Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1753 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1753 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORILIA LORENZO

sul ricorso 9480-2013 proposto da:
RICCI DINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 94 int. 8, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNA FIORE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIAN LUIGI ROCCHI;
– ricorrente contro

FABBRI FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
2017
2934

DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO
ALBERICI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato VITTORIO GIORGINI;
– c/ricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro

W)1\17M1A1 diUVANNA,

Data pubblicazione: 24/01/2018

- intimata –

avverso la sentenza n. 7/2012 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 03/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/11/2017 dal Consigliere LORENZO

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO che
ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.

ORILIA;

RITENUTO IN FATTO
Dina Ricci convenne davanti al Tribunale di Forlì. sez. dist. Cesena
il figlio Fabio Fabbri nonchè la di lui moglie Giovanna Montemaggi e,
assumendo di vantare un credito verso il primo, chiese che fosse
accertata la simulazione della donazione di un terreno fatta nel 2001 dal
figlio alla moglie trattandosi, a suo dire, di compravendita di immobile;

2901 e chiese altresì, ai sensi dell’art. 2900 cc la condanna della
Montemaggi a corrisponderle direttamente la somma da quest’ultima
dovuta al Fabbri nei limiti del proprio credito verso quest’ultimo.
Il Fabbri, costituitosi, aderì alle domande della madre e in
subordine chiese lui stesso la condanna della moglie al pagamento in
suo favore della somma di C. 136.860,00 quale prezzo della
compravendita dissimulata. Domandò anche la revoca della donazione
per indegnità.
La Montemaggio si oppose alle domande e il Tribunale le respinse
tutte con sentenza del 28.2.2008 che – impugnata in via principale dalla
Ricci e in via incidentale dal Fabbri – è stata poi confermata dalla Corte
d’Appello di Bologna con sentenza 3.1.2013 sulla base delle seguenti
argomentazioni:
– avendo la Ricci agito in via surrogatoria, non poteva considerarsi
terzo rispetto alla domanda di simulazione e quindi operava nei suoi
confronti la limitazione della prova testimoniale, non vertendosi nelle
ipotesi di cui all’art. 1417 cc;
– mancava la prova di uno degli elementi del contratto dissimulato
di

compravendita,

il

prezzo

(non

ricavabile

da

alcuna

controdichiarazione scritta e non suscettibile di prova testimoniale);
– in riferimento alla domanda di revocazione, la Ricci non aveva
provato di essere creditrice del figlio e poi mancava anche la prova
dell’eventus damni, non risultando dimostrato che il Fabbri, una volta

spogliatosi del bene, non potesse provvedere alla restituzione delle

in subordine domandò la revoca dell’atto di donazione ai sensi dell’art.

somme prese a mutuo dalla madre o che non potesse farvi fronte con la
sua proprietà al 50% del terreno.
3 Contro tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione la

Ricci in via principale (con tre motivi illustrati da memoria ex art. 378
cpc) e il Fabbri in via incidentale (con due motivi), mentre la
Montemaggi non ha svolto difese in questa sede.

ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Col primo motivo di ricorso principale la Ricci deduce, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 cpc, violazione o falsa applicazione degli artt. 2900,
2901, 1417, 2724 e 2729 cc nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc,
l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti. Premette la ricorrente che la domanda di
surrogazione e di pagamento nei confronti della Montemaggi è venuta
meno per avere il proprio debitore Fabbri proceduto a tutelare
direttamente i propri diritti chiedendo direttamente alla moglie il
pagamento del prezzo del terreno ceduto (ed anche nel primo motivo di
ricorso incidentale il Fabbri evidenzia la stessa circostanza).
La critica si appunta poi sul rigetto della domanda revocatoria
ordinaria (con riferimento all’atto di donazione). Secondo la ricorrente e sul punto concorda anche il ricorrente incidentale col secondo motivo
(con cui lamenta violazione degli artt. 2901, 1417, 2724 e 2729 cc e
omesso esame di fatto decisivo) – la Montemaggi era un soggetto terzo
e come tale non legittimato a provare la consistenza patrimoniale del
Fabbri: pertanto, secondo la tesi di parte ricorrente, la motivazione viola
le disposizioni dell’art. 2901 cc e risulta incoerente e illogica allorché
ritiene che la convenuta Montemaggi avesse fornito la prova
dell’inesistenza dell’eventus damni. La Ricci indica poi una serie di
elementi indiziari (condivisi anche dal ricorrente incidentale nel secondo
motivo) da cui dedurre la precarietà delle condizioni economiche del
Fabbri (esistenza di passività documentate da mutui ipotecari) e,

e

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto di entrambi i

contemporaneamente, la scientia damni in capo al donante (Fabbri).
Evidenzia il consilium fraudis del donante e, qualora si considerasse
l’atto di trasferimento a titolo oneroso, anche della Montemaggi
1.2 Col secondo motivo di ricorso la Ricci denunzia violazione degli
artt. 769, 2901, 1417, 2724, 2729 cc e omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

