Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17532 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21896-2018 proposto da:

TECNOTERM SAS DI S.P. & C., in persona del socio

accomandatario, nonchè S.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MORDINI ANTONIO N. 14, presso lo studio

dell’avvocato ANGELO GIUGLIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANTONIO RIGO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS DI S.P. e del Sig.

S.P., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO DE SENSI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ENRICO BRAN;

– controricorrente –

contro

SIMEVIGNUDA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA IRNERIO, 67, presso lo

studio dell’avvocato SAMUELE ANTONIUCCI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MICHELE FERRANDINO;

– controricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA, PROCURA DELLA

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GORIZIA, PROCURA GENERALE DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE, PROCURA GENERALE

DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 328/2018 della COR1E D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) s.a.s. di S.P. & C., ed il suo socio accomandatario S.P., ricorrono per cassazione, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c., avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 3 luglio 2018, n. 328, reiettiva del reclamo da essi proposto contro la dichiarazione del loro fallimento pronunciata dal Tribunale di Gorizia, su istanze della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia s.p.a. e della Simevignuda s.p.a., previa declaratoria di inammissibilità di una domanda di concordato cd. in bianco presentata dalla (OMISSIS) s.a.s. il giorno stesso dell’udienza prefallimentare. Resistono, con distinti controricorsi, la curatela fallimentare e la Simevignuda s.p.a., mentre non ha spiegato difese in questa sede l’altra creditrice istante ex art. 6 L. Fall..

1.1. Per quanto qui di interesse, quella corte, nel disattendere i corrispondenti motivi di reclamo: i) ha negato qualsivoglia violazione del diritto di difesa lamentato dai reclamanti, affermando che la loro audizione, quali proponenti il concordato, ex art. 162 L. Fall., comma 2, ben avrebbe potuto avere luogo – come, nella specie, era effettivamente accaduto – nella stessa udienza originariamente fissata per la discussione delle istanze di fallimento; ii) ha escluso la necessità della preventiva contestazione delle eventuali ragioni di inammissibilità della domanda concordataria, ritenendo rientrare nella discrezionalità dell’adito tribunale indicarne, o meno, le eventuali carenze; iii) ha riconosciuto al tribunale il potere di svolgere un preventivo vaglio di ammissibilità sulla domanda di concordato cd. in bianco volto ad escluderne il carattere di strumento utilizzato, in concreto, per intenti eminentemente dilatori e lesivi della par conditio creditorum, dalla corte, invece, rinvenuti alla stregua degli elementi, gravi, precisi e concordanti, specificamente descritti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); violazione dell’art. 24 Cost., sul diritto di difesa e sul principio del contraddittorio, nonchè dell’art. 162 L. Fall.”, insistendosi sull’essere stato violato il diritto di difesa degli odierni ricorrenti per non essere stati sentiti, specificamente, in ordine alla domanda di concordato, e per non avere il tribunale preliminarmente sottoposto al contraddittorio le ritenute ragioni di inammissibilità di quest’ultima;

II) “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); violazione dell’art. 161 L. Fall., comma 6”, sostenendosi che, diversamente da quanto opinato dalla corte distrettuale, era precluso al tribunale qualsivoglia sindacato di merito in ordine alla formulata domanda concordataria, dovendosi il giudice di prime cure esclusivamente limitare a verificarne la correttezza formale e ad assegnare il termine di cui all’art. 161 L. Fall., comma 6, per consentire ai proponenti la stessa il deposito della ulteriore documentazione di cui all’art. 161 L. Fall., comma 3. Si contestano, inoltre, le conclusioni cui era giunta la corte suddetta quanto alla riscontrata esistenza di un intento meramente dilatorio della medesima domanda concordataria.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Giova premettere che la (OMISSIS) s.a.s. di S.P. & C. aveva presentato la propria domanda di concordato ex art. 161 L. Fall., comma 6, il giorno stesso (21.3.2018) dell’udienza di sua comparizione ex art. 15 L. Fall. in relazione ai ricorsi di fallimento proposti, nei suoi confronti, dalla Simevignuda s.p.a. e dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia s.p.a..

