Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17527 del 26/07/2010

Cassazione civile sez. II, 26/07/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 26/07/2010), n.17527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUTOSTRADE VALDOSTANE SPA, in persona del Vice Presidente e

Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato DI

RAIMONDO LUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASTROVITI FRANCESCA, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA nella sua qualità di

Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 299/2004 del GIUDICE DI PACE di AOSTA,

depositata il 20/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. TPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Antonio MANCINI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Luca DI RAIMONDO, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità per carenza di

interesse.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, che non risulta accettata.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse con condanna alle spese della ricorrente.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 700,00 Euro per onorari, oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010

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