Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17528 del 26/07/2010

Cassazione civile sez. II, 26/07/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 26/07/2010), n.17528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GIULIANI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Ludovisi n. 16, presso lo

studio dell’Avv. Attolico Lorenzo, che la rappresenta e difende,

unitamente all’Avv. Silvia Scota, per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

LECHLER s.p.a. (società nella quale è confluita per fusione la

ARGON s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

nonchè sul ricorso n. 15562 del 2006, proposto da:

GIULIANI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Ludovisi n. 16, presso lo

studio dell’Avv. Lorenzo Attolico, che la rappresenta e difende,

unitamente all’Avv. Silvia Scota, per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

LECHLER s.p.a. (società nella quale è confluita per fusione la

ARGON s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso le sentenze della Corte d’appello di Milano n. 1520 del 2003,

depositata il 13 maggio 2003, e n. 837 del 2005, depositata il 30

marzo 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Silvia Scota;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del

ricorso n. 15930/04, con assorbimento degli altri, e il rigetto del

ricorso n. 15562/06.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ricorso n. 15930 del 2004.

1.1. Con sentenza depositata il 2 6 settembre 2000, il Tribunale di Lodi, pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo – decreto emesso dal Presidente del medesimo Tribunale per l’importo di L. 140.246.091 oltre accessori e spese in favore della Argon s.r.l.

ed a carico della Giuliani s.r.l. – respingeva le eccezioni di litispendenza e/o continenza proposte dall’opponente Giuliani s.r.l., in relazione ad altra causa pendente tra le medesime parti davanti al Tribunale di Milano; respingeva l’opposizione proposta dalla medesima Giuliani, confermava il decreto opposto, e condannava l’opponente al pagamento delle spese processuali.

1.2. Proponeva appello la Giuliani s.r.l., deducendo che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sul merito dell’opposizione e non aveva ammesso i mezzi di prova al riguardo dedotti all’udienza del 15 marzo 2001; aveva erroneamente rigettato l’eccezione di litispendenza e/o continenza, ed aveva altresì omesso di pronunciarsi sulla eccezione di incompetenza territoriale .

Si costituiva nel giudizio di appello la Argon, chiedendo il rigetto del gravame e la dichiarazione di inammissibilità delle domande riconvenzionali, tardivamente proposte dalla opponente.

1.3. Con sentenza depositata il 13 maggio 2003, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello.

La Corte rilevava che, all’udienza di precisazione delle conclusioni, il procuratore della Giuliani aveva formulato una domanda principale di rito, concernente l’eccezione di litispendenza e/o continenza, con la richiesta dei conseguenti provvedimenti, e una domanda di merito, avente ad oggetto la rimessione in istruttoria e l’ammissione delle prove testimoniali. Nell’atto di citazione, le conclusioni della Giuliani comprendevano, in via preliminare principale, l’eccezione di incompetenza per territorio dell’adito Tribunale e, nel merito, la revoca del decreto opposto e in via riconvenzionale la declaratoria di risoluzione del contratto del (OMISSIS) per colpevole inadempimento della Argon s.r.l., con condanna della stessa al risarcimento dei danni e al pagamento della somma di lire 8.559.861, con compensazione dei reciproci crediti.

Osservava quindi la Corte d’appello che il Tribunale aveva deciso unicamente sulla eccezione di litispendenza e/o continenza, respingendola, e sulla domanda proposta in via monitoria, rigettando l’opposizione, ritenendo rinunciate tutte le ulteriori eccezioni e domande dell’opponente, in quanto non riproposte nelle conclusioni formulate in modo specifico.

La Corte, procedendo all’esame dei motivi di gravame, riteneva infondato quello con il quale l’appellante si doleva della mancata pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda riconvenzionale di merito “che per un mero lapsus calami non è stata riportata in sede di precisazione delle conclusioni”. In particolare, la Corte d’appello rilevava che non si rinvenivano in atti elementi specifici e sintomatici di una volontà concreta della parte, idonei a superare la presunzione di abbandono conseguente alla mancata riproposizione delle eccezioni e delle domande in sede di conclusioni.

Al contrario, osservava la Corte, vi erano elementi che inducevano a ritenere il comportamento dell’appellante incompatibile con la volontà di conservazione delle domande non riproposte. Infatti, nella memoria di replica del 14 febbraio 2000 l’appellante aveva addirittura spiegato il motivo della rinuncia, affermando che il merito dell’opposizione, e cioè la domanda riconvenzionale, non avrebbe potuto essere deciso dal Tribunale per effetto dell’accoglimento delle proposte eccezioni di continenza e di litispendenza, che avrebbe imposto la dichiarazione di nullità del decreto opposto, e comunque perchè non era stata svolta la fase istruttoria sulla domanda stessa, con la precisazione che alla decisione su quella domanda avrebbe dovuto procedere il Tribunale di Milano. La memoria conclusiva si chiudeva, poi, con la dichiarazione della parte di insistere per l’accoglimento delle precisate conclusioni. La comparsa conclusionale del 20 gennaio 2000, infine, riportava per esteso le medesime conclusioni formulate all’udienza del 24 novembre 1999 e non conteneva alcuna argomentazione a sostegno della riconvenzionale.

Analogamente, osservava la Corte, doveva ritenersi rinunciata anche l’eccezione di incompetenza, perchè non riportata nelle conclusioni definitive; circostanza, questa, che non consentiva di ritenere riproposta detta eccezione nella comparsa conclusionale, avendo questa la sola funzione di illustrare le conclusioni già prese.

