Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17527 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 36025-2018 proposto da:

N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V. TRIONFALI 6551,

presso lo studio dell’avvocato MARIA GIOVANNA RUO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO BORSACCHI;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA

5, presso lo studio dell’avvocato S.D.M., che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BACCIO BACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2538/2017 della CORTE D’APPEILO di FIRENZE,

depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. N.S. con unico motivo ricorre per la cassazione della sentenza n. 2538 del 15 novembre 2017 con la quale la corte di appello di Firenze, rigettando l’impugnazione promossa, confermava la sentenza con cui il tribunale di Pisa aveva dichiarato il ricorrente padre naturale di P.C..

2. Il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 118c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 2.

La corte di merito aveva argomentato a sostegno della conferma dell’impugnata decisione dal carattere ingiustificato del rifiuto frapposto dal ricorrente all’esame ematologico-genetico oggetto della disposta c.t.u., apprezzando l’indicata condotta quale presunzione grave, precisa e concordante in difetto di tali caratteri e pure in presenza di un quadro indiziario di prova, altrimenti formatosi, del tutto insufficiente.

Non vi era nessun rapporto di genitorialità tra la madre del P. ed il N. e nessun rapporto tra il preteso padre ed il figlio. Il ricorso alla prova genetica avrebbe dovuto essere disposto solo dopo aver acquisito elementi di prova che dovevano fondare, almeno all’apparenza, l’azione promossa per scongiurare il pericolo di una consulenza tecnica meramente esplorativa. L’affermazione della corte di merito secondo la quale non vi sarebbe stata prova di una opposizione del N. alla c.t.u. – elemento che avrebbe ulteriormente sostenuto la mancanza di ogni giustificazione del rifiuto di sottoporsi alla prova ematica- sarebbe stata smentita dal fatto che la parte aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, trattandosi di atto difensivo di opposizione all’ingresso del mezzo istruttorio. Il controricorrente ha depositato memoria.

3. Il motivo di ricorso è. inammissibile.

3.1. “In tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della motivazione, nei limiti seguiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass. n. 1234 del 17/01/2019; Cass. n. 15219 del 05/07/2(107; Cass. n. 1216 del 23/01/2006; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 18 marzo 2003, n. 3983; Cass. n. 3974 del 19/03/2002).

La censura condotta dal ricorrente secondo il paradigma della violazione di legge è come tale, e per ciò stesso, inammissibile.

3.2. Il motivo si presta ad un giudizio di inammissibilità per un ulteriore profilo per il quale a venire in evidenza è, in effetti, una censura relativa al merito della decisione impugnata preclusa in sede di legittimità.

Ed, infatti, “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione” (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. n. 26110 del 30/12/2015; Cass. n. 8315 del 04/04/2013).

Il ricorrente contesta l’interpretazione offerta dalla sentenza della corte di appello quanto agli esiti delle espletate prove intese a definizione della fattispecie concreta, ed in tal modo invoca in modo inammissibile il paradigma della violazione di legge.

Resta la manifesta infondatezza della soluzione proposta e tanto nell’operata adesione da parte della corte di appello l’impugnata sentenza alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità per la quale: “Nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità naturale, il ritinto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda”(da ultimo n. 28886 del 08/11/2(119; in termini: Cass. n. 6025 del 25/03/2015).

4. Il ricorso è in via conclusivamente inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite secondo soccombenza come da dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente A.S. a rifondere a P.C. le spese di lite che liquida in Euro 5.100,00 complessivi di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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