Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17531 del 26/07/2010

Cassazione civile sez. II, 26/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 26/07/2010), n.17531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EDIL RAT SAS P. IVA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore SORESI ANTONIA, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato D’ERRICO

CARLO, rappresentata e difesa dagli avvocati PIRITORE ACHILLE,

PIRITORE GIOVANNI;

– ricorrente –

e contro

CAR SRL P.IVA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 175/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 25/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 24.9.1991 Edil RAT sas conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trapani C.A.R. srl esponendo che aveva acquistato dalla convenuta una pompa d’acqua da montare sulla propria vettura Audi TD targata (OMISSIS) (come da fattura n. (OMISSIS)), la cui rottura aveva provocato danni al motore. La convenuta aveva prima manifestato la volontà di sostituire il motore con uno nuovo, dividendo al 50% le spese, senza ottemperare alla promessa. Chiedeva i danni in L. 5.300.000, il fermo tecnico in L. 6.000.000, in ragione di L. 100.000 al giorno, o la somma maggiore o minore da determinarsi sulla base di tariffe di autonoleggio.

La convenuta contestava la domanda.

Il Tribunale condannava la C.A.R. al pagamento di L. 5.300.000 oltre interessi e spese.

Proponeva appello la C.A.R. per il mancato riconoscimento della decadenza e/o della prescrizione e la Corte di appello di Palermo, con sentenza 175/04, rigettava la domanda dell’attrice che condannava alle spese, osservando essere onere della compratrice, stante la contestazione della venditrice, dimostrare la tempestività della denunzia di vizi.

La raccomandata in tal senso era del 18 luglio 1990, ricevuta il 25 luglio 1990 e, tenuto conto del termine di otto giorni dalla scoperta, poteva considerarsi tempestiva se vi fosse stata prova che i vizi erano stati scoperti in data non anteriore al 17 luglio.

Era del tutto ignota la data di scoperta del vizio che poteva essere avvenuta tra il 22 marzo 1990, data di trasporto dell’auto in officina, ed il 21 luglio data della dichiarazione del titolare della stessa e non risultando elementi dalle deposizioni esaminate, non vi era prova della tempestività.

Ricorre Edil Rat sas con tre motivi, non resiste controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamentano nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi di motivazione.

La Corte di appello, valutando senza apprezzamento, ha travisato la lettera datata 18 luglio 1990 inviata alla C.A.R. a mezzo raccomandata AR in data (OMISSIS), ribadendo di aver già denunziato i vizi, e ciò per interrompere il termine di un anno. Col secondo motivo si deducono le stesse violazioni per avere ritenuto inattendibile il teste P. e per avere valutato erroneamente la dichiarazione C. e le deposizioni di G., M. e P..

Col terzo motivo si denunziano le stesse violazioni per non avere la Corte di appello valutato tutte le prove.

E’ preliminare all’esame delle censure la considerazione che è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini d’una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384).

Pertanto, i vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove è eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè proprio a norma dell’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti.

Per costante insegnamento di questa Corte, in vero, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 dev’essere inteso a far valere, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4, in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso.

Ciò premesso, la prima censura, prospettando un travisamento dei fatti, denunzia un errore revocatorio e, oltre ad essere generica facendo riferimento ad una lettera datata (OMISSIS) inviata a mezzo raccomandata AR in data (OMISSIS), tenta di dimostrare la conferma di una precedente denunzia di vizi non specificata ed un termine di un anno, senza impugnare la “ratio decidendi” relativa alla intempestività della denunzia entro otto giorni ed alla necessità della prova che i vizi erano stati scoperti in data non anteriore al 17 luglio 1990 (in relazione ad una raccomandata del 18 luglio ricevuta il 25 luglio).

Le altre censure, pur riportando le deposizioni indicate, non superano la logica motivazione circa l’assenza di prova della tempestività, proponendo una diversa lettura che tende ad un riesame del merito, non consentito in questa sede.

In definitiva il ricorso va rigettato, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione di controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010

 

 

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