Quanto al merito, la Corte riteneva che il mancato pagamento, da parte della Giuliani, della somma recata dal decreto ingiuntivo, relativa a fornitura del materiale serigrafico descritto nelle fatture allegate al ricorso monitorio, non era contestato dalla Giuliani, che aveva indicato nel (OMISSIS) la data degli ultimi pagamenti effettuati, mentre le fatture si riferivano a scadenze di pagamento successive. La Corte escludeva poi che sussistesse una qualche pregiudizialità tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo e quella introdotta dalla Giuliani dinnanzi al Tribunale di Milano, posto che in quel giudizio la Argon non aveva proposto domanda riconvenzionale e la Giuliani aveva concluso chiedendo la compensazione del proprio credito da risarcimento danni con il credito della Argon, da accertarsi all’esito del passaggio in giudicato di entrambe le sentenze.

1.4. Per la cassazione di questa decisione ha proposto ricorso Giuliani s.p.a. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria;

l’intimata non ha svolto attività difensiva.

1.5. La trattazione del ricorso è stata fissata per l’udienza del 10 febbraio 2009, all’esito della quale il Collegio, recependo la richiesta formulata dalla ricorrente, disponeva il rinvio a nuovo ruolo per la eventuale trattazione congiunta con il ricorso iscritto al R.G. n. 15562 del 2006, pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto questioni relative al medesimo contratto cui si riferiva il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

2. Ricorso n. 15562 del 2006.

2.1. Con citazione notificata il 2 9 luglio 1993, la Giuliani s.r.l., venditrice in (OMISSIS) dei prodotti Argon per serigrafia acquistati prima da Argon Italica s.r.l., poi dalla Stork Argon s.r.l. e infine dalla Argon s.r.l., conveniva in giudizio Argon s.r.l. dinnanzi al Tribunale di Milano, assumendo che con la stessa intercorreva il medesimo contratto di concessione di vendita in esclusiva stipulato il (OMISSIS) con Argon Italia s.r.l., che l’esclusiva era stata violata e che ciò costituiva inadempimento della concedente. Chiedeva quindi la condanna di Argon s.r.l. a ricevere in restituzione i prodotti Argon già acquistati, a restituirne il prezzo e a risarcire il danno, con compensazione con quanto eventualmente da essa dovuto per pregresse forniture non pagate.

Si costituiva Argon s.r.l., dichiarando la propria estraneità alla vicenda, sul rilievo che non era mai subentrata nel contratto e che, non essendo vincolata da alcuna esclusiva, aveva lecitamente cessato la fornitura all’attrice affidando la distribuzione dei propri prodotti ad altra ditta. Faceva presente che, separatamente, aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dei prodotti forniti alla Giuliani e da questa non pagati.

Espletate le prove orali, il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 17 aprile 2002, dichiarava Argon s.r.l. inadempiente e la condannava al risarcimento dei danni in favore di Giuliani s.r.l., liquidati in L. 350.000.000.

2.2. Proponeva appello la Lechler s.p.a., società in cui era confluita per fusione la Argon s.r.l.; resisteva la Giuliani s.r.l.

Nel frattempo, il Tribunale di Lodi aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Giuliani s.r.l., e tale sentenza era stata confermata dalla Corte d’appello di Milano.

2.3. Con sentenza depositata il 30 marzo 2005, la Corte d’appello di Milano accoglieva il gravame e rigettava le domande tutte proposte dalla Giuliani s.r.l..

La Corte riteneva non provato il fatto costitutivo del diritto fatto valere dalla Giuliani s.r.l. (diritto al risarcimento dei danni da inadempimento), e cioè che tra l’attrice e Argon s.r.l. fosse intercorso il contratto di concessione di vendita già intercorrente con Argon Italia s.r.l., mentre il Tribunale di Milano aveva ritenuto provato tale elemento costitutivo sul rilievo che fra Stork Argon e Argon dovesse considerarsi intervenuto il subentro nel contratto con le medesime caratteristiche di quello determinato dalla pacifica fusione di Argon Italia s.r.l. nella Stork Argon s.r.l. Accertato il subentro, il Tribunale aveva quindi ritenuto provato l’inadempimento di Argon s.r.l. al contratto (OMISSIS), avendo questa concesso la distribuzione dei prodotti Argon per la zona (OMISSIS) alla Euroscreen s.r.l..

Ad avviso della Corte d’appello, questa motivazione non risultava corroborata da idonei riscontri probatori.

Dal rilievo che la Giuliani s.r.l. fosse fino al (OMISSIS) un’importante cliente di Argon s.r.l. e che tra le parti fosse in corso una rilevante, continuativa ed economicamente cospicua serie di contratti di compravendita di prodotti Argon, non poteva desumersi, secondo la Corte d’appello, che tra le parti sussistesse un vincolo contrattuale di concessione di vendita con esclusiva, quale quello stipulato nel (OMISSIS) tra Giuliani e Argon Italia s.r.l..

Secondo la Corte d’appello, infatti, non solo l’esclusiva mancava di qualsiasi supporto scritto e documentale, ma gli indizi al riguardo risultavano essere labili e di scarso contenuto probatorio, e dalle testimonianze raccolte emergeva una poco verosimile esclusiva solo unilaterale.

