Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17526 del 02/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 02/09/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 02/09/2016), n.17526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8816 – 2012 proposto da:

SPA TRASPORTI 2 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEGLI SCIALOIA 3, presso lo studio dell’avvocato ITALICO

PERLINI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.L.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. BROFFERIO 7, presso lo studio dell’avvocato GIULIO

MURANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2400/2011 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 30/03/2011 r.g.n. 3687/2012;

udita la reiezione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO;

Udito l’Avvocato MURANO GIULIO;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 30 marzo 2011, la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la Spa Trasporti 2 Srl in liquidazione al pagamento in favore di F.A.L. dell’importo di Euro 3.389,98, oltre accessori, a titolo di compensi per lavoro straordinario svolto come autista maturati nel periodo 1 agosto 1998 – 16 marzo 1999.

La Corte territoriale – per quanto qui interessa – ha ritenuto che, una volta prodotti in copia dal F. i dischi cronotachigrafi, il valore indiziario degli stessi fosse “avvalorato dalla genericità della contestazione avversaria” e che tale contestazione generica valesse “a costituire un elemento di prova indiretta, idonea ad integrare la prova indiziaria della copia”.

2. – Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato ad un motivo articolato in plurime censure. Il F. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. – Con il motivo si denuncia in rubrica “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2108 c.c., art. 2697 c.c., art. 2712 c.c., art. 2729 c.c., art. 210 c.p.c., art. 215 c.p.c., art. 244 c.p.c., art. 414 c.p.c., art. 416 c.p.c., art. 94 disp. att. c.p.c., artt. 11 e 11 bis CCNL Autotrasporti e spedizioni conto terzi 11.4.1995; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Occorre in premessa rilevare che il mezzo di gravame inammissibilmente contiene la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziale e processuale, nonchè di vizi di motivazione, oltre all’invocazione della violazione di norme di contratto collettivo.

Come noto il ricorso per cassazione, in quanto ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera chiara ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione.

Il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002).

L’osservanza del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l’adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. n. 19100 del 2006) ed è dunque inammissibile un motivo che non consenta di individuare in che modo e come le numerose norme richiamate nella rubrica sarebbero state violate nella sentenza impugnata, quali sarebbero i principi di diritto asseritamente trasgrediti nonchè i punti della motivazione specificamente viziati (Cass. n. 17178 del 2014 e giurisprudenza ivi richiamata).

In particolare, poi, ancora di recente questa Corte, a Sezioni Unite, al cospetto di un motivo che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicati nell’art. 360 c.p.c., ha avuto modo di ribadire la propria giurisprudenza che stigmatizza tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, evidenziando “la impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013).

Infatti tale modalità di formulazione risulta irrispettosa del canone della specificità del motivo di impugnazione nei casi in cui – come nella specie – nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v. Cass. n. 7394 del 2010, n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008). Infatti è stata ritenuta inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (in termini, Cass. n. 19443 del 2011).

In ogni caso le censure di parte ricorrente alla sentenza impugnata, per quanto possano considerarsi percepibili nella loro promiscuità, comunque non meritano accoglimento.

Innanzitutto si eccepisce che il giudice del gravame avrebbe ritenuto erroneamente la specificità delle allegazioni contenute nel ricorso ai fini dell’ammissibilità della prova testimoniale.

La doglianza è inconferente in quanto la Corte d’Appello non ha deciso la causa sulla base della prova testimoniale, non ammessa già in primo grado.

Ci si duole poi che la Corte avrebbe ritenuto non meramente esplorativa l’istanza di esibizione del lavoratore.

Giova ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità l’eventuale nullità di un atto di acquisizione probatoria non comporta automaticamente la nullità (derivata) della sentenza, atteso che i rapporti tra atto di acquisizione probatoria nullo e sentenza non possono definirsi in termini di nullità derivata di quest’ultima, quanto, piuttosto, in termini di giustificatezza o meno delle statuizioni in fatto della sentenza stessa, la quale, cioè, in quanto fondata sulla prova nulla, è priva di (valida) motivazione, non già nulla a sua volta: infatti l’atto di acquisizione probatoria, puramente eventuale, non fa parte della indefettibile serie procedimentale che conduce alla sentenza e il cui vizio determina la nullità, ma incide soltanto sul merito delle valutazioni in fatto compiute dal giudice, le quali, peraltro, possono essere sindacate in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass. n. 17247 del 2006; conformi: Cass. n. 19072 del 2004; Cass. n. 18857 del 2014).

