Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1753 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. III, 25/01/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 25/01/2011), n.1753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AXA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del Dirigente –

Procuratore speciale dott. R.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio

dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PALETTI GIANCARLO giusta mandato

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA

GUIDO D’AREZZO, 32, presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE Alberto,

che la rappresenta, e difende unitamente all’avvocato LENZINI

GIUSEPPE giusta delega a margine del controricorso;

B.F. (OMISSIS), BE.AT.,

BE.GI., BE.FA., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

BENITO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DONATI

STEFANO giusta mandato a margine del controricorso;

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A già WINTERTHUR ASSICURAZIONI S.P.A., in

persona del Procuratore Speciale Dott.ssa G.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso

lo studio dell’avvocato CEFALY FRANCESCO, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.P., T.P., T.S., P.

G., T.N., P.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 310/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,,

Sezione 2 Civile, emessa il 31/10/2006, depositata il 14/02/2008;

R.G.N. 1180/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO;

udito l’Avvocato LENZINI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il (OMISSIS), sotto una pioggia battente di inusitata violenza, si verificò un incidente stradale nel quale riportò lesioni gravissime Be.Gi., di dieci anni, trasportato sulla Fiat 126 condotta dalla madre B.F., che riportò a sua volta lesioni. Danni furono riportati anche dalla Fiat 131 (o Fiat 132, com’è talora detto negli atti processuali) di T.P., condotta da T.S..

Secondo quanto poi giudizialmente accertato in fatto, l’incidente si verificò in quanto il rimorchio dell’autocarro di P. G., condotto da P.O., all’uscita da una curva destrorsa a visuale libera, invase completamente la corsia opposta, “spazzandola” e così investendo prima la Fiat 131 che, davanti a lui, aveva fortemente rallentato portandosi al centro della carreggiata in procinto di svoltare a sinistra, e poi la Fiat 126, sopraggiungente dall’opposta direzione di marcia.

L’adito tribunale di Ravenna, riunite le cause proposte nel luglio del 1992 da T.P. e nel febbraio del 1993 dai genitori di Be.Gi., in proprio e in rappresentanza dei figli minori, con sentenza n. 167 del 2002 ripartì la responsabilità tra i conducenti T. e P. attribuendone il 30% al primo (Fiat 131) ed il 70% al secondo (autocarro). Per quanto in questa sede ancora interessa, liquidò in L. 2.555.103.000 (da diminuirsi in relazione agli acconti di L. 800.000.000 versati), il danno subito da Be.Gi., in L. 487.546.000 quello patito dalla B. F., in L. 62.478.000 quello di Be.At., ed in L. 30.000.000 quello subito dai genitori di Be.Gi. in quanto tali. Pronunciò le consequenziali condanne nei confronti di Axa Assicurazioni s.p.a. (incorporante di Uap, assicuratrice dell’autotreno) e di Generali Assicurazioni s.p.a. (assicuratrice della Fiat 131 del T.), rivalutando gli importi per svalutazione ed interessi alla data della sentenza (20.2.2002) e dichiarando due compagnie responsabili per svalutazione ed interessi ove il dovuto avesse superato i massimali.

2.- La decisione è stata parzialmente riformata dalla corte d’appello di Bologna con sentenza n. 310 del 2008, che ha escluso il nesso di causalità tra la condotta del conducente della Fiat 131 e l’incidente, attribuendola in via esclusiva al conducente dell’autocarro, che aveva affrontato la curva a velocità eccessiva (come attestato dall’ubicazione e dalla lunghezza delle tracce di frenata della motrice, di 24 e 36 metri) e che aveva per tale motivo provocato lo sbandamento del rimorchio, anche in ragione della scivolosità del fondo stradale. Nulla – ha ritenuto la corte – poteva addebitarsi neppure alla conducente della Fiat 126 B. F., che in qualunque punto della strada si fosse trovata la avrebbe trovata sbarrata dal rimorchio che ne occupava la corsia e che comunque avrebbe urtato contro quella barriera avanzante in senso contrario.