In proposito, la Corte territoriale rilevava che: a) il contratto di concessione era stato stipulato non da Argon s.r.l., ma dal diverso soggetto Argon Italia s.r.l.; b) in tale contratto poteva certamente considerarsi subentrata Stork Argon s.r.l. per effetto della fusione con Argon Italia s.r.l., ma non Argon s.r.l., non subentrata a Stork Argon per fusione o altro tipo di successione universale, non essendovi neanche elementi per affermare che fosse intervenuta una successione a titolo particolare, non avendo neanche la Giuliani dedotto una cessione del contratto (OMISSIS), cessione della quale comunque non vi era prova nè documentale nè orale in atti, stante le generiche e imprecise dichiarazioni dei testi; c) nessun elemento poteva desumersi dal mancato disconoscimento del documento contrattuale dell'(OMISSIS) da parte di Argon s.r.l., in quanto tale documento era stato sottoscritto da altra società e quindi Argon s.r.l. era rispetto ad esso un terzo, al quale non incombeva alcun onere di disconoscimento; d) non poteva ritenersi indizio di subentro della Argon s.r.l. nel contratto la lettera di Argon in data (OMISSIS), posto che in essa Argon comunicava alla Giuliani il suo subentro alla Stork Argon non nel contratto (OMISSIS) (contratto di concessione di vendita in esclusiva di tutti i prodotti Argon) e priva di riferimenti ad esso, ma soltanto nella fabbricazione e nella commercializzazione di inchiostri, e quindi, al più, nei rapporti di compravendita relativi a tali prodotti in corso tra Stork Argon s.r.l. e Giuliani s.r.l., sicchè detta comunicazione non poteva ritenersi ascrivibile in modo univoco al subentro di Argon s.r.l. nello specifico contratto di concessione di vendita (OMISSIS); e) nessun elemento di prova poteva desumersi altresì dalla lettera (OMISSIS), in quanto in essa la Giuliani non risultava definita, nè esplicitamente nè implicitamente, come distributrice in esclusiva di prodotti Argon Italia s.r.l., riservando ad essa la Argon s.r.l. la qualifica di collaboratore, pienamente compatibile anche con l’indiscussa qualità di cliente prioritario che certamente Giuliani rivestiva; f) compatibile con la rilevanza del cliente era anche la partecipazione di Argon s.r.l.

alle spese pubblicitarie della Giuliani s.r.l.; g) le dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio di primo grado non apportavano alcun elemento a sostegno della tesi dell’attrice, dal momento che nessun teste aveva potuto riferire che Argon s.r.l. fosse subentrata a Stork Argon s.r.l. per fusione o per altri fenomeni di successione a titolo universale; nè i testi avevano fatto riferimento alla cessione del contratto (OMISSIS), essendo emerse anzi diverse versioni e specificazioni della stessa portata del patto di esclusiva, provenienti per lo più da testi non del tutto informati delle vicende di causa per essere cessati dai loro impieghi o contemporaneamente o addirittura prima dell’asserito subentro di Argon s.r.l.; h) la circostanza che Giuliani s.r.l. fosse unica distributrice dei prodotti Argon, riferita da alcuni testi, era significativa unicamente del fatto che tra Argon s.r.l. e Giuliani s.r.l. si era perpetuata la medesima situazione di fatto prima in essere fra Giuliani s.r.l. e Argon Italia e Stork Argon s.r.l., e cioè di una situazione di fatto pienamente compatibile, dal punto di vista giuridico, anche soltanto con una serie di contratti di compravendita distinti e autonomi e non necessariamente implicante una concessione di vendita in esclusiva, nè il subentro di Argon s.r.l. negli obblighi giuridici nascenti dal contratto (OMISSIS).

In sostanza, secondo la Corte d’appello, l’attrice non aveva dato la prova del fatto costitutivo a base della sua domanda, e anzi vi erano in atti indizi contrari. In particolare, doveva ritenersi poco compatibile con la vigenza tra le parti del contratto del (OMISSIS) il fatto che sussistesse un altro contratto similare, di agenzia di vendita con esclusiva, per gli stessi prodotti e per la medesima zona con altro soggetto, recepito in atto sottoscritto anche da Argon nel (OMISSIS) (contratto nel quale Giuliani s.r.l.

veniva definita come cliente direzionale di Argon s.r.l.). Da tale rilievo, secondo la Corte, poteva desumersi un serio indizio non solo della mancanza di un atto scritto attestante il subentro di Argon nel contratto dell'(OMISSIS), ma addirittura del fatto che un simile subentro non vi fosse proprio stato, posto che il rapporto con l’altro contraente era disciplinato secondo le medesime caratteristiche di quello dell'(OMISSIS) e solo per l’altro soggetto e non per la Giuliani s.r.l. era stato formalizzato il subentro di Argon s.r.l. alla posizione di Argon Italia e Stork Argon s.r.l..

Esclusa quindi la prova del subentro di Argon s.r.l. nel contratto di concessione di vendita con esclusiva, prova il cui onere gravava sulla attrice che detta clausola aveva invocato, la Corte d’appello riteneva dovesse escludersi anche l’inadempimento di Argon s.r.l., con conseguente rigetto della domanda di risarcimento danni da inadempimento e delle altre domande fondate sulla premessa dell’inadempimento, quale il diritto alla restituzione dei prodotti Argon ancora giacenti presso l’attrice e la rifusione delle spese di custodia.

2.4. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Giuliani s.r.l. sulla base di tre motivi; l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ricorso n. 15930 del 2004.

