Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1753 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 27/01/2021), n.1753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27397/2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO

COZZOLINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ALBERTO BARGELLINI, FRANCESCO BELLESIA;

– ricorrente –

contro

B.BRAUN AVITUM ITALY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE

13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO POZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 240/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/09/2016 R.G.N. 1057/2014.

 

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 240/2016, pubblicata in data 9.9.2016, la Corte di Appello di Bologna ha respinto il gravame interposto da C.A., nei confronti della S.p.A. B. Braun Avitum Italy, avverso la pronunzia del Tribunale di Modena n. 162/2014, depositata il 3.7.2014, con la quale era stato rigettato il ricorso del C., diretto ad ottenere la condanna della società al versamento della somma di Euro 960.000,00, oltre accessori, a titolo di compenso per l’attività svolta, “in aggiunta a quella di lavoratore subordinato”, quale amministratore delegato della B. Braun Avitum Italy S.p.A. ed altresì quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Avitum Italy S.r.l. e di Pigreco Omnia Salus S.r.l.;

che per la cassazione della sentenza C.A. ha proposto ricorso affidato ad un motivo;

che la B. Braun Avitum Italy S.p.A. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, preliminarmente, deve rilevarsi che sono stati depositati presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l’originale dell’atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto da B.B., C.C., Ca.Ch. e C.L., in qualità di eredi di C.A., deceduto il (OMISSIS) – come risulta dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Mirandola, versato in atti -, e dai difensori, avv.ti Alberto Bargellini, Francesco Bellesia e Fabio Massimo Cozzolino, ritualmente notificato alla società controricorrente, ed altresì la “Accettazione della rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.”, in data 4.3.2020, sottoscritta dall’Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della B. Braun Avitum Italy S.p.A., Dott. Be.Fr., e dal difensore, avv. Maurizio Pozzi;

che sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 del codice di rito per dichiarare l’estinzione del processo;

che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..

PQM

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

 

 

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