Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1753 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1753 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 25280-2011 proposto da:
RUSSO GIUSEPPA RSSGPP28C49G590E, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OTRANTO 18, presso lo studio dell’avvocato RAGO ROSSELLA, rappresentata e
difesa dall’avvocato FILOMENO FILOMENA giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

FALLIMENTO del SALUMIFICIO CURCIO SRL nonché dei soci illimitatamente
,‘

responsabili CURCIO NUNZIO e CURCIO FERDINANDO;CURCIO ROCCHINO;

intimati

avverso la sentenza n. 70/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del
15/03/2011, depositata il 24/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2013 dal
Consigliere Relatore Don. MAGDA CRISTIANO;

Data pubblicazione: 28/01/2014

E’ stata depositata la seguente relazione, ritualmente notificata alla parte ricorrente:
La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza del 24.3.011, ha accolto l’appello
proposto da Giuseppa Curcio contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento
della domanda ex art. 2901 c.c. e 66 I.fall svolta dal Fallimento del Salumificio Curcio
s.r.l. e di Curcio Ferdinando, aveva dichiarato inefficace nei confronti della massa dei
creditori l’atto con il quale il fallito aveva ceduto al figlio Rocchino un appartamento
sito in Picerno.
La corte ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione con il quale l’appellante,
(rimasta contumace in primo grado) moglie del fallito e comproprietaria
dell’appartamento, acquistato in regime di comunione legale col coniuge, ha dedotto
che l’inefficacia dell’atto avrebbe potuto essere dichiarata solo in relazione alla quota
indivisa del 50% dell’immobile nella titolarità di Ferdinando Curcio; ha tuttavia
compensato integralmente le spese del giudizio fra le parti, ritenendo integrati i i
gravi motivi, atti a giustificare la pronuncia, dall’oggettiva difficoltà della questione
giuridica trattata, della qualità delle parti e dall’accoglimento della domanda
subordinata proposta dal Fallimento nei soli confronti di Rocchino Curcio.
La sentenza è stata impugnata da Giuseppa Russo con un unico motivo di ricorso.
La ricorrente, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamenta che la corte
territoriale abbia compensato le spese del giudizio con motivazione stereotipa ed
apparente, senza dar conto in alcun modo delle “oggettive difficoltà della questione
trattata” e della “qualità delle parti” atte a giustificare la pronuncia.
Il motivo appare manifestamente fondato, atteso che il Il comma dell’art. 92 c.p.c.,
(nel testo, applicabile rettone temporis al caso di specie, anteriore alle modifiche
apportatevi dalla I. n. 263/05) richiede giusti motivi per compensare le spese e che,a
fronte dell’integrale accoglimento dell’appello, tali motivi non potevano essere
individuati né in una supposta difficoltà della questione trattata, in realtà di agevole
soluzione, per l’ovvia considerazione che non possono essere dichiarati inefficaci, ai
sensi dell’art. 66 I. fall., atti di disposizione di beni che non sono nella titolarità del
fallito, né, tantomeno, in una non meglio chiarita “qualità delle parti”, che appare solo
segno di un pregiudizio favorevole al fallimento, quasi che la procedura debba
essere esonerata dal pagamento delle spese anche nel caso in cui formuli una
domanda palesemente infondata; inidoneo ad integrare i giusti motivi è infine il rilievo
dell’avvenuto accoglimento della domanda svolta in via subordinata dal Fallimento
nei confronti di Rocchino Curcio, non potendosi tener conto, in sede di liquidazione
delle spese, dell’esito della lite fra parti diverse da quelle cui la liquidazione va
riferita.
Si propone pertanto che il ricorso sia accolto, con decisione da assumere in camera
di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con la quale, cassato il capo della
sentenza impugnato, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, si
potrebbe decidere nel merito, liquidando le spese spettanti alla Curcio per il giudizio
di appello.
Il collegio, letta la relazione, ne condivide le conclusioni.
P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
condanna il Fallimento del Salumificio Curcio s.r.l. e dei soci illimitatamente
responsabili Curcio Ferdinando e Curcio Nunzio, a pagare a Giuseppa Russo le
spese del giudizio d’appello, che liquida in € 3.470 di cui € 750 per spese, € 970 per
diritti ed € 1750 per onorari oltre accessori dovuti per legge nonché quelle del
giudizio di legittimità, che liquida in € 1600, di cui € 100 per e orsi, oltre accessori
dsovuti per legge.

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presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

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