2.1.- In ordine al quantum debeatur la corte territoriale ha modificato talune voci di danno, in particolare ritenendo che “la questione del superamento del massimale appare priva di rilievo dal momento dall’esame degli atti, documenti e scritti difensivi non risulta che la Uap (o la Aza ed essa subentrata per incorporazione) abbia mai dichiarato l’entità del massimale di polizza”. Del resto, l’appello proposto congiuntamente da assicuratore ed assicurato dimostra l’insussistenza del conflitto di interessi che vi sarebbe nel caso di massimale insufficiente a soddisfare le pretese dei danneggiati”.

Ha inoltre ritenuto che Generali avesse diritto di rivalersi verso Axa e P. per gli acconti versati ai danneggiati, conclusivamente:

a) stabilendo, in parziale accoglimento dell’appello di Axa e P., che l’importo per cui è condanna va decurtato per l’ammontare degli acconti (in totale 650.000.000 versati da Uap – Axa e 150.000.000 versati da Generali) rivalutati dalle date dei rispettivi versamenti all’1.1.2001;

b) condannando, in accoglimento dell’appello di Generali, Axa e i P., in solido ed in via di regresso, a rimborsare alle Generali gli acconti per L. 150.000.000 versati a Be.Gi., rivalutati e con gli Interessi legali dalle date dei versamenti alla data di pubblicazione della sentenza di appello;

c) condannando, in parziale accoglimento dell’appello B. – Be., Axa e i P. a rimborsare l’intero danno causato ai medesimi.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione Axa, affidandosi a quattro motivi, cui resistono con distinti controricorsi i B. – Be., le Generali e l’Aurora Assicurazioni (nuova denominazione di Winterthur, incorporante la Intercontinentale Assicurazioni, assicuratrice della vettura Fiat 126 della B. F.).

Axa e Generali hanno depositato anche memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2. – I primi due motivi di ricorso – denunciando violazione di norme di diritto e vizi della motivazione – investono la decisione nelle parti in cui la corte d’appello ha rispettivamente escluso la responsabilità del conducente della Fiat 131 ( T.) e l’apporto della conducente della Fiat 126 ( B.) al verificarsi dell’incidente.

Nella parte in cui non sono inammissibili perchè in sostanza risolventisi nella proposizione di una diversa valutazione del fatto, entrambi i motivi sono manifestamente infondati in relazione alla motivata ricostruzione della dinamica dell’incidente effettuata dalla corte d’appello; che ha in particolare escluso l’incidenza causale del comportamento del T. (sicchè è priva di rilevanza la considerazione che egli non potesse svoltare a sinistra) e chiaramente rappresentato come la Fiat 126 sarebbe stata comunque investita in relazione alla completa invasione dell’altra corsia da parte dello scarrocciante rimorchio dell’autocarro.

3.- Col terzo motivo è dedotto vizio di infrapetizione per non essersi la corte d’appello pronunciata:

a) sulla detrazione dell’importo versato da Axa in esecuzione della sentenza del tribunale durante il giudizio di appello (Euro 989.648,43, a seguito del provvedimento di assegnazione del giudice dell’esecuzione del tribunale di Milano del 21 – 22.10.2002), ma solo su quelli precedentemente versati durante il giudizio di prime cure (L. 650 milioni da parte di Axa e L. 150 milioni da parte di Generali), così esponendo Axa alla possibilità di dover nuovamente versare ai danneggiati B. – Be. la stessa somma (oltre a quella costituita dall’equivalente in Euro di L. 1.500.000.000, maggiorata degli accessori, che è stata condannata a restituire a Generali), conseguentemente omettendo altresì di applicare uniformemente la rivalutazione – devalutazione alle varie somme hinc et inde dovute;

b) “salvo errori” (così il ricorso, a pagina 25, terza riga), per aver riconosciuto fondato l’appello di Axa in ordine all’assistenza futura al minore (che poteva contare sull’apporto della madre, autonomamente indennizzata per danno da perdita del lavoro proprio per prestare assistenza al figlio), senza però ricollegarvi il corollario della riduzione dell’indennizzo in misura pari all’importo delle spese di assistenza coperte dal presumibile apporto dei genitori;

c) “in punto di domanda di mala gestio, in relazione all’eccezione con cui i conchiudenti hanno rilevato come la stessa non sia proponibile da soggetto diverso dall’assicurato (nella fattispecie a proporla erano stati i terzi danneggiati) posto che la questione è stata affrontata dalla corte esclusivamente sotto altri profili (cfr.

pag. 36 – 37 della sentenza)” (così il ricorso a pag. 25).

3.1.- Benchè i controricorrenti B. – Be. abbiano dato atto in ricorso di aver effettivamente ricevuto da Axa la somma di Euro 989.648,43 in data 29.1.2003 e che, dunque, non hanno pretese al riguardo, non di meno la sentenza è errata nella parte in cui, esplicitamente menzionando gli acconti da decurtare, non ha considerato quello in questione.

Va dunque cassata su tale esclusivo punto, con contestuale conforme decisione della causa nel merito ex art. 384 c.p.c., ferme le ulteriori statuizioni della corte d’appello.

La ricorrente chiede che la somma sia rivalutata – devalutata alla data dell’11.1.2001, data della taxatio della pretesa risarcitoria nel corso del giudizio di prime cure e che, ove per qualsivoglia ragione si ritenesse di attribuire rilevanza alla data di pubblicazione della sentenza di appello, a tale data siano rivalutate anche le somme oggetto di detrazione dal dovuto. Non illustra, peraltro, quale criterio sia stato adottato dal giudice del merito per rendere omogenei gli importi, rimettendone in realtà l’individuazione alla corte di cassazione (“ove però per qualsivoglia ragione si ritenesse …”).

Il criterio al quale dovrà farsi a tale scopo riferimento sarà, allora, quello già adottato in sede di merito per la omogeneizzazione degli importi in termini di valore reale. Criterio che, quale che sia stato, non è oggetto di doglianza e che non si afferma difforme da quelli reiteratamente enunciati come corretti da questa corte (cfr., ex multis, Cass., nn. 17743/05 e 16726/09, sub 4.2. della motivazione).

3.2.- Il secondo profilo (supra, sub 3, lettera b) è infondato, avendo la corte d’appello ridotto da L. 300.000.000 a L. 60.000.000 la corrispondente voce di danno a favore di Be.Gi.; per quanto di ulteriore la ricorrente abbia inteso dolersi, va rilevato che la corte di cassazione non è stata edotta delle eccezioni della ricorrente di cui alle pagine 23 e 24 della comparsa conclusionale di Axa in appello, cui si fa in tali termini riferimento al secondo capoverso della pagina 25 del ricorso.

3.3.- Il terzo profilo è inammissibile in quanto non è censurata l’affermazione della corte d’appello (a pagina 36 della sentenza) che l’entità del massimale non era stata mai indicata, sicchè non sussistono i presupposti perchè possa assumere rilievo la questione proposta.

4.- Col quarto motivo la sentenza è censurata per violazione degli artt. 1905 e 1907 c.c..

Sulla scorta della premessa che la responsabilità diretta dell’assicuratore non possa mai oltrepassare la soglia dell’entità del danno e che tanto sarebbe potuto accadere sulla base dei rilievi di cui al terzo motivo, si domanda che la sentenza sia cassata nella parte in cui ha reso possibile che Axa sia esposta nei confronti ai Generali al di là dell’entità del danno complessivamente liquidato ai danneggiati, considerate le somme già da Axa stessa versate ai Be..

Assume che, per l’eventuale eccedenza, dovrebbe escludersi in radice la sua legittimazione passiva, e che per il recupero di quell’eccedenza Generali potrebbe agire solo nei confronti dei danneggiati.

4.1.- Corretta essendo la premessa, il motivo risulta peraltro assorbito dall’accoglimento del primo profilo del terzo motivo.

5.- Va conclusivamente accolto esclusivamente il primo profilo del terzo motivo, con contestuale decisione nel merito, secondo quanto sopra chiarito sub 3.1.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente per la metà, in considerazione della sua prevalente soccombenza, e compensate per l’altra metà.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo profilo del terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto motivo e rigetta tutte le altre censure, cassa in relazione e, decidendo nel merito, ferme le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata, dispone che dalle somme dovute da Axa ai danneggiati sia detratto l’importo di Euro 989.648,43 già versato il 29.1.2003, resi omogenei i valori in base ai criteri adottati nel giudizio di merito;

condanna la ricorrente a rimborsare a ciascuno dei tre controricorrenti la metà delle le spese del giudizio di cassazione, che compensa per l’altra metà e che, in tale minor misura liquida per ognuno di essi in Euro 15.100,00, di cui 15.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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