Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17527 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 18/06/2021), n.17527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

C.G., rappresentata e difesa, giusta procura speciale

stesa a margine del controricorso, dall’Avv.to Giuseppe Buscaino,

che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’Avv.to Alessandro Piccioli, alla via Pietro Tacchini n.

7 in Roma;

– controricorrente –

avverso

la sentenza n. 6072, pronunciata dalla Commissione tributaria

regionale di Milano il 24.10.2014 e pubblicata il 20.11.2014;

ascoltata, in Camera di Consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Di Marzio Paolo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate notificava a C.G., esercente attività vivaistica, la cartella di pagamento n. 06820110028975 186, avente ad oggetto maggiore Irpef nella misura di Euro 46.334,00, oltre addizionale regionale ed accessori, in relazione all’anno 2006.

2. La contribuente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano contestandone, in primo luogo, la nullità per non avere avuto conoscenza del prodromico avviso di accertamento. Censurava, “in secondo luogo, nel merito, l’illegittimità della maggiore imposta accertata e motivata come disconoscimento del reddito agricolo, rideterminato come reddito commerciale” (sent. Ctr, p. 1). La Ctp rigettava il ricorso.

3. Avverso la decisione adottata dalla Ctp, la contribuente proponeva impugnazione innanzi alla Commissione tributaria regionale di Milano, rinnovando le proprie censure. La Ctr riteneva che la regolare notificazione del prodromico avviso di accertamento non fosse stata provata dall’Amministrazione finanziaria. Invero, non essendo stata rinvenuta la contribuente presso il domicilio da lei indicato nella dichiarazione dei redditi, il messo notificatore aveva provveduto ad alcuni degli adempimenti di legge, tra cui l’affissione nella Casa comunale, ma l’Ente impositore non aveva prodotto la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa inviata alla contribuente.

La Ctr esaminava quindi il merito della vicenda, ed osservava che l’attività vivaistica svolta dalla C. “è “essenzialmente” agricola, comportando, per la natura dei beni, interventi di tipo colturale… che, quando effettuati su prodotti acquistati da terzi, sono diretti allo sviluppo di un ciclo biologico”. L’Ufficio, al fine di affermare la natura commerciale e non agricola dell’attività svolta dalla contribuente, ha limitato “la propria analisi esclusivamente al dato della mera possibilità, rappresentata però come certezza, di una vendita immediata” dei prodotti acquistati da terzi, mentre “la contribuente documenta adeguatamente, con ampia produzione delle fatture di acquisto ed evidenziazioni sui registri di carico e scarico… il processo biologico al quale sono sottoposti i prodotti e la natura agricola dell’attività dell’azienda, di coltivazione del terreno e di produzione di piante e vegetali in serra” (sent. Ctr., p. 6). In conseguenza, la Ctr della Lombardia accoglieva l’originario ricorso proposto dalla contribuente ed annullava la cartella di pagamento impugnata.

4. Avverso la decisione adottata dalla Ctr di Milano ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a tre strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso C.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Mediante il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Amministrazione finanziaria censura la nullità della sentenza pronunciata dalla Ctr, in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57, perchè l’impugnato giudice del gravame ha ritenuto invalida la notificazione dell’avviso di accertamento alla contribuente in conseguenza della mancata produzione della cartolina informativa dell’avvenuto deposito dell’atto (c.d. cad), questione mai proposta dalla contribuente, che aveva lamentato soltanto il vizio della notificazione dell’avviso perchè effettuata in luogo diverso dalla propria residenza e, pertanto, pronunciando il giudice dell’appello extra petita.

2. Con il secondo strumento di impugnazione, anch’esso proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate contesta la nullità della impugnata decisione adottata dalla Ctr in conseguenza della violazione dell’art. 101 c.p.c., per avere il giudice dell’appello deciso la controversia sulla base di una questione esaminata d’ufficio, e senza istaurare sulla stessa il contraddittorio tra le parti.

3. Mediante il suo terzo motivo di ricorso, sempre introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Ente impositore critica la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione, da parte della Ctr, della disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per non avere rilevato l’inammissibilità delle contestazioni proposte dalla contribuente circa il merito dell’accertamento tributario, perchè proposte soltanto nel secondo grado del giudizio.