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, con riferimento alla eccezione di litispendenza e/o continenza formulata come specifico motivo di appello, nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.;

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 112 cod. proc. civ.. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La ricorrente ricorda che, con specifico motivo contenuto nell’atto di appello, aveva censurato la sentenza del Tribunale di Lodi nella parte in cui aveva dichiarato la insussistenza di rapporti di litispendenza o di continenza tra la causa preventivamente instaurata presso il Tribunale di Milano e quella di opposizione a decreto ingiuntivo. E benchè il motivo fosse stato specificamente formulato e illustrato con dovizia di argomentazioni, la Corte d’appello di Milano aveva omesso sul punto qualsiasi pronuncia. Nè, sostiene la ricorrente, può ritenersi che l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui non sussiste alcun motivo di pregiudizialità necessaria o di opportunità per sospendere la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, integri una risposta al motivo di gravame concernente la proposta eccezione ex art. 39 cod. proc. civ.. La ricorrente conclude il motivo chiedendo alla Corte di pronunciare nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. sulla detta eccezione, rappresentando la necessità che una simile pronuncia venga comunque adottata prima della definizione del giudizio di appello sulla sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata nel giudizio preventivamente instaurato, e al tale proposito riproduce le argomentazioni sviluppate sul punto nell’atto di appello, sottolineando come nel giudizio preventivamente instaurato essa aveva chiesto che venisse escluso il suo obbligo di pagamento di una somma esattamente corrispondente a quella oggetto del decreto ingiuntivo opposto.

1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., relativamente al capo della sentenza che ha confermato la statuizione della decisione di primo grado circa la rinuncia di essa ricorrente alla domanda nel merito.

La società ricorrente, dopo aver ricordato i principi affermati da questa Corte in tema di presunzione di abbandono delle domande non ricomprese tra quelle specificamente formulate in sede di precisazione delle conclusioni, e dopo avere sottolineato che la valutazione del giudice del merito deve essere condotta avuto riguardo alla effettiva volontà delle parti, ricorda che, nel giudizio di primo grado, dopo aver chiesto la dichiarazione di litispendenza e/o continenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con quella già pendente dinnanzi al Tribunale di Milano, e dopo aver quindi sollecitato la dichiarazione di nullità del decreto opposto con conseguente pronuncia dei provvedimenti ex art. 39 cod. proc. civ., aveva chiesto, “in via subordinata nel merito e salvo gravame, rimettere il procedimento in istruttoria, ammettendo le prove testimoniali dedotte nel foglio da far parte integrante dell’udienza del 15.3.95”, testualmente riprodotte nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso. Di tale richiesta e della sua strumentalità alla contestazione nel merito della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto al fine di accertare se la relativa domanda fosse stata o no effettivamente rinunciata. Il Tribunale, pertanto, ove avesse escluso, come in effetti ha fatto, la sussistenza di un rapporto di litispendenza e/o di continenza tra le due cause, avrebbe dovuto rimettere la causa in istruttoria decidendo sulle istanze formulate non solo da essa ricorrente, ma anche dalla controparte. E ciò anche perchè il rigetto della eccezione preliminare di rito non era di per sè sufficiente a motivare il rigetto della opposizione e a confermare il decreto ingiuntivo, giacchè si doveva tenere conto delle contestazioni mosse con l’atto di opposizione, le quali richiedevano lo svolgimento della attività istruttoria specificamente indicata.

1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 relativamente alla presunta rinuncia da parte di essa ricorrente alla eccezione di incompetenza territoriale.

La motivazione con la quale la Corte d’appello ha ritenuto rinunciata l’eccezione sarebbe del tutto inappagante e contrastante con i principi desumibili dalla giurisprudenza di legittimità circa i limiti della presunzione di abbandono delle domande ed eccezioni non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni. La stessa Corte territoriale, del resto, ha dato atto che la questione era stata trattata nella comparsa conclusionale e tuttavia ha ritenuto che le considerazioni svolte nella conclusionale non potessero essere utili per accertare la effettiva volontà della parte, pur se detta trattazione non poteva avere altro significato che quello di mantenere ferma l’eccezione. Del resto, la stessa controparte aveva svolto le proprie difese ritenendo la detta eccezione formulata e ribadita in sede di conclusioni.

2. Ricorso n. 15562 del 2006.

2.1. Con il primo motivo, Giuliani s.r.l. deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e art. 1406 e segg. cod. civ.; nullità della sentenza impugnata e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ..

Le censure della ricorrente si appuntano, innanzitutto, sull’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui non vi sarebbe stata in atti la prova del subentro di Argon s.r.l. a Stork Argon s.r.l. a titolo particolare e neanche della cessione del contratto (OMISSIS), che, ad avviso della Corte d’appello, non sarebbe neanche stata dedotta da essa ricorrente. Al contrario, una rilevante parte della comparsa conclusionale in primo grado era stata incentrata sulla cessione del contratto.

Quanto alla questione del subentro nel contratto (OMISSIS), ritenuto provato dal Tribunale perchè sostanzialmente ammesso da Argon s.r.l., ed escluso invece dalla Corte d’appello, la ricorrente rileva che quest’ultima avrebbe errato nell’apprezzare il contenuto della lettera (OMISSIS) proveniente da Argon s.r.l. e contenente affermazioni di valore chiaramente confessorio circa l’intervenuto subentro o successione a titolo particolare di Argon s.r.l. nei rapporti contrattuali della Stork Argon s.r.l. Gli ordini ai quali la lettera faceva riferimento, puntualmente evasi da Argon s.r.l., traevano origine proprio dal contratto (OMISSIS), sicchè la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere che, nel caso di specie, si sia verificata una cessione di fatto del contratto già in essere con Stork Argon s.r.l., come del resto confermato da numerosi testimoni. In ogni caso, posto che il negozio di cessione del contratto non richiede forme particolari e che il consenso del contraente ceduto può essere successivo e tacito, nel caso di specie, per avere le parti dato esecuzione alle obbligazioni scaturenti dal contratto (OMISSIS), la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere intervenuta una successione a titolo particolare in quel contratto, per effetto della cessione dello stesso, con conseguente subentro di Argon s.r.l. in tutte le obbligazioni da quel contratto previste.