2.2. E’ noto, poi, che la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell’art. 161 L. Fall., comma 6, impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento fino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162,173,179 e 180 L. Fall., ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del Pubblico Ministero, determinando solo la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell’art. 273 c.p.c., se pendenti innanzi allo stesso giudice (cfr. Cass. n. 30539 del 2018; Cass. n. 25210 del 2018; Cass., SU, n. 9935 del 2015). Questa Corte, peraltro, ha già sancito che ove sia stata presentata domanda di concordato preventivo cd. in bianco ai sensi dell’art. 161 L. Fall., comma 6, va rispettato l’obbligo di audizione del debitore ex art. 162 L. Fall., comma 2, per consentire allo stesso di svolgere le proprie difese prima della pronuncia di inammissibilità, salvo che, inserendosi quella domanda nell’ambito della procedura prefallimentare, il debitore sia stato comunque sentito in relazione alla domanda stessa ed abbia avuto modo di svolgere le sue difese (cfr. Cass. n. 9370 del 2018; Cass. n. 12957 del 2016). Ciò a maggior ragione quando la decisione sull’ammissibilità della domanda concordataria sia fondata, piuttosto che sulla valutazione del contenuto concreto della corrispondente proposta (nella specie, evidentemente mancante, trattandosi di istanza ex art. 161 L. Fall., comma 6), su argomentazioni supportate da elementi di giudizio (quelli di cui si dirà scrutinandosi il secondo motivo) certamente noti alle parti perchè ricavati dalle rispettive allegazioni anche nella già pendente sede prefallimentare.

2.2.1. Alla stregua dei riportati principi, qui pienamente condivisi, ne deriva, quindi, che pacifiche essendo le circostanze che (a) la (OMISSIS) s.a.s. di S.P. & C. aveva depositato la propria domanda di concordato ex art. 161 L. Fall., comma 6, allorquando era già in corso, nei suoi confronti, un procedimento prefallimentare, e che (b) la stessa ed il suo socio accomandatario, entrambi rappresentati dal medesimo difensore, erano stati sentiti nella relativa udienza già fissata, per la discussione dei ricorsi di fallimento promossi nei confronti della prima (ed ai quali doveva considerarsi riunita la sua domanda concordataria), proprio lo stesso giorno di detto deposito, la società predetta è stata senz’altro messa in condizione di esercitare ivi il proprio diritto di difesa anche in ordine alla menzionata domanda, senza che si rendesse necessaria una (ulteriore) sua audizione sul punto.

2.3. Deve qui soltanto aggiungersi, per quanto occorrer possa, che: i) in quella sede, era compito del tribunale esercitare, in relazione (anche) alla domanda concordataria, un controllo quanto meno riguardante il riscontro della propria competenza e dell’esistenza dei requisiti soggettivi di accesso alla procedura, nonchè l’assenza, almeno prima facie, di profili di abusività suscettibili di pregiudicare le ragioni dei creditori e dei terzi aventi diritto (cfr. Cass. n. 7117 del 2020); ii) eventuali ragioni di inammissibilità della domanda concordataria erano certamente rilevabili di ufficio, nè sussisteva alcun obbligo, per il tribunale, di indicarli anticipatamente, rientrando nella propria sfera discrezionale lo stabilire su quali elementi chiedere, o meno, chiarimenti (dr Cass. n. 13083 del 2013).

2.4. Va infine rimarcato che, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la parte che propone ricorso per cassazione facendo valere un vizio dell’attività del giudice, lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivatole (cfr. Cass. 12010 del 2018; Cass. n. 19759 del 2017; Cass. n. 26157 del 2014; Cass. n. 4340 del 2010). Spettava, pertanto, agli odierni ricorrenti chiarire, oltre all’attività processuale che gli era stata preclusa per effetto della prospettata doglianza, le conseguenze che la stessa avrebbe sortito (o potuto comunque sortire) sul piano degli esiti concreti del giudizio: il corrispondente onere è rimasto, però, sostanzialmente insoddisfatto anche in questa sede, rinvenendosi nel loro ricorso (cfr. pag. 6-8) affermazioni, sul punto, affatto generiche.

3. Analoga sorte negativa merita il secondo motivo.

3.1. Deve opportunamente premettersi che, al momento (21 marzo 2018) del deposito, da parte della (OMISSIS) s.a.s. di S.P. & C., della sua domanda ex art. 161 L. Fall., comma 6, già pendevano, nei confronti di quest’ultima due ricorsi di fallimento, presentati, rispettivamente, dalla Simevignuda s.p.a. e dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia s.p.a., e che, quanto al primo di essi, l’udienza prefallimentare originariamente fissata per il 12 aprile 2018 era stata anticipata appunto al 21 marzo 2018 in accoglimento dell’istanza della menzionata creditrice basata sull’imminente consolidamento di alcune ipoteche iscritte nel semestre precedente.