Nella specie l’istante si limita a denunciare la pretesa violazione della legge processuale, ma circa l’accertamento di fatto eseguito dalla Corte territoriale l’argomento è privo di decisività in quanto l’appello non è stato deciso esclusivamente sull’inottemperanza all’ordine di esibizione dei documenti.

Parte ricorrente lamenta ancora che erroneamente dai giudici d’appello sia stato ritenuto generico il disconoscimento effettuato in primo grado dalla società dei dischi cronotachigrafi depositati in copia dalla controparte. In particolare si contesta poi che la ritenuta contestazione generica valga a “costituire un elemento di prova indiretta, idonea ad integrare la prova indiziaria della copia”, come affermato dalla Corte territoriale.

Anche tale critica non può trovare accoglimento.

Vero è che, in tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e quindi dello straordinario eventualmente svolto, i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possano da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall’art. 2712 c.c., nè dell’effettuazione del lavoro e dell’eventuale straordinario, nè della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall’interessato o acquisiti dal giudice nell’esercizio dei propri poteri istruttori (tra le altre v. Cass. n. 10366 2014; Cass. n. 9006 del 2002; Cass. n. 16098 del 2001).

Tuttavia il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. n. 3122 del 2015; Cass. n. 9526 del 2010; Cass. n. 2117 del 2011).

Inoltre questa Corte ha affermato che, poichè l’avvenuto disconoscimento non inficia del tutto la portata probatoria di tali riproduzioni ma le degrada a livello di presunzioni semplici, ne consegue che l’indagine dei giudici di merito deve essere orientata nel senso di accertare se e con quali ulteriori mezzi il lavoratore abbia ottemperato, in via integrativa, all’onus probandi su di lui incombente. Tale prova, appunto perchè integrativa e di supporto, in quanto rivolta a superare l’elemento ostativo del disconoscimento della valenza dei dispositivi menzionati, può essere offerta o ricavata, anche a mezzo di ulteriori presunzioni semplici, quali la circostanza che il datore di lavoro non si sia mai peritato di produrre gli originali cronotachigrafi, con i relativi dischi registrati, nè, sintomaticamente, abbia mai indicato nelle sue difese il contenuto, eventualmente diverso, da quello risultante dalle fotocopie ex adverso esibite, al fine di dimostrare la reale entità delle ore lavorative effettuate dal dipendente, limitandosi soltanto ad una generica contestazione dello straordinario vantato dall’altra parte e della portata probatoria degli apparecchi cronotachigrafi (Cass. n. 6437 del 1994)La sentenza impugnata si è scrupolosamente attenuta ai principi innanzi espressi e, considerato comunque operante il disconoscimento ai sensi dell’art. 2712 c.c., nell’ambito dell’esercizio del potere di valutazione di fatti aventi valenza indiziaria, ha ritenuto che il comportamento processuale della società, realizzato attraverso una generica contestazione non accompagnata nè dalla produzione in originale dei cronotachigrafi nè da una allegazione del contenuto eventualmente diverso di essi, fosse idoneo a supportare la prova dello straordinario, per cui la sentenza stessa non merita i rilievi che le vengono mossi.

Da ultimo parte ricorrente eccepisce che la Corte territoriale avrebbe provveduto alla quantificazione del dovuto “senza nemmeno curarsi di verificare se i dischi depositati in atti dimostrassero effettivamente l’espletamento di lavoro straordinario nella misura indicata nel prospetto allegato al ricorso ed in base a cui è stata quantificata la somma predetta”.

All’evidenza si tratta di una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio in difformità da quanto accertato dai giudici del merito, certamente preclusa in questa sede di legittimità.

5. – Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con distrazione al procuratore Avv. G. Murano dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori secondo legge, con attribuzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2016

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