Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17526 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 18/06/2021), n.17526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7327/2016 R.G. proposto da:

M.P. (C.F. (OMISSIS)), M.D. (C.F.

(OMISSIS)), M.L. (C.F, (OMISSIS)), rappresentati e

difesi dall’Avv. Prof. GAETANO RAGUCCI e dall’Avv. ADRIANA LA ROCCA,

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. RITA GRADARA in

Roma, Largo Somalia, 67;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 4075/44/15, depositata in data 24 settembre 2015;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 14 aprile

2021 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

I contribuenti M.P., M.D. e M.L. hanno impugnato diversi avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta dell’anno 2007 con i quali, a seguito di indagini bancarie, si accertavano redditi non dichiarati assoggettabili a tassazione;

che la CTP di Como ha rigettato i ricorsi riuniti e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 24 settembre 2015, ha parzialmente accolto l’appello dei contribuenti in relazione alle riprese riguardanti la restituzione di un finanziamento a carico del contribuente M.P. e le riprese di redditi diversi nei confronti degli altri due contribuenti, rigettando l’appello nel resto;

che hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti affidato a dieci motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

che i contribuenti, con memoria ex art. 378 c.p.c., con cui è stata comunicata la designazione di nuovi difensori, hanno dato atto di avere presentato separate istanze di definizione agevolata D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 ex art. 6;

che dalla memoria risulta che l’Agente della riscossione ha comunicato ai ricorrenti gli importi dovuti ai fini del perfezionamento delle istanze di definizione agevolata e che i ricorrenti, dando atto di avere corrisposto la totalità degli importi di cui alle suddette istanze, hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;

che la memoria è stata comunicata alla controricorrente Agenzia delle Entrate;

che il controricorrente, si è associato all’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3;

che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata di cui al D.L n. 193 del 2016, art. 6, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, con declaratoria di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., Sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 24083);

che il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto con cessazione della materia del contendere, risultando dalla documentazione allegata dal controricorrente l’adempimento della definizione agevolata in oggetto, restando le spese del giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate, trattandosi di definizione di pendenza tributaria prevista dalla legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3);

che nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione per adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. V, 7 dicembre 2018, n. 31732).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; spese del giudizio di legittimità a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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