3.2. Costituisce, poi, principio ormai consolidato quello secondo cui è inammissibile una domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa, ma per procrastinare la dichiarazione di fallimento: in questo caso, infatti, la domanda integra gli estremi dell’abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità deviate od eccedenti rispetto a quelle per le quali l’ordinamento le ha predisposte (cfr. Cass., SU, nn. 9935 e 9936 del 2015; Cass. n. 5677 del 2017; Cass. n. 25210 del 2018; Cass. n. 30539 del 2018. In senso sostanzialmente conforme, si veda, in motivazione, anche la più recente Cass. n. 7117 del 2020). In altri termini, il tribunale, in caso di accertato abuso della domanda di concordato, può procedere alla dichiarazione di inammissibilità della proposta quale diretta conseguenza della condotta abusiva, e, quindi, può dichiarare il fallimento rispettando così, anche in questo caso, il principio che vuole l’esaurimento della procedura di concordato prima della dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. n. 7117 del 2020, in cui significativamente si legge, alle pagine 11-12, che “… la presentazione di una domanda di concordato con riserva in pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento non impone al Tribunale, sempre ed in ogni caso, la concessione di un termine ai sensi dell’art. 161 L. Fall., commi 6 e 10. Il che significa non tanto che il Tribunale abbia in proposito il potere di compiere una valutazione discrezionale, ma che il diritto al termine processuale trova un limite nell’abuso del processo. Il Tribunale, perciò, non ha margini di discrezionalità nè sotto il profilo dell’estensione del lasso di tempo assegnato, rimanendo escluso che al debitore possa attribuirsi un termine per il deposito della proposta e del piano non coincidente con quello fisso di sessanta giorni espressamente previsto dall’art. 161 L. Fall., comma 10, (Cass. 25602/2018, Cass., Sez. U., 9933 / 2015), nè rispetto all’adesione alla richiesta, a patto però che la stessa sia accompagnata dal rituale deposito di tutta la documentazione prevista dall’art. 161 L. Fall., comma 6, e non emergano, fan da quel frangente, profili di abuso del diritto”.

3.2.1. Nella specie, la corte distrettuale (cfr. pag. 10 della decisione impugnata) ha ritenuto sussistere “una serie di elementi, gravi, precisi e concordanti, sintomatici della sussistenza di un intento eminentemente strumentale e dilatorio e di un correlativo pericolo di lesione della par conditio creditorum”. Ha, infatti, rimarcato che “anche indipendentemente dall’esistenza di un vero e proprio obbligo di anticipazione del contenuto del piano e della proposta, non può infatti non ritenersi contrastante con i canoni generali di correttezza e buona fè de e con i principi di lealtà processuale e del giusto processo il fatto che la domanda contenente la richiesta del termine ai sensi dell’art. 161, comma 6, fosse stata presentata nell’imminenza della decisione sulle istanze di fallimento, senza tuttavia fornire, a corredo della stessa, alcun elemento indicativo circa la serietà ed affidabilità dell’intento manifestato e senza, in particolare, menzionare le ragioni dell’inevitabilità di tale ritardata presentazione, pur essendo la debitrice consapevole della risalente esistenza della propria situatone di crisi, e pur essendo da oltre un anno pendenti infruttuose trattative con i creditori, vieppiù omettendo di men Tonare l’esistenza delle ipoteche giudiziali iscritte a peso dei propri beni e di fornire, al Tribunale e ai creditori istanti, rassicurazioni volte a scongiurare il pericolo di consolidazione delle stesse, nelle more del decorso del termine per la formalivat-2.one del piano e della proposta e, in ogni caso, delle successive fa si della procedura”.

3.2.2. La ritenuta finalità meramente dilatoria, per quanto appena complessivamente riportato, anche della mera domanda di concordato così presentata dalla (OMISSIS) s.a.s. di S.P. & C., volta, dunque, non a regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori ma allo scopo di differire, con il concreto rischio quanto meno del consolidarsi delle ipoteche suddette, la dichiarazione del proprio fallimento, suppone una valutazione in punto di fatto, censurabile in questa sede esclusivamente per vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 25210 del 2018), qui nemmeno lamentato, nei limiti in cui tale vizio è oggi deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 3 luglio 2018) modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012.

3.2.3. In particolare, tale disposizione, circoscrivendo l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità ai soli casi in cui il vizio si converte in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all’art. 132, n. 4, c.p.c., esclude la possibilità di estendere l’ambito di applicabilità del citato art. 360, comma 1, n. 5, al di fuori delle ipotesi (nella fattispecie in esame neppure prospettate), in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere d’individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (Dott.- Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2014, n. 21257), e prevede un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

3.3. In definitiva, la statuizione della corte triestina si palesa incentrata su una corretta applicazione dei principi in precedenza richiamati e su una valutazione in punto di fatto non adeguatamente contrastata mediante critica della motivazione.

4. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo e tra le sole parti costituite, a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-quater, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originane o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la (OMISSIS) s.a.s. di S.P. & C., ed il suo socio accomandatario S.P., in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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