Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17526 del 26/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 26/07/2010), n.17526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,

CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

– PREVINDAI – FONDO DI PREVIDENZA A CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI

DI AZIENDE INDUSTRIALI – FONDO PENSIONE 1417, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 40, presso lo studio dell’avvocato MINUCCI FRANCO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

– M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI

DELLA FARNESINA 155, presso lo studio dell’avvocato ZHARA BUDA

CLAUDIA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMEO CARMELO, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 857/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 30/12/2006 R.G.N. 1027/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito l’Avvocato CELESTI VALERIO per delega MINUCCI FRANCO per

PREVINDAI; Avv. ROMEO CARMELO per M.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza specificata in epigrafe, la Corte d’appello di Catania, confermando, al riguardo, la decisione di primo grado del Tribunale di Siracusa, ha accolto la domanda di M.G., intesa ad ottenere dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5, la integrazione presso la PREVINDAI – ente di previdenza per i dirigenti di aziende industriali – dei contributi di previdenza complementare omessi dalla datrice di lavoro SICILMONTAGGI s.p.a., poi dichiarata fallita, pari ad Euro 25,374,76. Ha rilevato, in particolare, la Corte territoriale che – così come ritenuto dal primo giudice – l’intervento del Fondo non era impedito, nel caso di specie, dalla circostanza che l’integrazione contributiva domandata dal M. riguardasse solo la misura della pensione, atteso che la finalità del Legislatore, realizzata mediante la previsione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5, consisteva nel garantire al lavoratore la misura del trattamento pensionistico corrispondente alla contribuzione dovuta per legge.

2. Avverso tale sentenza l’Istituto ha proposto ricorso per cassazione.

Il lavoratore ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si articola in quattro motivi, tutti conclusi dalla proposizione di rispettivi quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

1.1. Il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5, deducendosi che la garanzia del Fondo non poteva operare, nella specie, in mancanza di insinuazione del lavoratore nella procedura fallimentare a carico della datrice di lavoro insolvente.

1.2. Con il secondo motivo si rileva che la medesima garanzia, prevista dall’art. 5 cit. per le pensioni di vecchiaia, non era applicabile alla pensione di anzianità richiesta dal M..

1.3. Con il terzo motivo si lamenta che la decisione impugnata abbia dichiarato l’obbligo del Fondo anche in relazione alla misura del trattamento pensionistico, già riconosciuto e liquidato, se pure nel quantum corrispondente alla contribuzione versata.

1.4. Con il quarto motivo si deduce che, comunque, sull’importo corrispondente ai contributi omessi non potevano essere liquidati gli interessi.

2. Tali motivi, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione, sono fondati.

2.1. Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 5 (di attuazione della direttiva comunitaria 80/987 in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) prevede che contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale dei contributi dovuti per le forme di previdenza complementare di cui al D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, art. 9 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l’INPS un apposito Fondo di garanzia (comma 1); nel caso in cui, a seguito dell’omesso o parziale versamento dei contributi, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito alla procedura concorsuale, può richiedere al Fondo di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi (comma 2).

2.2. Nella specie, la sussistenza di una forma di previdenza complementare in capo all’ente indicato dal lavoratore è stata ritenuta dalla Corte di merito con statuizione non specificamente impugnata in questa sede (non rilevando, a tali fini, le osservazioni premesse al primo motivo di ricorso, cui non corrisponde alcun riferimento nel quesito di diritto); parimenti, non può dibattersi dell’avvenuta, o meno, insinuazione del credito contributivo nella procedura fallimentare a carico della datrice di lavoro, trattandosi di questione che non risulta proposta dinanzi ai giudici di merito e che implica un accertamento di fatto inammissibile in sede di legittimità.

2.3. Vengono invece in rilievo i restanti presupposti della tutela riconosciuta dalla norma in esame, cioè la sua applicabilità alla pensione di anzianità (che è quaestio juris sulla quale non risulta formato alcun giudicato) e la sua estensione al quantum della prestazione (che l’Istituto contesta con specifica censura alla corrispondente statuizione della decisione impugnata).