la ricorrente si ritiene terzo (una volta esclusa la sua legittimazione alla
azione di surrogazione) e, come tale non soggetta alle limitazioni
probatorie ai sensi dell’art. 1417 cc. Richiama quindi le deposizioni
testimoniali che a suo dire, confermerebbero la tesi della simulazione
della donazione per mascherare la compravendita (più onerosa dal
punto di vista fiscale e per questo formalmente non utilizzata). Richiama
gli elementi indiziari che, a suo dire, portavano ad escludere la
donazione (assenza di gratuità, di arricchimento della donataria, di
spirito di liberalità ecc.). Il ricorrente incidentale, nel secondo motivo,
concorda su tale impostazione.
1.3 Col terzo ed ultimo motivo, infine, la ricorrente principale
denunzia violazione degli artt. 2901, 1417,2724, 2729 cc e 345 cpc
nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti.
Con riferimento alla domanda di simulazione, criticando la ritenuta
assenza di prova del prezzo del contratto dissimulato di compravendita,
la ricorrente principale – con l’adesione del ricorrente incidentale (nel
primo motivo), richiama la perizia di stima del bene redatta da un
commercialista e un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle
Entrate (documento, quest’ultimo, prodotto in appello ma ritenuto
indispensabile e quindi ammissibile ex art. 345 cpc).
2 I motivi, che si prestano a trattazione unitaria, sono in parte
inammissibili per difetto di interesse e in parte infondati
Premesso che la Ricci ha abbandonato la domanda di surrogazione
e, quindi, di pagamento diretto nei confronti della Montemaggi (v.

Dolendosi della conferma del rigetto della domanda di simulazione

ricorso pag. 10 e primo motivo ricorso incidentale ove si sottolinea il
venir meno dell’inerzia del debitore Fabbri, presupposto indefettibile
della domanda), l’indagine si restringe alle doglianze relative al rigetto
della domanda di simulazione della donazione e di quella subordinata di
revocazione ex art. 2901 cc.
Partendo dalle censure attinenti alla domanda di simulazione,

impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome
“rationes decidendi”

ognuna delle quali sufficiente, da sola, a

sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è
indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite
“rationes”, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue
che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una
delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono
inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche
se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe
mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe
pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (tra le varie, v.
Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006 Rv. 590852 – 01; Sez. 3,
Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 Rv. 621882 – 01)
Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Bologna, per confermare
l’infondatezza della domanda di simulazione del contratto di donazione
proposta dalla Ricci (con l’adesione del figlio), ha considerato, tra l’altro,
la mancanza assoluta di uno degli elementi del dissimulato contratto di
compravendita, cioè il prezzo del bene “che non si trae da alcun atto
scritto costituente con trodichiarazione e non può essere parimenti
provato testimonialmente” (v. pag. 8 sentenza impugnata).

Come si vede, trattasi di una ratio decidendi del tutto autonoma
ed in grado di sorreggere da sola il rigetto della domanda di simulazione
(per mancanza di prova del contratto dissimulato), e che né il ricorso
principale né quello incidentale riescono a scalfire: è irrilevante infatti il
solo richiamo all’esistenza in atti di una perizia estimativa e di un atto

secondo un generale principio di diritto, quando una decisione di merito,

impositivo dell’ufficio finanziario perché la prova della pattuizione, tra
venditore e il compratore, del corrispettivo derivante dalla vendita (e
delle relative modalità di versamento) è ovviamente un concetto del
tutto diverso dalla prova del valore di mercato di un bene e dalla prova
della non convenienza, dal punto di vista fiscale, di una vendita rispetto
ad una donazione (circostanza emersa, secondo la tesi della Ricci e del

ricorso pagg. 15 e 16). Ed anzi, il fatto che per espressa ammissione
degli stessi ricorrenti (principale ed incidentale) non vi sia stato alcun
esborso di danaro a titolo di prezzo per l’acquisto da parte della
Montemaggi (destinataria addirittura di una domanda giudiziale di
pagamento del prezzo della vendita dissimulata, come attesta la
sentenza impugnata a pag. 5) depone decisamente per la correttezza
giuridica della conclusione a cui sono pervenuti i giudici di merito anche
perché i ricorsi non evidenziano altri elementi di prova sulla pattuizione
del preso, elemento essenziale del contratto di vendita.
Ed allora, rimanendo ferma la pronuncia di rigetto della domanda
di simulazione sulla base della suindicata ratio decidendi, non potrebbe
mai giungersi alla cassazione della pronuncia medesima anche se
dovessero risultare fondati i restanti motivi, che pertanto vanno
dichiarati inammissibili per difetto di interesse.
3

Resta da esaminare il tema della revocatoria, questione

proposta in via subordinata.
Ritiene la Corte che le relative censure alla sentenza di appello
(contenute nel primo motivo di ricorso principale e nel secondo di quello
incidentale) sono prive di fondamento perché investono tipici
apprezzamenti in fatto riservati al giudice di merito, quali la prova della
qualità di creditore della Ricci e l’eventus damni, circostanze escluse
dalla Corte d’Appello sotto il profilo della mancanza di prova da parte
della appellante (e quindi – diversamente da quanto affermato in ricorso
principale a pag. 10 e in ricorso incidentale a pag. 9 – non già per
l’esistenza di una prova negativa fornita dalla Montemaggi).

figlio, da un colloquio di una delle parti col proprio commercialista: v.

Disquisire ancora oggi in cassazione per dimostrare il contrario
significa snaturare il giudizio di legittimità che, invece, deve svolgersi
entro precisi confini, entro i quali non è compresa né la rivalutazione dei
fatti di causa né degli elementi istruttori.
In conclusione, i ricorsi vanno respinti con compensazione delle
spese tra la Ricci e il Fabbri. Il mancato espletamento di attività

sulle spese in suo favore.
Sussiste l’obbligo di versamento, a carico della ricorrente
principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 (art.
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di
stabilità 2013, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo
unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002).
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese tra le parti. Ai sensi
dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e
di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello
stesso art. 13.
Roma, 14.11. 2017.
Il Presidente
i
Giudiziario
NERI

io

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

24 GEN, 2018

(

difensiva da parte della Montemaggi esonera la Corte dal provvedere

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