Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17532 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19799/2010 proposto da:

L.M. (OMISSIS), L.C.

(OMISSIS), C.M.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 183, presso lo

studio dell’avvocato BENINCAMPI URSULA, rappresentati e difesi

dall’avvocato D’ADDARIO Filomena, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3544/2009 del TRIBUNALE di BARI del 23.11.09,

depositata il 30/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. Il Tribunale di Bari (sentenza 30 novembre 2009) ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari, sulla base di un consolidato principio di diritto, secondo cui:

L’art. 348 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell’appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata, nè la possibilità di concedere all’appellante, che non abbia depositato detto fascicolo, una dilazione per giustificati motivi. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorchè quest’ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l’acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l’emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall’atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto, analoga alla dichiarazione di inammissibilità per genericità dei motivi (Cass. n. 2171 del 2009), e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (Cass. n. 238 del 2010).

2. Tra le parti è pacifica la mancanza in atti della sentenza di primo grado, al momento della decisione da parte del Tribunale, per omessa restituzione del fascicolo, ritirato in occasione della riserva per la decisione.

3. I ricorrenti censurano la suddetta sentenza con un unico motivo di ricorso.

Deducono la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., in una con vizi motivazionali, nella parte in cui il giudice non ha deciso nel merito la controversia, pur essendo tale decisione possibile sulla base dell’atto di appello, nel quale vi sarebbe il contenuto della sentenza di primo grado.

E’ applicabile ratione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.

Proposta di decisione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

I ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., unitamente a vizi motivazionali, ma argomentano nel senso di tendere a dimostrare che l’atto di appello – diversamente da quanto affermato dal Tribunale – riproduceva la sentenza impugnata. In tal modo, denunciano un errore revocatorio, ex art. 395 cod. proc. civ., da parte del Tribunale, che avrebbe fondato la sua decisione sulla mancata riproduzione della sentenza impugnata nell’atto di appello;

riproduzione, invece, che risulterebbe nell’atto di appello.

Il motivo è, pertanto, inammissibile (tra le tante Cass. n. 11276 del 2005)”.

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che i rilievi, mossi dalla ricorrente C.M.C. con memoria, non sono idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione, atteso che si limitano a ribadire le argomentazioni del ricorso e a negare, senza spiegare il perchè, la ricorrenza di un errore revocatorio;

che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere dichiarato inammissibile;

che, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile -3, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA