Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17528 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.14/07/2017),  n. 17528

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15338-2015 proposto da:

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

LIBIA 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GALIENA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO CAMPESAN, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 94, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE

CARDILLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANCARLO MORO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 177/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/04/2015 R.G.N. 719/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il ricetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GALIENA;

udito l’Avvocato RAFFAELE CARDILLI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con reclamo depositato il 3.11.14, B.F. impugnava la sentenza n. 280/14 del Tribunale di Rovigo con cui venne respinta l’opposizione all’ordinanza del 14.11.13 contenente il rigetto della sua domanda diretta all’annullamento del licenziamento intimatole il 19.2.13 dalla società Serenissima Ristorazione s.p.a., subentrante in appalto di ristorazione ad altra società (Sodexo s.p.a.), per mancato superamento della prova.

Resisteva la società.

Con sentenza depositata il 18 aprile 2015, la Corte d’appello di Venezia accoglieva il reclamo, annullando il licenziamento, e per l’effetto condannando la società alla reintegra nel posto di lavoro della B. ed al risarcimento del danno commisurato a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali. Riteneva la Corte illegittimo e comunque indeterminato il patto di prova de quo, illegittimo il relativo licenziamento, ed applicabile, per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la tutela reintegratoria L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 6, come novellato dalla L. n. 92 del 2012.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la s.p.a. Serenissima Ristorazione, affidato a tre motivi.

Resiste la B. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del c.c.n.l. turismo pubblici esercizi, capo XIV protocollo appalti – cambi di gestione.

Lamenta che la sentenza impugnata interpretò erroneamente la disciplina contrattuale collettiva applicabile al caso di specie, ritenendo che essa imponeva, anche per il personale con funzioni di direzione esecutiva e di elevata professionalità, l’assunzione da parte della società subentrante senza patto di prova, o in alternativa prevedeva la possibilità di non assumere affatto tale personale.

Il motivo è infondato. Come dedotto dalla stessa ricorrente, l’art. 349, comma 1 del C.C.N.L. 2003 (art. 335 del c.c.n.l. 2010), stabilisce: “La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno 3 mesi sui libri paga e matricola della gestione uscente, riferiti all’unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell’impianto nonchè dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale nei confronti di altri lavoratori”.

Il C.C.N.L. 2003, art. 352, (C.C.N.L. 2010, art. 338) prevede: “Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di legge vigenti (nulla osta per l’avviamento al lavoro, libretto sanitario, etc.) ed i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno “ex novo”, senza l’effettuazione del periodo di prova per il personale ai cui al precedente art. 349, comma 1 (art. 335), per il quale peraltro l’azienda uscente è esonerata dall’obbligo del preavviso di cui agli artt. 176 e 177 (186 e 187) del presente contratto. Qualora tali condizioni non sussistessero, la Gestione subentrante ne darà tempestiva comunicazione agli interessati ed alle organizzazioni sindacali ai fini delle possibili regolarizzazioni delle posizioni entro il termine di trenta giorni”.

La disciplina collettiva risulta chiara nel prevedere la possibilità di non assunzione del personale con funzioni di direzione esecutiva, ma che quest’ultimo, una volta decisane l’assunzione, non è soggetto all’effettuazione del periodo di prova, considerato il rinvio di carattere generale a tutto il personale di cui al precedente art. 349, comma 1 (art. 335), all’interno del quale non vi sono argomenti per sostenere che per il personale con funzioni direttive sia prevista, in contrasto col tenore letterale dell’art. 352 (poi 338), la possibilità di assunzione in prova.

La tesi della società, secondo cui l’eventuale assunzione del personale con funzioni di direzione esecutiva non trova quindi fonte nella contrattazione collettiva bensì in “fonti diverse” (non meglio specificate), ivi compresa “la contrattazione sindacale ed individuale”, non può essere seguita. La tesi si fonderebbe sulla incomprensibile possibilità di non assumere ed al contempo di assumere al di fuori della disciplina contrattuale collettiva che regolamenta la fattispecie.

La ricorrente invoca al riguardo un verbale di accordo sindacale, in tesi del 28.1.13, che tuttavia, in contrasto col principio di autosufficienza, la società non produce nè riproduce in ricorso, neppure specificandone adeguatamente il contenuto.

Occorre del resto osservare che la lettera di assunzione prevede un periodo di prova conforme a quanto previsto dal c.c.n.l. per i lavoratori inquadrati nel 3^ livello, richiamando dunque il c.c.n.l..

A ciò deve aggiungersi che questa S.C. ha recentemente affermato che nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l’interesse di entrambe le parti a sperimentarne la convenienza, sicchè è illegittimamente stipulato ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni, ancorchè diversamente denominate, e per un congruo lasso di tempo, a favore dello stesso datore di lavoro o di un precedente datore di lavoro-appaltatore, titolare del medesimo appalto (Cass. 1.9.2015 n. 17371).

2. – Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2096 c.c..

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente generico il patto di prova di cui alla lettera di assunzione, che invece faceva esplicito riferimento al periodo di prova stabilito per i lavoratori inquadrati nel 3^ livello dal c.c.n.l. di categoria.

Il motivo, sotto questo specifico profilo, è teoricamente fondato (da ultimo Cass. n. 665/15), ma recessivo rispetto al primo motivo, ove è chiarito che la società non poteva, nel caso in esame, assumere in prova.

3. – Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 come novellato dalla L. n. 92 del 2012. Lamenta che la sentenza impugnata accordò la tutela reintegratoria sull’erroneo presupposto che il licenziamento era stato intimato per iscritto ma senza motivazione, e dunque in assenza del fatto giustificativo del licenziamento (non ravvisabile, secondo la sentenza impugnata, nel mancato superamento di un inesistente patto di prova).

Lamenta che nella specie il patto di prova era stato stipulato, sicchè al più poteva ritenersi avere errato la società in ordine all’interpretazione della disciplina collettiva, ma non già insussistente il fatto giustificativo del licenziamento. Lamenta inoltre l’eccessività della misura risarcitoria, quantificata dalla corte di merito in dodici mensilità, laddove appariva più congrua, anche considerata la brevissima durata del rapporto, la misura minima di sei mensilità.

3.1 – Il motivo è infondato. Non può infatti ritenersi fatto giustificativo del licenziamento un patto di prova nullo, che ha costituito l’unica ragione (peraltro libera e non soggetta a motivazione, ai sensi dell’art. 2096 c.c.: cfr. da ultimo Cass. 18.1.2017 n. 1180) del recesso.

Il licenziamento per mancato superamento di una prova inesistente è un licenziamento totalmente privo di giusta causa o di giustificato motivo, e giustifica dunque la tutela reintegratoria prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come modificato dalla L. n. 92 del 2012 (Cass. 3.8.16 n. 16214).

Occorre infatti chiarire che l’art. 18, comma 7 novellato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, prevede la possibilità (“può altresì applicare la disciplina di cui al comma 4”) di reintegra (ed il connesso regime risarcitorio: tutte le retribuzioni sino ad un massimo di dodici) quando il giudice accerta la “manifesta insussistenza” del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma (tutela solo indennitaria, con un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità di retribuzione).

Nel caso di specie è evidente non solo la manifesta infondatezza del fatto obiettivo posto a base del licenziamento, quanto piuttosto la sua inesistenza: il mancato superamento di una prova insussistente rende irrimediabilmente (e manifestamente) insussistente la causale del recesso, divenendo irrilevante la materiale esistenza del patto. Nè, nella specie, sono state addotte dalla datrice di lavoro in sede giudiziale altre giustificazioni del licenziamento (su cui cfr. Cass. 10.8.16 n. 16896).

Deve in sostanza affermarsi che il principio “può altresì applicare” (di cui al comma 7 del novellato – dalla L. n. 92 del 2012, art. 18) deve interpretarsi nel senso che a fronte della inesistenza del fatto posto a base del licenziamento il giudice, tenuto conto degli elementi del caso concreto (nella specie la giuridica assenza di un patto di prova che non poteva essere stipulato in base al C.C.N.L., l’assenza di altre motivazioni poste a base del recesso, nella specie esclusivamente basate sulla libera recedibilità durante il periodo di prova), applica la reintegra, essendo evidente la differenza rispetto al caso in cui sia emerso che il fatto posto a fondamento del licenziamento esista ma non sia ritenuto concretare un g.m.o., con la conseguente tutela solo indennitaria. La giuridica inesistenza del fatto obiettivo presupposto (a base del licenziamento), valutate altresì le circostanze del caso concreto, esclude che la scelta sia rimessa alla discrezionalità del giudice (id est che a fronte della manifesta infondatezza del fatto il giudice decida liberamente se applicare la reintegra o la tutela indennitaria), trattandosi di ipotesi del tutto differenti.

3.2 – Il motivo deve essere pertanto rigettato, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata che ha erroneamente applicato l’art. 18, comma 6, novellato, riguardante invece le violazioni formali inerenti l’irrogazione del licenziamento, pur aggravato dal dedotto difetto di giustificazione del licenziamento.

Quanto alla misura dell’indennità deve osservarsi che il comma 4 del novellato art. 18 prevede che essa sia commisurata a tutte le retribuzioni dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, sino ad un massimo di dodici mensilità. Essendo nella specie il primo periodo di gran lunga superiore a dodici mesi, la sentenza impugnata che ha riconosciuto alla lavoratrice l’indennità commisurata al limite di 12 mensilità, risulta immune da vizi.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, pur dovendosi correggere, come sopra detto, la motivazione della sentenza impugnata in ordine all’applicabilità nella specie dell’art. 18, comma 7 e non 6, novellato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 marzo 2017

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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