Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17527 del 14/07/2017

Cassazione civile, sez. lav., 14/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.14/07/2017),  n. 17527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15186-2015 proposto da:

B.T. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. SCHIAPPARELLI 11, presso lo studio dell’avvocato DEMETRIO ZEMA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO DEMARIA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SOGEINT S.R.L. c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 27,

presso lo STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS Avvocati, rappresentata e

difesa dagli Avvocati VITTORIO PROVERA e PAOLO ZUCCHINALI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/04/2015 R.G.N. 1151/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. MANNA ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato GIULIO DEMARIA;

udito l’Avvocato SOTTILE GIUSEPPA per delega verbale Avvocato PAOLO

ZUCCHINALI e Avvocato VITTORIO PROVERA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza pubblicata il 9.4.15 la Corte d’appello di Torino rigettava il gravame di B.T. contro la sentenza del 4.11.14 con cui il Tribunale della stessa sede aveva rigettato la sua domanda intesa ad ottenere che fosse dichiarata l’inefficacia, del suo allontanamento dalla Sogeint S.r.l. dal gennaio 2012, con condanna di tale società a reintegrarla nel posto di lavoro e a pagarle a titolo risarcitorio l’importo delle retribuzioni maturate fino al 31.12.13.

All’origine del contenzioso vi era il subentro della Sogeint S.r.l. alla Agenti S.r.l. (di cui B.T. era dipendente) nel contratto di agenzia con la Milano Assicurazioni, subentro per effetto del quale la prima società si era resa cessionaria dell’azienda della seconda, con conseguente passaggio anche dei relativi dipendenti, ma non anche dell’odierna ricorrente, licenziata dalla Agenti S.r.l. prima del trasferimento d’azienda, secondo i giudici di merito.

Per la cassazione della sentenza ricorre B.T. affidandosi a due motivi.

Sogeint S.r.l. resiste con controricorso.

Le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2555 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto essersi perfezionato il subentro della Sogeint alla Agenti nel contratto d’agenzia con la Milano Assicurazioni il 5.1.12, vale a dire dopo il licenziamento della ricorrente (avvenuto il 4.1.12), con conseguente esclusione dell’applicabilità nei suoi confronti della garanzia occupazionale di cui all’art. 2112 c.c.: si obietta, invece, in ricorso che la cessione d’azienda si era verificata non già con il subentro della Sogeint alla Agenti nel contratto d’agenzia con la Milano Assicurazioni (avvenuta il 5.1.12), ma con il passaggio del complesso dei beni aziendali, passaggio che – alla stregua delle risultanze documentali e testimoniali – era avvenuto già il 4.1.12, vale a dire contestualmente al licenziamento intimato a B.T.; inoltre ella aveva comunque continuato nei giorni successivi e sino alla fine di gennaio 2012 a prestare la propria attività lavorativa in azienda, di guisa che il suo rapporto lavorativo doveva intendersi proseguito, indifferentemente, nei confronti della cedente e/o della cessionaria.

1.2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2729 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale, così come aveva fatto il primo giudice, non ha ammesso le istanze di prova formulate dall’odierna ricorrente; in proposito la sentenza ha ritenuto presumibile che la sua presenza in azienda fosse da ricollegarsi ad un’attività di collaborazione con suo marito C.P.A. (legale rappresentante e, poi, liquidatore, della Agenti S.r.l.) nelle operazioni di consegna dei locali dell’agenzia e ha aggiunto che un’eventuale prestazione resa di fatto da B.T. a favore della Sogeint S.r.l. si sarebbe, al più, potuta leggere come instaurazione d’un rapporto ex novo con tale ultima società, prospettazione giudicata inammissibile perchè nuova: si obietta, invece, in ricorso che le prove testimoniali richieste erano destinate proprio a superare la presunzione poi formulata dalla Corte territoriale e che l’atto introduttivo, di lite aveva chiaramente allegato l’avvenuta prosecuzione dell’attività lavorativa per conto della Sogeint.

2.1. I due motivi di impugnazione – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – vanno disattesi non solo e non tanto perchè, ad onta dei richiami normativi in essi contenuti, sostanzialmente sollecitano una rivisitazione nel merito della vicenda processuale, quanto perchè non intaccano il nucleo essenziale della motivazione della sentenza, ossia il fatto che il licenziamento intimato il 4.1.12 alla ricorrente non è stato da lei impugnato.

Esso ben poteva esserlo, in astratta e teorica ipotesi, perchè intimato da soggetto (la Agenti S.r.l.) non più legittimato ad intimarlo (ove già verificatosi il trasferimento d’azienda, ma ciò avrebbe richiesto un diverso accertamento nel merito rispetto a quello operato dai giudici d’appello, non surrogabile da questa S.C.), oppure perchè illegittimo in quanto avvenuto in sostanziale violazione dell’art. 2112 c.c., comma 4, (nella parte in cui dispone che “Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento”) o per altre ipotetiche ragioni.

Nondimeno – giova ribadire – tale licenziamento non è stato impugnato (come rimarcato dalla Corte territoriale), il che esclude quella continuità lavorativa che è alla base delle censure della ricorrente.

Infine, quanto alla possibile costituzione d’un nuovo rapporto lavorativo, per fatti concludenti, fra B.T. e la Sogeint, il ricorso si rivela non autosufficiente perchè non trascrive per intero (nè allega) l’atto introduttivo di lite al fine di smentire l’assunto (che si legge nella sentenza impugnata) della novità della prospettazione.

Ciò rende comunque ininfluente il richiamo – che si legge nella memoria ex art. 378 c.p.c. – al precedente di questa S.C. (sentenza n. 12411/03) secondo cui in tema di trasferimento di azienda, ove, in epoca anteriore al medesimo, sia stato intimato un licenziamento senza preavviso e, ciò nonostante, il rapporto sia comunque continuato, la continuazione del rapporto è configurabile come revoca per fatti concludenti del precedente provvedimento espulsivo, con conseguente prosecuzione ope legis del rapporto di lavoro con il cessionario dell’azienda.

3.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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