4. Mediante i suoi primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente sussistendo ragioni di conseguenzialità e connessione, l’Amministrazione finanziaria lamenta la nullità dell’impugnata sentenza, pronunciata dalla Ctr di Milano, perchè il giudice dell’appello avrebbe deciso al di fuori delle richieste delle parti, ritenendo invalida la notificazione del prodromico avviso di accertamento in conseguenza della mancata produzione della ricevuta di ritorno relativa alla comunicazione delll’avvenuto deposito, questione che non era mai stata proposta dalla contribuente. Inoltre, la Ctr ha emesso la riassunta pronuncia sollevando d’ufficio la questione, e senza avere previamente sollecitato il contraddittorio delle parti sul punto.

Risulta invero opportuno segnalare che la Ctr dà atto, nella sua pronuncia, che in primo grado “la contribuente proponeva tempestivo ricorso… deducendo… la nullità e/o l’inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento presupposto” (sent. Ctr, p. 1), per essere stata tentata la notifica presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi, ma non coincidente con la sua residenza anagrafica. In sede di giudizio di legittimità la contribuente ha replicato all’Amministrazione finanziaria di aver contestato, già nel suo ricorso introduttivo in primo grado, che “la notifica dell’atto giudiziario a mezzo del servizio potale si perfeziona – compiute tutte le prescritte formalità, quali per mero esempio l’invio del cosiddetto CAD – anche in caso di mancato ritiro…” (controric., p. 15 e 18). La stessa Ctr, del resto, chiarisce pure che la contribuente afferma “di non avere avuto assolutamente conoscenza dell’atto” (sent. Ctr. p. 3). La questione del mancato rispetto della disciplina legale di notificazione dell’avviso di accertamento, cui era conseguita la mancata conoscenza dell’atto, pertanto, è stata proposta dalla stessa contribuente con ampia formula sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. La questione non è stata in conseguenza rilevata d’ufficio dalla Ctr, e non vi era onere da parte di questa di provocare il contraddittorio delle parti sul punto.

Appare ancora opportuno ricordare che, in materia di notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., questa Corte ha avuto occasione di ribadire che “ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario”, Cass. sez. V, 11.11.2020, n. 25351. L’orientamento in esame ha quindi registrato anche l’adesione delle Sezioni Unite, le quali hanno da ultimo affermato che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art. 8 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”, Cass. SS.UU., 15.4.2021, n. 10012.

I primi due motivi di ricorso risultano pertanto infondati e devono essere respinti.

5. Con il suo terzo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate afferma la nullità della impugnata sentenza della Ctr, per non aver rilevato la inammissibilità delle censure proposte dalla contribuente circa il merito della pretesa tributaria, in quanto introdotte soltanto in sede di giudizio di secondo grado.

L’Affermazione dell’Amministrazione finanziaria risulta invero contraddetta dalla Ctr, la quale annota che già nel ricorso introduttivo, come si è in parte già anticipato, la contribuente aveva contestato, “nel merito, l’illegittimità della maggiore imposta accertata e motivata come disconoscimento del reddito agricolo, rideterminato come reddito commerciale, per difetto dei presupposti dell’accertamento analitico induttivo… e per insussistenza dei caratteri commerciali dell’attività agricola condotta. L’attività florovivaistica, quale quella svolta, è considerata agricola quando all’interno dei propri vivai è svolta attività di collocamento a dimora delle piante… ” (sent. Ctr, p. 1). Nel suo controricorso, in sede di giudizio di legittimità, proponendo rilievi cui l’Agenzia delle entrate non ha invero provveduto a replicare mediante memoria, inoltre, la contribuente ha trascritto i passaggi in cui già nel ricorso introduttivo in primo grado, e quindi nelle memorie depositate nel grado medesimo, aveva criticato specificamente, e con diffusione di argomenti, il merito dell’accertamento tributario.

Anche le censure proposte dall’Agenzia delle entrate mediante il suo terzo strumento di impugnazione, pertanto, risultano infondate, ed il motivo di ricorso deve essere rigettato.

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 5.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, esborsi per l’ammontare di Euro 200,00, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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