Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17533 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22157-2018 proposto da:

FASE CARTA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

GIUSEPPE SERRA che agisce n. q. e in proprio, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI VALERI 1, presso lo studio

dell’avvocato MAURO GERMANI, che li rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

M.A., F.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che

li rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

P.M., CANON ITALIA SPA, C.C. nq di curatore del

fallimento della Srl Fase Carta;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5153/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Fa.Se Carta s.r.1., ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c., avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 24 luglio 2018, n. 5153, reiettiva del reclamo proposto dalla menzionata società contro la dichiarazione del proprio fallimento, pronunciata dal Tribunale di Velletri su istanze di M.A., F.D., P.M. e della s.p.a. Canon Italia. Resistono in questa sede, con unico controricorso, F.D. ed M.A., mentre sono rimasti solo intimate la P., la curatela fallimentare e la Canon Italia s.p.a.

1.1. Per quanto qui di interesse, quella corte disattese le doglianze formulate dalla reclamante, osservando: 1) quanto alla pretesa insussistenza del requisito soggettivo, che “rilievo assorbente ha il fitto che il fallimento della società è stato dichiarato a seguito di quattro istante di fallimento che hanno dato luogo alla riunione dei procedimenti; che il debito verso la sola creditrice P., al cui riguardo nulla è stato dedotto nel reclamo, ammontava ad Euro 52.100,00; che di tale debito permane l’inadempimento, oltre a quello degli ulteriori crediti ammessi al passivo; che non vi è prova inoltre del mancato superamento, nel triennio antecedente, di alcuno dei requisiti di non fallibilità”; ii) circa la lamentata insussistenza del requisito oggettivo, che “per quanto concerne la sussistenza dello stato di insolvenza, rilievo assorbente hanno il perdurante, ingiustificato inadempimento dei debiti, l’esposizione debitoria risultante dallo stato passivo… e l’assenza di adeguate risorse per far fronte alle obbligazioni assunte”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n 3” ed “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il decidere ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Si sostiene che: O “dalla documentazione versata in atti fin dalla fase prefallimentare, si evince, ineludibilmente e chiaramente, la mancanza del requisito soggettivo per poter dichiarare fallita la Fa.SE Carta richiamandosi “gli ultimi tre bilanci di esercizio depositati; le dichiarazioni ultimi tre Mod. Unico anni 2014-2016; il libro IVA acquisti, ultimi tre anni 2013-2015; il libro IVA vendite, ultimi tre anni 2013-2015”; il) nemmeno ricorrono “i requisiti soggettivi per addivenire ad una sentenza di fallimento”, posto che “il giudizio prefallimentare che ci occupa (n. 252/16) era iniziato con un’istanza di fallimento proposta solo da F.D. che vantava un credito asseritamente dovuto per 7.809,47,… assolutamente insufficiente per procedere a richiesta di fallimento Successivamente anche l’altra lavoratrice, M.A., depositava istanza di fallimento, cui veniva assegnato il n. 253 / 2016”, avanzando richiesta per Euro 29.313,58, importo anch’esso inferiore al limite dettato dal nostro ordinamento per ottenere il fallimento; iii) “prima di procedere alla richiesta di fallimento, i medesimi soggetti che hanno chiesto il fallimento, e cioè F. e M., avevano proposto PPT in danno di Fa.Se Carta s.r.l, pignorandone i vari rapporti di c/c bancari per i medesimi titoli ed importi poi fati valere nel fallimento… I due si vedevano assegnare dal Giudice dell’Esecuzione le somme pignorate per 12.863,29…”. Tale circostanza, che in pratica, aveva determinato la quasi estinzione dei crediti vantati dai due, era stata rappresentata e documentata dalla società debitrice, ma il Tribunale di Velletri non ne aveva tenuto minimamente conto, laddove la corte capitolina in nessun modo l’aveva menzionata; iv) “la Fa.Se Carta s.r.l. non era assolutamente insolvibile, e, come tale, non poteva esserne dichiarato il fallimento, in quanto il PPT aveva dato esito positivo con somme assegnate ai creditori ( F. e M.) che avevano avanzato l’istanza di fallimento senza attendere, a questo punto, l’esito del PPT con il quale avevano chiesto il soddisfacimento dei propri crediti”

2. Il ricorso è, nel suo complesso, manifestamente inammissibile per plurime ragioni.

2.1. In primo luogo, esso denuncia simultaneamente (rivelandosi, invero, solo formale la differente numerazione dei motivi prospettanti violazione di legge e vizio motivazionale) violazione di legge e vizio di motivazione, laddove, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (dì-. Cass. n. 26874 del 2018; Cass. n. 15651 del 2017; Cass. n. 19133 del 2016; Cass. n. 19443 del 2011).

2.2. Lo stesso, poi, per come concretamente argomentato, oblitera totalmente l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. Nulla, infatti, è specificamente contestato circa il debito di Fa.Se Carta s.r.l., rimasto inadempiuto, verso la creditrice istante P.M., pari ad Euro 52.100,00, nè quanto alle risultanze dello stato passivo della procedura fallimentare apertasi a carico della menzionata società, dalla quale pure la corte distrettuale ha ricavato, affatto correttamente (cfr. Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 9760 del 2011), la sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice poi fallita. Inoltre, in palese violazione del principio cd. di autosufficienza del ricorso, si fa riferimento a documentazione (“gli ultimi tre bilanci di esercizio depositati; le dichiarazioni ultimi tre Mod. Unico anni 2014-2016; il libro IVA acquisti, ultimi tre anni 2013-2015; il libro IVA vendite, ultimi tre anni 2013-2015”) di cui non si trascrive, nemmeno sinteticamente, il relativo contenuto. Infine, va ricordato che, per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall’art. 15 L. Fall., comma 9, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell’istruttoria prefallimentare, dell’esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad Euro trentamila (cfr. Cass. n. 26926 del 2017).

2.3. In ogni caso, infine: la denuncia di violazione di legge è inammissibile giacchè dimentica che il vizio della decisione previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Dott.- Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007). Nella specie, la doglianza non verte sul significato e sulla portata applicativa di specifiche norme (peraltro, neppure specificamente indicate in ricorso), ma sul complessivo governo del materiale istruttorio, e, quindi, sulla ricognizione della fattispecie concreta (cfr. Cass. n. 26874 del 2018; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU, n. 10313 del 2006); ii) parimenti inammissibile è la denuncia di vizio motivazionale, perchè fa riferimento ad una nozione di vizio di motivazione (“omessa, insu ìciente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il decidere”) non più riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nella formulazione disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif, dalla L. n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 24 luglio 2018) atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Nella specie, ed a tacer d’altro, la doglianza investe circostanze affatto irrilevanti, avendo, come si è già detto, la corte distrettuale giustificato la conferma della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.r.l. invocando, da un lato, il solo debito di quest’ultima, rimasto inadempiuto, verso la creditrice istante P.M., pari ad Euro 52.100,00; dall’altro lo stato di insolvenza desumibile dalla complessiva esposizione debitoria risultante dall’approvato stato passivo.

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza tra le sole parti costituite, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro, 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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