2.4. Il tenore letterale della norma non lascia alcun dubbio sull’oggetto della tutela, che si identifica, in modo inequivoco, nella pensione di vecchiaia, anche ove spettante ai superstiti del dipendente, e sul limite quantitativo dell’obbligo del Fondo, che consiste nella integrazione dei contributi necessari per la costituzione della predetta prestazione (ove la contribuzione sia stata totalmente omessa, o insufficientemente versata, dal datore di lavoro, e il lavoratore non abbia recuperato, mediante l’insinuazione nel fallimento, la contribuzione necessaria per tale pensione).

2.5. Sul piano sistematico, il meccanismo è del tutto distinto da quello previsto per le forme obbligatorie di previdenza, per le quali, in applicazione del principio dell’automatismo dell’obbligazione contributiva e dell’accredito automatico dei contributi, il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 3, prevede che i contributi omessi, anche se prescritti, vengano considerati come versati, ai fini del diritto alle prestazioni comprese nell’assicurazione generale e, altresì, della loro misura. E la limitazione della garanzia, con riguardo alle forme complementari, trova riscontro nella giurisprudenza comunitaria, essendosi esplicitamente precisato che la direttiva 80/987 va interpretata nel senso che, in caso di insolvenza del datore di lavoro e di conseguente insufficienza delle risorse dei regimi complementari di previdenza, il finanziamento dei diritti alle prestazioni di vecchiaia, che il lavoratore ha maturato, non necessariamente deve essere assicurato dagli Stati membri, nè necessariamente deve essere integrale (cfr. Corte di giustizia 27 gennaio 2007, n. 278/05).

2.6. La diversità di disciplina non suscita, d’altra parte, dubbi di illegittimità costituzionale, pur considerando la scelta del Legislatore di stabilire un collegamento funzionale tra la previdenza complementare – ricondotta nel sistema di tutela dell’art. 38 Cost., comma 2,- e la previdenza obbligatoria, al fine di assicurare funzionalità ed equilibrio all’intero sistema pensionistico (cfr.

Corte cost. n. 393 del 2000; n. 178 del 2000); ed infatti nella ricostruzione unitaria della previdenza assume comunque rilievo la definizione dei livelli di protezione garantiti dalle diverse forme di tutela, obbligatoria e complementare, risultandone un sistema complessivo, essenzialmente unitario, caratterizzato da diversi livelli di bisogni socialmente rilevanti, corrispondenti, rispettivamente, al minimo vitale riconosciuto per tutti i cittadini, nonchè ai mezzi adeguati per le esigenze di vita dei lavoratori, e al mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l’occupazione lavorativa.

2.8. Deve quindi affermarsi che “il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5, nel prevedere l’intervento del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS per l’integrazione dei contributi omessi, o insufficientemente versati, dal datore di lavoro presso gli enti gestori di forme di previdenza complementare, si riferisce, in via esclusiva, alla pensione di vecchiaia che il dipendente, o i superstiti, non siano riusciti a costituire a causa dell’inadempienza contributiva, consistendo, perciò, l’obbligo del Fondo – in coerenza con gli intenti della direttiva comunitaria 80/987 (cfr. Corte giust. 25 gennaio 2007, n. 278/05) – nella integrazione dei contributi nella misura necessaria per la costituzione della predetta prestazione (ove il lavoratore, o i superstiti, non abbiano recuperato, mediante l’insinuazione nel fallimento, la contribuzione minima richiesta);

nè tale previsione comporta dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione alla più favorevole disciplina prevista dall’art. 3 del citato D.Lgs. per le prestazioni dell’assicurazione generale obbligatoria, poichè la limitazione della tutela trova giustificazione – nell’ambito dei diversi livelli di protezione sociale garantiti dall’art. 38 Cost., comma 2, – nella finalità propria della previdenza complementare, consistente nel mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l’occupazione lavorativa”.

3. Alle stregua di tale principio il ricorso dell’Istituto merita di essere accolto (con l’assorbimento delle censure relative alla debenza degli interessi), essendo accertato che la domanda del dipendente era diretta ad ottenere un maggior importo della pensione di anzianità già riconosciuta.

4. La sentenza impugnata va dunque cassata; e, decidendosi la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, va rigettata la domanda del M..

Si compensano le spese dell’intero processo in ragione della novità e complessità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010

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