Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1753 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. III, 27/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 27/01/2020), n.1753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16430-2018 proposto da:

NEW VENTURA SAS DI C.S. & CO., in persona del

legale rappresentante pro tempore C.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2 presso lo studio dell’avvocato

FABIO MASSIMO ORLANDO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FULVIO VILLA;

– ricorrente-

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

curatore Dott. D.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DONATELLO, 23, presso lo studic dell’avvocato FRANCESCO VILLA

PIZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO MENGONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

IL COLLEGIO:

Fatto

PREMESSO

che:

– La Corte d’appello di Trento, con sentenza in data 27.3.2018 n. 81, ha rigettato l’appello proposto da New Ventura s.a.s. di C.S. & C. e confermato la sentenza del Tribunale di Trento n. 273/2017 che aveva dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, l’atto di scissione parziale depositato in data 15.10.2009 con il quale la società di capitale in bonis aveva assegnato alla prima parte del proprio patrimonio che includeva un cespite immobiliare indicato, a costo contabile, al valore di Euro 1.475.000,00 e stimato, al valore di mercato, in Euro 2.512.000,00.

– Il Giudice di merito rilevava che sussistevano tutti gli elementi oggettivi e soggettivi per ravvisare il pregiudizio alle ragioni dei creditori concorsuali: 1-determinando l’atto di scissione effetti dispositivi depauperativi della garanzia generale della società scissa; 2-non venendo meno l'”eventum damni”, per il solo fatto che, ai sensi dell’art. 2506 quater c.c., comma 3, sussisteva la responsabilità solidale, della società scissa e di quella beneficiaria, per i debiti insoddisfatti della prima, in quanto la norma si limitava ad aggiungere la solidarietà al sistema di tutela revocatorio; 3-dovendo ritenersi provata la “scientia damni” dell’atto compiuto posteriormente all’insorgere dei crediti, attesa la coincidenza soggettiva degli amministratori e soci di entrambe le società.

– La sentenza di appello, notificata in data 4.4.2018, è stata ritualmente impugnata da New Ventura s.a.s. di C.S. & C. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

– Resiste con controricorso il Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione.

– Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Diritto

RILEVATO

che:

– sulla questione della compatibilità della disciplina dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e ss. del creditore sociale con la disciplina della scissione societaria parziale, e specificamente con la norma di cui all’art. 2504 quater c.c. richiamata dall’art. 2506 ter c.c., u.c. pende rinvio pregiudiziale ex art. 276 TUEF avanti la Corte di Giustizia UE (GUUE 27.8.2018), proposto dalla Corte d’appello di Napoli con ordinanza in data 14 giugno 2018 (causa C-394/18).

– che i quesiti formulati alla Corte di Giustizia (1- Se i creditori della società scissa, le cui ragioni di credito siano anteriori alla scissione, che non si siano avvalsi del rimedio dell’opposizione ex art. 2503 c.c. (e dunque dello strumento di tutela introdotto in attuazione dell’art. 12 della Direttiva (82/891/CEE)), possano avvalersi dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dopo che la scissione sia stata attuata, allo scopo di farne dichiarare l’inefficacia nei loro confronti e, quindi, di essere preferiti in sede esecutiva ai creditori della o delle società beneficiarie nonchè di essere anteposti agli stessi soci di quest’ultime; 2-se la nozione di nullità, contemplata dall’art. 19 della Direttiva, si riferisce alle sole azioni incidenti sulla validità dell’atto di scissione ovvero anche a quelle che, pur non incidendo sulla sua validità, ne determinano l’inefficacia relativa o inopponibilità) esplicano diretta rilevanza nella causa sottoposta al sindacato di questa Corte, avendo la società ricorrente, con il primo motivo, impugnato la sentenza di appello deducendo il vizio di violazione delle norme di diritto sopra indicate.

P.Q.M.

Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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