Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17532 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 26433 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Calampiso s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio allegato

al controricorso, dall’avv.to Damiani Domenico, domiciliata presso

la cancelleria della Corte;

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, n. 2424/30/2014, depositata il 29 luglio

2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 aprile 2019 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera

Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO

Che

– l’Agenzia delle entrate ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la sentenza n. 2424/30/2014, depositata il 29 luglio 2014, non notificata, della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che ha accolto l’appello proposto da Calampiso Club s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani n. 38/04/10 che aveva, a sua volta, accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio di Trapani, previo p.v.c. della Guardia di finanza del 26 luglio 2007, le aveva contestato, per l’anno di imposta 2004, un maggiore reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni, in relazione ad asserite indebite deduzioni di costi e detrazioni di Iva nonchè in relazione ad una assunta infedele dichiarazione Unico/2005;

– Calampiso s.p.a., incorporante Calampiso Club s.r.l., ha resistito con controricorso;

– l’Agenzia, ha depositato atto di rinuncia al ricorso debitamente notificato a controparte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non richiede l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, e, determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass.,sez. 6-L, n. 3971 del 2015; Cass. 6-5, n. 29822 del 2018);

– le spese processuali possono essere compensate tra le parti, in ragione dell’esito complessivo del giudizio (Cass., sez. 5, n. 10198 de12018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso per intervenuta rinuncia. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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