Un indizio in tal senso era desumibile anche dalla comparsa conclusionale in primo grado di Argon s.r.l., nella quale si affermava: “vero è che con tutta evidenza la Argon s.r.l. acquisì nel (OMISSIS) il diritto di utilizzo del marchio del Know-how di produzione di un settore specifico della Stork, probabilmente assumendone anche i crediti in riscossione”. In sostanza, si assumeva l’intervenuta cessione non di un ramno di azienda, ma del marchio Argon, con la conseguenza che tutti i prodotti con tale marchio continuavano ad essere distribuiti da Giuliani s.r.l. con le modalità precedentemente in atto, come stabilite dal contratto (OMISSIS).

Sussisterebbe quindi il denunciato vizio di motivazione, giacchè la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente valutato le prove documentali nè le risultanze della prova testimoniale.

Sotto il primo profilo, la ricorrente richiama i documenti dai quali emergeva che il contratto di concessione di vendita era proseguito anche con Argon s.r.l. (lettera del (OMISSIS)), avendo essa ricorrente proseguito nella distribuzione dei prodotti a marchio Argon; che tutti gli ordini in corso effettuati da essa ricorrente erano stati evasi da Argon s.r.l.;

che il rapporto era strutturato secondo le medesime modalità previste dal contratto (OMISSIS); che Argon s.r.l. aveva addirittura incassato i pagamenti effettuati da Giuliani per fatture emesse da Stork Argon in relazione all’acquisto continuativo di prodotti Argon; che anche i pagamenti erano avvenuti con le medesime modalità; che Argon s.r.l. aveva continuato a contribuire alle spese per pubblicità sostenute da essa ricorrente ; che nella zona in cui operava essa ricorrente, Argon s.r.l. non aveva mai commercializzato direttamente i prodotti a marchio Argon, avvenendo la commercializzazione attraverso la Giuliani s.r.l., che operava secondo i prezzi stabiliti da Argon s.r.l..

Quanto alla prova testimoniale, la ricorrente rileva che alcuni testi, e in particolare C.F. e A.L., rispettivamente direttore vendite di Argon Italia s.r.l. e poi di Argon s.r.l. e responsabile tecnico delle tre società succedutesi, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, avevano univocamente riferito che unica distributrice dei prodotti Argon per l'(OMISSIS) era Giuliani s.r.l. Il primo teste, inoltre, aveva confermato sia il subentro, a far data dal (OMISSIS) alla Stork Argon Inks s.r.l. della Argon s.r.l., sia l’esistenza della esclusiva dei prodotti Argon in favore di Giuliani s.r.l., essendo il rapporto proseguito, almeno fino al (OMISSIS) – data di cessazione del teste dall’incarico – con le stesse modalità attuate in precedenza. Analogamente, il teste A. aveva confermato la continuazione del rapporto di distribuzione dei prodotti Argon e il permanere delle medesime condizioni e modalità.

A fronte di tali specifiche deposizioni testimoniali, la Corte d’appello ha invece affermato che le risultanze della prova orale non erano significative, sminuendone il valore con argomentazioni errate, illogiche e contraddittorie, giacchè i testi erano perfettamente a conoscenza dei fatti di causa. In tale situazione, era onere di Argon s.r.l. fornire elementi contrari a quelli offerti da essa ricorrente;

ma ciò non era avvenuto. Da ciò, il vizio motivazionale della impugnata sentenza.

Con riferimento, poi, all’affermazione secondo cui la lettera del (OMISSIS) poteva al più dimostrare un subentro di Argon s.r.l.

a Stork Argon s.r.l. nella fabbricazione e commercializzazione di inchiostri e non anche a tutta la gamma di prodotti Argon, la ricorrente rileva che dalla documentazione in atti emergeva come Giuliani s.r.l. avesse sempre distribuito i prodotti Argon senza eccezioni di sorta.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, anche in relazione all’esame delle risultanze probatorie del giudizio; violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento all’art. 115 cod. proc. civ..

La censura si riferisce alle valutazioni espresse nella sentenza impugnata in ordine alla qualificazione del rapporto in atto tra le parti nel (OMISSIS). Si evidenzia, innanzitutto, che la Corte d’appello, da un lato, ha dato atto del fatto che tale rapporto era rilevante economicamente, continuativo e in atto da anni, e che Giuliani vendeva regolarmente i prodotti Argon con prezzi e sconti predeterminati; dall’altro, nel sintetizzare la valutazione della prova testimoniale, ha affermato che la situazione rilevata era compatibile, dal punto di vista giuridico, anche con una serie di rapporti di compravendita distinti e autonomi e non necessariamente implicanti una concessione di vendita in esclusiva. Siffatte affermazioni sarebbero all’evidenza contraddittorie.

Peraltro, gli elementi evidenziati dalla stessa Corte d’appello avrebbero dovuto indurla a qualificare il rapporto come una concessione di vendita, le cui caratteristiche sono la continuatività, l’obbligo per il concessionario di mantenere l’assortimento della merce e di effettuare forme di pubblicità concordate, l’obbligo di rivendita dei prodotti nella zona oggetto del contratto ai prezzi di listino imposti dal concedente: elementi, questi, tutti sussistenti nel caso di specie, e già previsti nel contratto del (OMISSIS). Dalla prova testimoniale, del resto, era emersa chiaramente e univocamente l’esistenza di un rapporto di esclusiva sin dall’inizio del rapporto. In tale contesto, la circostanza valorizzata dalla Corte d’appello per negare l’esistenza dell’esclusiva, consistente nella contemporanea attività di un agente della Argon s.r.l. nella persona di G.F., figlio dell’amministratore della società attrice, sarebbe priva di rilievo, essendo stato dimostrato che tale contratto di agenzia non solo era stato concordato ma in realtà aveva dato luogo ad attività del tutto sporadiche. Anzi, proprio il fatto che tra G. F. e Stork Argon s.r.l. vi era un contratto e che tale contratto era stato rinnovato, alle medesime condizioni, da Argon s.r.l. in data (OMISSIS), dimostrava la continuità di rapporti tra le società Argon. In ogni caso, il fatturato prodotto da G.F. era assolutamente irrisorio a fronte del rilevante fatturato, progressivamente più ampio, scaturito dallo svolgimento dell’attività di distribuzione in esclusiva da parte di essa ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, anche in relazione all’esame delle risultanze probatorie del giudizio; violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento all’art. 115 cod. proc. civ. e art. 1569 cod. civ.; nullità della sentenza impugnata e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ..

Con tale censura la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia escluso qualsiasi inadempimento della Argon s.r.l.

nella rottura senza preavviso di un rapporto che si era sviluppato con continuità e con le caratteristiche della concessione di vendita. In particolare, la Corte d’appello avrebbe incentrato la propria valutazione sulla questione della esistenza o meno della clausola di esclusiva, ma avrebbe omesso di considerare le concrete modalità di svolgimento del rapporto e il fatto che l’inadempimento lamentato con l’atto di citazione consisteva nella improvvisa e repentina interruzione del rapporto in essere da parte di Argon s.r.l..

Infatti, sostiene la ricorrente, ammesso e non concesso che la clausola di esclusiva non esistesse, la Corte avrebbe comunque dovuto analizzare le modalità di interruzione del rapporto, avvenute in violazione del principio della buona fede contrattuale, che avrebbe dovuto essere accertata dal giudice di merito a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di esclusiva; e sul punto la motivazione della sentenza impugnata era del tutto carente.

In sostanza, ad avviso della ricorrente, ove la Corte d’appello avesse considerato le caratteristiche del rapporto, assai simili a quelle di un contratto di somministrazione, al quale la concessione di vendita viene assimilato, avrebbe dovuto comunque riconoscere l’esistenza dell’obbligo di un congruo preavviso (art. 1569 cod. civ.) e quindi valutare in termini di illegittimità il recesso posto in essere immotivatamente e immediatamente da Argon s.r.l..

Del resto, il semplice esame della documentazione in atti avrebbe dovuto consentire di apprezzare la rilevanza dell’attività di essa ricorrente in favore di Argon, essendo in proposito sufficiente considerare gli importi degli introiti, progressivamente crescenti, che detta attività aveva arrecato nel tempo alle società concedenti. In sintesi, Giuliani s.r.l. non era un semplice cliente per Argon, ma un vero e proprio collaboratore; e tale era stata considerata dalla stessa Argon s.r.l. in comunicazioni del (OMISSIS), e correttamente ritenuta dal Tribunale con la sentenza di primo grado.

2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, anche in relazione all’esame delle risultanze probatorie del giudizio; violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento all’art. 115 cod. proc. civ.; nullità della sentenza impugnata e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ..

La censura si riferisce al fatto che la Corte d’appello, avendo ritenuto insussistente l’inadempimento di Argon s.r.l., ha affermato che la domanda di risarcimento danni dovesse essere di conseguenza respinta, cosi come le altre domande proposte.

La motivazione della sentenza sul punto sarebbe approssimativa e si fonderebbe sull’omessa considerazione del fatto che nel corso del giudizio era stato dimostrato come la risoluzione del contratto di concessione di vendita, senza alcun preavviso, aveva provocato ad essa ricorrente un ingentissimo danno. In proposito, la ricorrente rileva che il proprio fatturato negli anni (OMISSIS) era stato crescente e anche significativamente e che, invece, dopo la interruzione del rapporto con Argon, il fatturato stesso aveva avuto una sensibile riduzione e non aveva ancora dopo anni raggiunto i livelli del 1992. Ai danni derivanti dalla interruzione del rapporto dovevano poi sommarsi quelli specificamente conseguenti alla mancanza di preavviso e alla necessità di custodire le merci fornite da Argon e non più utilizzabili per la vendita perchè non risultava più garantito il riassorbimento dei prodotti.

3. I due ricorsi vanno riuniti.

Trova, infatti, applicazione il principio per cui “la riunione delle impugnazioni, obbligatoria ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. ove investano la stessa sentenza, può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro diverse sentenze pronunciate fra le medesime parti, in relazione a ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia; ed invero dalle disposizioni del codice di rito prescriventi l’obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, di procedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamente ritenute dal legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta (art. 335 cod. proc. civ. e art. 151 disp. att. cod. proc. civ.), è desumibile un principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto” (Cass., n. 16405 del 2008).

Nel caso di specie, il contenuto delle sentenze impugnate e i motivi di ricorso – e in particolare la deduzione di un rapporto di continenza se non addirittura di litispendenza tra i due giudizi, oggetto di uno specifico motivo di ricorso – rendono evidente la sussistenza di ragioni di connessione che impongono la riunione dei giudizi.

4. Ragioni di ordine logico impongono di procedere in via prioritaria all’esame del secondo ricorso, relativo al giudizio preventivamente instaurato dalla odierna ricorrente.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Sussiste, invero, ad avviso del Collegio, la denunciata contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata sul punto decisivo della ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti successivamente al (OMISSIS), successivamente, cioè, al momento del subentro di Argon s.r.l. alla precedente titolare del rapporto di concessione di vendita con patto di esclusiva Stork Argon Inks s.r.l..

La Corte d’appello ha in proposito ritenuto che la Giuliani s.r.l.

non avesse fornito la prova che la Argon s.r.l. fosse subentrata nel contratto del (OMISSIS) e che quindi, nel (OMISSIS), fosse vincolata dalla clausola di esclusiva che assisteva il predetto contratto; ha ritenuto cioè che la appellata non avesse dato “sufficiente prova del contratto in essere tra le parti, della vigenza della clausola di esclusiva e quindi dell’inadempimento della Argon s.r.l.”. A tale conclusione la Corte d’appello è giunta sulla base della ricognizione delle risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali; risultanze che, da un lato, consentivano di affermare che non era in discussione, ed anzi era pacifico, “che la Giuliani s.r.l. fosse, fino al (OMISSIS), un importante cliente della Argon s.r.l., tanto da essere annoverata tra i “clienti direzionali”, e che fra queste parti fosse in corso, da diversi anni, una rilevante, continuativa ed economicamente cospicua serie di contratti di compravendita di prodotti Argon”; dall’altro, non imponevano invece di ritenere che la circostanza che la Argon s.r.l.

“vendesse regolarmente e sistematicamente prodotti Argon alla Giuliani s.r.l. e che questa nella zona della (OMISSIS) rivendesse regolarmente e sistematicamente tali prodotti con prezzi e sconti predeterminati” valesse a “dimostrare l’obbligatorietà contrattuale di tali condotte, e cioè che nell’anno (OMISSIS), fra le stesse parti, vigesse il contratto di concessione di vendita – con esclusiva stipulato il lontano (OMISSIS) tra Giuliani s.r.l. e Argon Italia s.r.l.”.

dell’esaminare le varie risultanze istruttorie, peraltro, la Corte d’appello ha preso in considerazione la lettera del (OMISSIS) inviata da Argon s.r.l. a Giuliani s.r.l., nella quale la prima si rivolgeva alla seconda pregandola di “prendere nota che a far data dal (OMISSIS) la nostra società subentrerà alla Stork Argon Inks s.r.l. nella fabbricazione e commercio di inchiostri e pertanto gli ordini in corso alla data di cui sopra saranno evasi dalla scrivente. Tutti gli ordini, documenti e corrispondenza dovranno essere inviati al solito indirizzo … . Rimangono invariati indirizzo, numero di telefono, fax (e banca d’appoggio)”. La Corte d’appello ha ritenuto che tale comunicazione non costituisse “indizio di subentro della Argon s.r.l. nel contratto in questione”, e ha valorizzato in tal senso la circostanza che il subentro, secondo quanto esplicitato nella lettera in questione, fosse limitato solo alla fabbricazione e al commercio di inchiostri.

Sotto altro profilo, la Corte d’appello ha poi escluso che la successiva comunicazione del (OMISSIS), nella quale la Giuliani s.r.l. veniva definita come “collaboratore”, fosse significativa del subentro della Argon s.r.l. nel contratto di concessione di vendita con esclusiva del (OMISSIS), osservando che in quella comunicazione Giuliani s.r.l. non veniva qualificata come “distributrice esclusiva di prodotti Argon Italia s.r.l.”, e che l’espressione “collaboratore” era perfettamente compatibile con l’indiscussa qualità di “cliente prioritario” della società (OMISSIS).

In proposito, osserva il Collegio che la motivazione in base alla quale la Corte d’appello ha ritenuto i richiamati documenti inidonei a suffragare la tesi della ricorrente che Argon s.r.l. fosse subentrata nel contratto di concessione di vendita con esclusiva del (OMISSIS), appare contraddittoria per diversi aspetti. In primo luogo, in quanto, atteso che il rapporto tra Argon s.r.l. e Giuliani s.r.l.

si è protratto, sulla base della comunicazione del (OMISSIS) per circa due anni, il rilievo secondo cui il subentro sarebbe avvenuto solo con riferimento agli inchiostri non appare di per sè significativo, ove disgiunto, come nella specie, da qualsiasi riferimento al contenuto delle prestazioni che si sono susseguite tra il (OMISSIS) e la cessazione del rapporto tra le parti. Il che avrebbe consentito alla Corte d’appello anche di verificare se, nel contesto del documento richiamato, il riferimento agli ordini in corso, senza ulteriori specificazioni, fosse necessariamente limitato alle forniture di inchiostro e non operasse invece in relazione a tutte i precedenti materiali.

Il rilievo, invero, avrebbe potuto avere una qualche valenza al fine di escludere che l’esplicito riferimento contenuto nella lettera del (OMISSIS) alla esecuzione degli ordini in corso avesse una portata riduttiva, ove fosse stato accertato che detti ordini avevano ad oggetto solo ed esclusivamente la fornitura di inchiostri e solo se fosse stato dimostrato che i singoli contratti successivamente conclusi avessero ad oggetto esclusivamente inchiostri e non anche altri materiali a marchio Argon, acquisito da Argon s.r.l. come dedotto dalla ricorrente. Nè la Corte d’appello ha preso in considerazione l’ipotesi che la suddetta lettera comunicasse l’avvenuta cessione del contratto in corso tra Stork Argon Inks s.r.l. e Giuliani ad Argon s.r.l., quanto meno limitatamente agli inchiostri; cessione che dalla stessa sentenza impugnata emerge essere stata chiaramente accettata da Giuliani s.r.l., non necessitando la stessa di forme particolari.

Ed ancora, non può non riscontrarsi la denunciata contraddittorietà della motivazione che, da un lato, descrive il rapporto proseguito dopo il (OMISSIS), come “una rilevante, continuativa ed economicamente cospicua serie di contratti di compravendita di prodotti Argon” e, dall’altro, esclude che detta serie continuativa di rapporti, sviluppatasi con le medesime modalità di cui al contratto del (OMISSIS), si identificasse nel medesimo contratto di concessione di vendita, nel quale, con lettera del settembre 1991, Argon s.r.l. aveva comunicato a Giuliani s.r.l. di essere subentrato, ancorchè limitatamente alla fabbricazione e commercializzazione degli inchiostri (ma sulla rilevanza di tale limitazione, valgono i rilievi svolti in precedenza). In tal modo, invero, la Corte d’appello non ha tenuto presente quanto nella giurisprudenza di legittimità si è affermato in ordine alla concessione di vendita, la quale consiste in un “contratto innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto – quadro o contratto normativo, dal quale deriva l’obbligo di stipulare singoli contratti di compravendita ovvero l’obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell’accordo iniziale” (Cass., n. 1469 del 1999; Cass., n. 13569 del 2009). In particolare, emerge evidente la contraddittorietà della motivazione laddove, in presenza di un accertato svolgimento del rapporto con le indicate caratteristiche (“rilevante, continuativa ed economicamente cospicua serie di contratti di compravendita”) e di una lettera con la quale la Argon s.r.l. comunicava il proprio subentro alla Stork Argon Inks s.r.l. nella fabbricazione e commercializzazione degli inchiostri a marchio Argon e negli ordini in corso alla data del (OMISSIS), e a fronte della esplicita qualificazione della Giuliani come “collaboratore” di Argon s.r.l., la Corte d’appello ha ritenuto che il rapporto tra le parti fosse qualificabile come una serie di contratti di vendita piuttosto che come esecuzione di un contratto di concessione di vendita.

Del resto, che il rapporto tra le parti fosse proseguito con le medesime modalità risulta dalla stessa sentenza impugnata, laddove si da atto delle risultanze delle deposizioni testimoniali in tal senso, anche se le stesse sono state ricostruite come compatibili con “anche soltanto con una serie di rapporti di compravendita distinti ed autonomi e non necessariamente implicante una concessione di vendita in esclusiva ed il subentro della Argon s.r.l. negli obblighi giuridici nascenti dal contratto (OMISSIS) stipulato dalla Giuliani s.r.l. con altro e distinto soggetto giuridico”.

Sulla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti successivamente al (OMISSIS) la motivazione della sentenza impugnata presenta dunque l’evidenziata contraddittorietà, che impone la cassazione della sentenza e un nuovo esame della controversia. Il rilevato vizio di motivazione assorbe anche la valutazione della Corte d’appello in ordine alla questione della prova della sussistenza della esclusiva tra Argon s.r.l. e Giuliani s.r.l., essendo evidente che anche tale circostanza dovrà essere nuovamente valutata all’esito della rinnovata valutazione in ordine alla qualificazione del detto rapporto.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe poi gli altri motivi.

La sentenza della Corte d’appello di Milano n. 837 del 2005 va quindi cassata, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d’appello.

6. Venendo ora all’esame del ricorso avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello di Milano nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Collegio ritiene che sia fondato il primo motivo di ricorso.

Dalla sentenza impugnata (n. 1520 del 2003), emerge infatti chiaramente che la questione della litispendenza e/o continenza tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo e quella di risarcimento danni da inadempimento introdotta da Giuliani s.r.l. era stata espressamente dedotta con specifico motivo di impugnazione. Risulta altresì chiaramente che la Corte d’appello ha omesso in proposito ogni pronuncia, come puntualmente sostenuto dalla ricorrente.

In proposito, appare opportuno precisare che la situazione rappresentata dalla ricorrente nei precedenti gradi di merito va qualificata come di “continenza”, trovando applicazione il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui “sussiste continenza di cause, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 2, tra la domanda del venditore in via monitoria di condanna del compratore al pagamento del prezzo e quella preventivamente proposta in via ordinaria davanti ad un diverso giudice avente ad oggetto la domanda del compratore di risoluzione del contratto di compravendita e di risarcimento dei danni scaturendo le opposte domande dal medesimo rapporto contrattuale” (Cass., n. 5837 del 2001; Cass., S.U., n. 10011 del 2001; Cass., n. 5267 del 2000; Cass., n. 14078 del 2005).

Si deve poi aggiungere che l’intervenuto accoglimento del ricorso avverso e la conseguente cassazione della sentenza resa nel giudizio preventivamente instaurato (giudizio di danni proposto da Giuliani s.r.l.) rende rilevante e proponibile la questione di continenza prospettata dalla appellante Giuliani sin dall’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, disattesa dal Tribunale di Lodi, riproposta dinnanzi alla Corte d’appello di Milano, e da questa non esaminata.

Invero, caducata la sentenza resa nel giudizio contenente, la Corte d’appello potrà procedere ad esaminate in unico giudizio entrambe le controversie.

Il primo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 1520 del 2003 va quindi accolto, con assorbimento degli altri motivi e con cassazione della sentenza impugnata. Anche in questo caso, la cassazione va disposta con rinvio alla medesima Corte d’appello di Milano, diversa sezione, alla quale è demandata altresi la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso n. 15562 del 2006, assorbiti gli altri; accoglie il primo motivo del ricorso n. 15930 del 2004, assorbiti gli altri; cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, a diversa sezione della Corte d’appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010

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