispetto a quella riportata in fattura.

La decisione veniva confermata in appello dal Tribunale di Pisa (sentenza del 21 ottobre 2009).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Carrozzeria, deducendo la violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Ha resistito con controricorso il L..

Proposta di decisione.

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. E’ principio consolidato nella giurisprudenza della Corte (già affermato ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., comma 1), quello secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.

(Cass. 30 luglio 2010, n. 17915).

Con specifico riferimento alle prove testimoniali, nell’ambito di un principio consolidato in tema di omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie in generale, denunciata ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2527,) la Corte ha pure ritenuto che qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi, risolvendosi, altrimenti, il dedotto vizio di motivazione in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali (Cass. 12 marzo 2009, n. 6023).

1.2. Nella specie, la società ricorrente, pur avendo assunto come essenziali le testimonianze delle quali critica la valutazione effettuata dal giudice, ne riporta parzialmente il contenuto (per B. e Bu., riproducendo i capitoli di prova per quest’ultima e stralci di chiarimenti); ripete i capitoli di prova per S.; soprattutto, non riproduce integralmente le domande fuori capitolato, effettuate a fini di chiarimento.

2. Inoltre, il ricorso sarebbe inammissibile sotto altro profilo.

2.1. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte, quello secondo cui il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (da ultimo, Cass. 18 marzo 2011, n. 6288).

2.2. La società ricorrente, lamentando vizi motivazionali, prospetta una valutazione diversa delle prove testimoniali rispetto a quella ritenuta dal giudice del merito.

Il Tribunale ha rigettato l’appello con motivazione sufficiente, completa e immune da vizi logici. In particolare, ha radicato la maggiore attendibilità attribuita all’agente dell’assicurazione nella circostanza che la compagnia non aveva più alcuna obbligazione nei confronti delle parti. Non ha negato attendibilità alla teste della società per il fatto che essa era dipendente – come sostiene la ricorrente – ma, nel bilanciare l’attendibilità tra le due testimonianze, ha ritenuto la seconda meno meritevole perchè in quanto dipendente ….aveva necessariamente una visione più parziale del fatto. Soprattutto, ha argomentato sulla non esistenza di una vera contraddizione tra le due testimonianze, potendo essere entrambe veritiere e non incompatibili logicamente. Nè può parlarsi di omesso esame di una testimonianza ( S.), della quale (per quanto detto sub 1.1.) riproduce solo i capitoli. Infatti, secondo la ricostruzione della stessa ricorrente, questa confermerebbe solo quanto riferito dalla Bu..

L’inammissibilità del ricorso è correlata alla sussistenza di precedenti conformi”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione; che le parti non hanno mosso rilievi;

che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna Carrozzeria Arcobaleno snc, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di L.F., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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