Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17527 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 11/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17924/2009 proposto da:

A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato FRAZZINI

MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERGHINA Rosario giusto

mandato in atti;

– ricorrente –

contro

C.O.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MATTEO BOIARDO 17, presso lo studio

dell’avvocato MANCINI Ernesto, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROSSINI ENRICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1748/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/06/2008, R.G.N. 4206/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato ROSARIO ALBERGHINA;

udito l’Avvocato ERNESTO MANCINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.F. propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha rigettato il gravame proposto contro la sentenza di primo grado che la aveva condannata al pagamento della somma di Euro 1.596,38, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento per le lesioni subite dall’attrice C.G.O. a causa di un tentativo di aggressione.

La C. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione dell’art. 652 cod. proc. pen., la ricorrente invoca il vincolo derivante dal giudicato di assoluzione in sede penale “perchè il fatto non sussiste”.

2.1.- Il mezzo è infondato. Questa Corte ha affermato che, in virtù degli artt. 652 e 654 cod. proc. pen. vigente, il giudicato penale di condanna o di assoluzione (rispettivamente nell’ambito del giudizio civile di danni – nel caso dell’art. 652 cod. proc. pen. – e nell’ambito degli altri giudizi civili – nell’ipotesi di cui all’art. 654 cod. proc. pen.) ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato, ma non anche quando l’assoluzione sia determinata dal diverso accertamento della mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine all’uno o all’altro (Cass. 30 agosto 2004, n. 17401). Nella specie la sentenza penale di assoluzione è motivata sotto il profilo dell’assenza di prova certa ed univoca in ordine alla sussistenza degli episodi criminosi contestati, per cui non opera l’effetto preclusivo della sentenza penale nel giudizio civile, apparendo d’altro canto priva di qualsiasi fondamento la tesi della ricorrente, secondo la quale la regola applicata varrebbe soltanto nelle ipotesi regolate dall’art. 2054 cod. civ..

3.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione dell’artt. 185 cod. pen. e art. 2059 cod. civ., la ricorrente deduce che, essendo stato il reato escluso dal giudice penale, non avrebbe potuto essere liquidato il danno morale.

3.1.- Il secondo motivo è infondato. La ricorrente in sostanza assume che solo il giudice penale può accertare l’esistenza del reato ai fini del risarcimento del danno morale. Ma tale affermazione contrasta con il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il giudice civile – in difetto di giudicato” penale avente efficacia preclusiva – può valutare, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto- reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi (Cass., SS.UU. 18 novembre 2008, n. 27337).

4.- Con il terzo motivo la ricorrente prospetta plurimi vizi di motivazione della sentenza.

4.1.- Il terzo motivo è inammissibile in difetto dei momenti di sintesi prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ..

5.- Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, sembra dolersi della pronuncia di inammissibilità delle censure svolte in secondo grado riguardo all’ammontare delle spese liquidate dal primo giudice.

5.1.- Anche il quarto motivo è inammissibile, in difetto del quesito di diritto e del momento di sintesi previsti dall’art. 366-bis cod. proc. civ..

6.- Il ricorso va in conclusione rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.000,00 di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.000,00 di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA