Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17528 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2019, (ud. 27/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. “21822/12013 R.G. proposto da:

R.N., rappresentato e difeso dall’avv. De Carlo

Antonietta del foro di Foggia, presso il cui studio sito in Foggia,

Viale Michelangelo n. 33, ha eletto domicilio;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Normanno

Roberto ed elettivamente domiciliata a Roma, in Viale Regina

Margherita, n. 192 presso lo studio dell’avv. Mele Rocco;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Puglia, Sezione distaccata di Foggia n. 51/25/13 pronunciata il

5.2.2013 e depositata il 12.2.2013;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27.5.2019 dal

Consigliere Dott. Saieva Giuseppe;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale, Dott. De Augustinis Umberto, che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

Udito il difensore del ricorrente avv. De Carlo Antonietta che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. R.N. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia avverso la cartella di pagamento relativa ad IRPEF anno 2007, chiedendone l’annullamento in quanto non sarebbe stato messo in grado di conoscere il contenuto dell’atto notificatogli da Equitalia Sud S.p.A.

2. Eccepiva il ricorrente la illegittimità della procedura di notifica effettuata per il tramite del servizio postale e pertanto senza la necessaria relata redatta da ufficiale giudiziario o soggetto abilitato per legge; assumeva, comunque, di avere ricevuto una busta vuota inviata per raccomandata al cui interno rinveniva unicamente una relata di notifica non compilata e un bollettino di conto corrente postale dell’importo richiesto e di non avere ricevuto alcuna informazione, nè dall’ufficio postale, nè da Equitalia, cui si era rivolto per ottenere il rilascio di copia dell’atto che gli sarebbe stato notificato; chiedeva, quindi, l’annullamento dell’atto per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, commi 1 e 5, per invalidità della notificazione e comunque deduceva la nullità dell’atto per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto privo dell’indicazione del responsabile del procedimento e di motivazione dello stesso.

3. Equitalia si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso che veniva accolto dai giudici di primo grado, nella considerazione che il ricorrente non era stato posto in grado di conoscere l’atto impositivo e la pretesa erariale e, pertanto, non aveva potuto esercitare il proprio diritto di difesa.

4. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia sezione distaccata di Foggia con sentenza n. 51/25/13 pronunciata il 5.2.2013 e depositata il 12.2.2013 viceversa accoglieva l’appello interposto da Equitalia.

5. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione che affidava a tre motivi.

6. Equitalia Sud si è costituita in giudizio e resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1335 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, lamentando che la commissione tributaria regionale – malgrado il contrario avviso di questa Corte (Cass. sez. L. Sentenza n. 24031 del 10.11.2006) – aveva erroneamente ritenuto di addossargli l’onere di provare che all’interno della busta inviatagli da Equitalia non vi fosse l’atto che avrebbe dovuto essergli notificato e che vi fossero documenti diversi da quelli che la stessa avrebbe dovuto contenere.

1.2. La censura non appare meritevole di accoglimento.

1.3. Secondo l’orientamento prevalente di questa Corte, cui il collegio intende aderire, il soggetto che proceda alla notifica di cartella esattoriale, con la procedura di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, può limitarsi a consegnare il plico chiuso all’agente postale, per la sua spedizione, essendo assistiti da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. tanto l’accettazione quanto l’avviso di ricevimento della raccomandata, mentre grava sul destinatario l’onere di superare la presunzione di conoscenza del contenuto della raccomandata di cui all’art. 1335 c.c..

1.4. Come affermato da questa Corte (cfr. Sez. 5, sent. n. 5397 del 18.3.2016) qualora il Concessionario della riscossione si avvalga della facoltà, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, di provvedere alla notifica della cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente – anche alla luce della disciplina dettata dal D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 – che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento a carico dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ciò sarebbe confermato implicitamente anche del citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (v. Cass. sez. V, sentenza n. 4567 del 6 marzo 2015; e più recentemente Cass. sez. III, sentenza n. 24164 del 4 ottobre 2018).

1.5. Ai predetti fini non si ritiene invece necessario che l’agente della riscossione dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15315/2014, n. 9111/2012, n. 20027/2011). In altri termini, la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto, mentre l’onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l’atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533/2015, sent. n. 2625/2015, n. 18252/2013, n. 24031/2006, n. 3562/2005), bensì al destinatario (in tal senso, oltre ai precedenti già citati, Cass. sez. I, 22 maggio 2015, n. 10630; conf. Cass. n. 24322/2014, n. 15315/2014, n. 23920/2013, n. 16155/2010, n. 17417/2007, n. 20144/2005, n. 15802/2005, n. 22133/2004, n. 771/2004, n. 11528/2003, n. 12135/2003, n. 12078/2003, n. 10536/2003, n. 4878/1992, 4083/1978; cfr. altresì Cass. n. 20786/2014,per la quale tale presunzione non opererebbe – con inversione dell’onere della prova – ove il mittente affermasse di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contestasse tale circostanza).

1.6. Detto orientamento invero risulta più rispettoso del principio generale di c.d. vicinanza della prova, poichè la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato), in ipotesi anche avvalendosi di testimoni, che al momento dell’apertura il plico era in realtà privo di contenuto.

