Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17531 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17256/2010 proposto da:

D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso lo STUDIO LEGALE MACCALLINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DELLI PAOLI Clorinda, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AIR ONE SPA – di seguito per brevità Air One in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 16,

presso lo studio dell’avvocato CORAIN Maurizio, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RUPERTO SAVERIO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 815/2009 del GIUDICE DI PACE di CHIETI del

10.12.09, depositata il 18/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Maurizio Corain che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

” D.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace del 18 dicembre 2009.

La sentenza ha dichiarato l’incompetenza funzionale del giudice di pace a decidere la domanda (atto di citazione notificato 29 maggio 2009), della D. nei confronti della Air One spa, di risarcimento dei danni, patiti in esito alla cancellazione di un volo aereo, del quale aveva acquistato il biglietto.

La domanda quantificava i danni in Euro 150,00 o nella diversa somma da determinarsi in via equitativa, oltre interessi come per legge, sempre entro i limiti di competenza del giudice adito.

Al ricorso è applicabile ratione temporis la l. n. 69 del 2009.

Proposta di decisione.

Deve escludersi il ricorso per saltum, essendo all’evidenza attribuibile a mero errore materiale l’indicazione, nel primo motivo di ricorso, dell’art. 360 c.p.c., comma 2, invece del n. 2 del comma 1 dello stesso articolo.

Il ricorso è inammissibile, essendo stata impugnata una sentenza del giudice di pace – resa in controversia il cui valore eccede secondo la domanda i millecento euro – soggetta ad appello”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che la ricorrente, con memoria, pur concordando sulla inammissibilità del ricorso, chiede la compensazione delle spese processuali;

che, pertanto, appare opportuno argomentare le ragioni della non ricorribilità in cassazione della sentenza del giudice di pace impugnata;

che, per effetto dell’entrata in vigore, (3 marzo 2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha sostituito dell’art. 339 cod. proc. civ., comma 3, le sentenze del giudice di pace pubblicate a partire da tale data sono ricorribili per cassazione solo in due ipotesi:

– se le parti sono d’accordo per omettere l’appello, secondo la previsione generale di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 2;

– se il giudice di pace ha pronunciato secondo equità su concorde richiesta delle parti (ex art. 114 cod. proc. civ.), essendo tali sentenze inappellabili, che, infatti, secondo le Sez. Un. dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 cod. proc. civ., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione” (Sez. Un. 18 novembre 2008, n. 27339); che, nella specie, la sentenza del giudice di pace, depositata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, ed avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno “nella diversa somma da determinarsi in via equitativa, oltre interessi come per legge, sempre entro i limiti di competenza del giudice adito”, concernendo una domanda quantificata nei limiti di competenza del giudice adito, non rientra tra le decisioni secondo equità, ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., comma 2, per le quali si è posto il problema (risolto dalla suddetta decisione delle Sez., Un. del 2008) se il previsto appello a motivi limitati potesse convivere con il ricorso per cassazione per altri motivi; che, ancora, non rientrando la sentenza in esame tra quelle pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, dalla quale sono sottratte quelle “derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 142 cod. civ.”, a norma dell’art. 113 cod. proc. civ., nel testo novellato dal D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni nella L. 7 aprile 2003, n. 63, è, di conseguenza, irrilevante Cass. 11 maggio 2010 n. 11361, (richiamata nella memoria); decisione che ha ricondotto l’acquisto di un biglietto aereo nell’ambito dell’art. 1342 cod. civ.;

che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che, pertanto, non ricorrendo giusti motivi per compensarle, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna D.A. al pagamento, in favore di Air One spa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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