Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17526 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.14/07/2017),  n. 17526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15083/2015 proposto da:

M.A.C. METALLURGICA ASSEMBLAGGI CARPENTIERE S.R.L., C.F. (OMISSIS),

già M.A.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 7,

presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO GUARINO, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati LUCA ROPOLO, DIEGO DIRUTIGLIANO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.I., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato AMERIGA PETRUCCI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 683/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 03/02/2015 R.G.N. 211/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il ricetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRO AVAGLIANO per delega verbale Avvocato

GIANCARLO GUARINO;

udito l’Avvocato MARIA LAVIENSI per delega verbale Avvocato AMERIGA

MARIA PETRUCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza pubblicata il 3.2.15 la Corte d’appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza n. 198/14 di reintegra nel posto di lavoro emessa dal Tribunale di Melfi a favore di S.I., licenziata il 21.11.07 per scarso rendimento da M.A.C. Metallurgica Assemblaggi Carpenterie S.p.A., quantificava il risarcimento dei danni L. n. 300 del 1970, ex art. 18, in misura pari alle retribuzioni globali di fatto spettanti dalla data dell’illegittimo licenziamento fino a quella dell’effettiva reintegra (risarcimento che, invece, il primo giudice aveva limitato a 18 mensilità).

Per la cassazione della sentenza ricorre M.A.C. Mettallurgica Assemblaggi Carpenterie S.p.A. affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

S.I. resiste con controricorso (erroneamente qualificato come memoria ex art. 378 c.p.c.) e con difensore munito soltanto della procura ad litem rilasciata con il ricorso di primo grado.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso (impropriamente denominato memoria ex art. 378 c.p.c.) per difetto, in capo al difensore dell’intimata, della procura speciale prescritta ai sensi del combinato disposto degli artt. 370 e 365 cod. proc. civ., tale non essendo quella rilasciata a margine del ricorso di primo grado e richiamata nel controricorso a firma dell’avv. Ameriga Petrucci.

2.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., per non avere, la sentenza ritenuto assolto l’onere della prova riguardante lo scarso rendimento addebitato all’odierna intimata, pur essendo pacifico (oltre che confermato in via testimoniale e documentale) che l’intimata produceva appena il 10% dei pezzi prodotti dai suoi colleghi (anche non normodotati, a dire della società) adibiti alle stesse mansioni di saldatura a punti mediante assemblaggio su macchine manuali, mansioni che l’ASL (OMISSIS) di Venosa aveva, il 12.10.07, confermato essere ergonomicamente compatibili con le ridotte capacità lavorative di S.I.; erroneamente, invece, la sentenza – prosegue il ricorso – si era basata su un precedente accertamento della stessa ASL del 6.6.07, superato da quello successivo del 12.10.07.

2.2. Il motivo va disatteso perchè, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, sostanzialmente sollecita una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinchè se ne fornisca un diverso apprezzamento e si accerti una pretesa compatibilità delle mansioni assegnate ad S.I. (lavoratrice monoculare con impianto di protesi all’occhio destro quale conseguenza d’un infortunio sul lavoro patito nel 1994) con le sue ridotte capacità lavorative, compatibilità che, invece, i giudici di merito hanno motivatamente escluso alla luce delle risultanze istruttorie.

Quella invocata in ricorso è operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053/14) sostanziali censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel nuovo testo applicabile ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, convertito in L. n. 134 del 2012, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello entrato in vigore dalla legge di conversione del decreto, cioè alle sentenza pubblicate dal 12.9.12 e, quindi, anche alla pronuncia in questa sede impugnata). di modo il ricorso finisce con il maniera irrituale: cfr. Cass. S.U.

Tali censure non possono nemmeno intendersi come deduzione di omesso esame di fatti decisivi, trattandosi di doglianza a monte non consentita dall’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto in punto di illegittimità del licenziamento per inesigibilità delle mansioni affidate alla lavoratrice.

3.1. Con il secondo motivo ci si duole di violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, e art. 1218 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha quantificato il risarcimento in misura pari alle retribuzioni globali di fatto spettanti dalla data del licenziamento fino a quella dell’effettiva reintegra, senza considerare che l’assenza di colpa della società – che nell’assegnare le mansioni alla lavoratrice si era basata sul responso di loro compatibilità con le ridotte capacità lavorative emesso dall’ASL (OMISSIS) di Venosa il 12.10.07 – avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a ridimensionare l’entità del risarcimento, se non ad escluderlo del tutto.

3.2. Il motivo è infondato.

La colpa della ricorrente nell’avere adibiti l’intimata a mansioni incompatibili con le sue ridotte capacità lavorative è stata verificata in punto di fatto, con accertamento non sindacabile in sede di legittimità, dalla Corte territoriale in base alla certificazione proveniente dall’Ambulatorio di Medicina del Lavoro dell’Ospedale (OMISSIS) e al responso del Collegio Medico dell’ASL attivato dalla società medesima L. n. 300 del 1970, ex art. 5.

Nè risponde al vero (sempre secondo l’accertamento effettuato dai giudici di merito) che le mansioni di saldatura a punti mediante assemblaggio su macchine manuali (che richiedono una più elevata soglia di attenzione ed acutezza visiva) siano praticamente identiche a quelle su macchine automatiche (solo queste ultime erano state ritenute compatibili dal Collegio Medico).

Infine, sempre la sentenza impugnata ha accertato in punto di fatto che anche il confronto con il rendimento degli altri addetti alle stesse mansioni è stato falsato dall’essere stato eseguito rispetto a lavoratori tutti normodotati operanti nel medesimo reparto, il che ha fatto ulteriormente risaltare il minor rendimento di chi, come l’odierna intimata, già non era in condizioni di svolgere le mansioni che la società ricorrente le aveva illegittimamente assegnato noncurante delle sue ridotte capacità lavorative.

4.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata svolto rituale attività difensiva per le ragioni chiarite nel paragrafo che precede sub 1.1.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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