1.7. Merita dunque di essere confermato il principio per cui, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (così come, più in generale, in caso di spedizione di plico a mezzo raccomandata), la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, poichè, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.) della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito (Cass. 21852/16; 22687/17; 4275/18).

1.8. Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo la contribuente fornito la prova dell’asserita assenza, all’interno della busta notificatagli della cartella di pagamento impugnata, detta notifica deve ritenersi regolarmente perfezionata.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5 ” rilevando che la proposizione dell’atto di appello da parte di Equitalia, effettuata a mezzo del servizio postale senza le prescritte modalità di spedizione – ossia del plico senza busta e della raccomandata con avviso di ricevimento – non consentiva di verificare la tempestività della proposizione del ricorso in quanto privo del timbro postale, apposto sulla busta, anzichè sul retro dell’atto stesso; di conseguenza, non potendosi fare riferimento alla data di spedizione, ma solo a quella di ricezione, il ricorso si rivelava inammissibile in quanto proposto oltre il termine previsto di 60 giorni. L’appello, infatti, spedito con busta il 15.6.2012 (ultimo giorno per la proporre l’impugnazione) era pervenuto al destinatario il 18.6.2012, talchè la tardività della proposizione dell’appello aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia.

2.1. Anche tale censura non appare meritevole di accoglimento.

2.2. Come già affermato da questa Corte, Sez. tributaria, con sentenza n. 21805 del 2012, che ribadiva le precedenti pronunce n. 13666/2009, n. 17702/2004 e n. 915/2006, “nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell’atto d’appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in essa racchiuso anzichè in plico senza busta come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati”.

2.3. In tema di contenzioso tributario, infatti, la regola secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell’atto, anzichè a quella della sua ricezione da parte del destinatario, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta anzichè in piego, come previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 2; poichè, infatti, la prescrizione relativa all’invio in piego è volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all’individuazione dell’atto notificato, ove nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l’effettiva corrispondenza tra l’atto contenuto nella busta e l’originale depositato ai sensi dello stesso D.Lgs., art. 22, la diversa modalità di notifica adottata si rivela del tutto irrilevante.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5” lamentando che l’atto impugnato, ritenuto dalla C.T.R. di Bari “compiutamente ed esaustivamente redatto e motivato” e “correttamente notificato al contribuente”, in presenza di una mera “comunicazione o consegna”, ma in mancanza di una formale relata di notifica sarebbe giuridicamente inesistente.

3.1. Anche tale motivo si appalesa privo di fondamento.

3.2. Con sentenza n. 21789 del 20/10/2011 questa Corte ha ribadito l’infondatezza della censura di inesistenza della notifica della cartella di pagamento per mancata compilazione della relata di notifica, in quanto “ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La possibilità della notifica della cartella in plico chiuso, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, è prevista anche dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per gli ufficiali della riscossione. La necessità di redazione di apposita relata di notifica va pertanto esclusa nel caso in esame in cui la notificazione della cartella è avvenuta con l’invio della cartella in plico chiuso con raccomandata” (Cass. 4275/2018; 25705/2013).

3.3 Con ulteriore sentenza n. 15746 del 19/9/2012, questa sezione tributaria ha poi espressamente affermato che “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario”

3.4. L’assenza della relata non implica affatto che questo tipo di notificazione diretta sia meno assistita in termini di rigore probatorio. Anche nelle ordinarie notifiche a mezzo posta eseguite ai sensi dell’art. 149 c.p.c. (e quindi della L. n. 890 del 1982) per il tramite dell’agente notificatore, la prova del perfezionamento della notificazione è ancorata pur sempre alle sole risultanze emergenti dall’avviso di ricevimento. E’ sempre e solo l’avviso di ricevimento che offre la prova di una regolare notificazione, in quanto è l’unico documento che fornisce la certificazione della data e del luogo in cui è avvenuta, e della persona cui il plico è stato consegnato. Di conseguenza, pure nell’ambito delle ordinarie notificazioni a mezzo posta, quelle eseguite ex art. 149 c.p.c., e quindi in osservanza delle regole di cui alla L. n. 890 del 1982, la mancanza della relata non genera alcun vizio, bensì una mera irregolarità che non inficia la validità della notificazione medesima poichè è solo il detto avviso che rappresenta la prova dell’avvenuta notificazione (cfr. Cass. Sez. Unite 19 luglio 1995, n. 7821; Cass. 28 novembre 2003, n. 18207; Cass. 6 luglio 2004, n. 12320; Cass. 26 ottobre 2006, n. 23024; Cass. sez. Trib. 12 settembre 2008, n. 23519).

3.5. In sostanza, “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare l’intervenuta consegna del plico con la relativa data” (così, Cass. 27 maggio 2011, n. 11708).

3.6. In conclusione, è evidente come non sia applicabile al caso di specie l’invocata inesistenza giuridica della notifica dell’atto impugnato.

4. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Equitalia s.p.a. che liquida in 4.100,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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