Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17525 del 02/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 02/09/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 02/09/2016), n.17525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9181-2012 proposto da:

R.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 16, presso lo studio dell’avvocato GILBERTO CERUTTI, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CASA DI RIPOSO EBRAICA (già RICOVERO ISRAELITI POVERI INVALIDI –

RIPI) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO MARINI, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10181/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/04/2011 R.G.N. 6474/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito l’Avvocato ZANELLO ANDREA per delega verbale CEROTTI GILBERTO;

udito l’Avvocato MARINI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza 27 aprile 2011, la Corte d’appello di Roma rigettava gli appelli principale di R.A. e incidentale della Casa di Riposo Ebraica (già Ricovero Israelitico Poveri Invalidi) avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda del primo, direttore amministrativo dal l ottobre 1981 al 30 settembre 1989 dell’ente Opere Pie Ospedale Israelitico Poveri Invalidi e Ricovero Israelitico Poveri Invalidi, di condanna del Ricovero al pagamento, a titolo di trattamento retributivo concordato, tredicesima mensilità, competenze accessorie e T.F.R. mai percepiti, della somma di (allora) Lire 982.941.621 e così pure la domanda riconvenzionale della Casa di Riposo Ebraica di condanna del primo al pagamento, in proprio favore a titolo risarcitorio, della somma di Euro 1.048.530,34.

Preliminarmente esclusa l’improponibilità della domanda del lavoratore, appellante principale, erroneamente ritenuta dal Tribunale, in assenza di atti di rinuncia ad essa (per la ravvisata natura di mere quietanze degli scrutinati atti del 10 e 28 settembre 1990) e essendo la transazione tra le parti del 28 novembre 1995 relativa a diversa vicenda, la Corte territoriale ne riteneva tuttavia l’infondatezza per il negato valore negoziale della nota 3 novembre 1982 (avente ad oggetto il compenso economico da corrispondere al Dott. R.A., direttore amministrativo del Ricovero Israelitico Poveri Invalidi, anche quale segretario), non vincolante tale ente; essa negava pure l’accoglibilità della domanda di condanna di controparte alla corresponsione del trattamento retributivo dovutogli in applicazione equitativa dei parametri economici indicati nella suddetta nota, anche in difetto di specifica deduzione in primo grado e neppure di determinazione del compenso ai sensi dell’art. 432 c.p.c., in assenza di allegazione di elementi idonei allo scopo.

Infine, la Corte capitolina riteneva infondato l’appello incidentale dell’ente, condividendo la pronuncia di primo grado di inammissibilità della sua domanda risarcitoria, per la prima volta proposta in sede di giudizio di riassunzione ai sensi dell’art. 353 c.p.c..

Con atto notificato il 4 aprile 2012, R.A. ricorre per cassazione con otto motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste la Casa di Riposo Ebraica con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce insufficiente ed omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul fatto decisivo e controverso della deduzione in primo grado di specifica domanda ai sensi dell’art. 36 Cost..

Con il secondo, il ricorrente deduce insufficiente ed omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul fatto decisivo e controverso della deduzione in primo grado degli elementi necessari per la valutazione del quantum ai sensi dell’art. 36 Cost..

Con il terzo, il ricorrente deduce nullità della sentenza, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla domanda di determinazione della retribuzione, ai sensi dell’art. 2099 c.c., in mancanza di accordo tra le parti.

Con il quarto, il ricorrente deduce insufficiente ed omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul fatto decisivo e controverso della deduzione in primo grado di specifica domanda ai sensi dell’art. 2099 c.c..

Con il quinto, il ricorrente deduce insufficiente ed omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul fatto decisivo e controverso della deduzione in primo grado degli elementi necessari per la valutazione del quantum ai sensi dell’art. 2099 c.c..

Con il sesto, il ricorrente deduce nullità della sentenza, in violazione dell’art. 432 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancato esercizio del potere dovere giudiziale di liquidazione, anche d’ufficio in via equitativa quando ne sia certo il diritto, della prestazione pecuniaria dovuta al lavoratore.

Con il settimo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 432 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancato esercizio del potere dovere giudiziale di liquidazione, anche d’ufficio in via equitativa quando ne sia certo il diritto, del compenso per la prestazione lavorativa.

Con l’ottavo, il ricorrente deduce insufficiente ed omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul fatto decisivo e controverso della deduzione in primo grado degli elementi necessari per la valutazione equitativa ai sensi dell’art. 432 c.p.c..

Il ricorso è infondato, in quanto si fonda sull’evidente equivoco dell’avvenuto accertamento, con la sentenza impugnata, della previsione di un compenso, in favore del ricorrente con la deliberazione del 24 giugno 1982, per “l’incarico (da ritenersi autonomo) di segretario del R.I.P.I.” (così in esordio del primo motivo, a pg. 12 del ricorso).

In realtà, la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento sull’an, posto che in essa la Corte territoriale si limita a registrare l’affidamento, con la suddetta deliberazione, dell’incarico di segretario dell’Opera Pia Ricovero Israelitico Poveri Invalidi, dovendo a ciò provvedere, ad R.A., rinviando a successiva deliberazione l’entità del compenso da corrispondergli.

Premessa poi un’inequivocabile formula dubitativa (“se deve ritenersi”) all’autonoma configurabilità (e conseguente compensabilità) dell’incarico, rispetto alle mansioni di direttore amministrativo già ricoperte dal predetto essa esclude che la nota del 3 novembre 1982, avente ad oggetto “Compenso economico da corrispondere al Dott. R.A. D.A. RIPI”, abbia alcun valore negoziale vincolante per l’ente: ciò in quanto atto predisposto dal medesimo interessato e non sottoscritto dal presidente con firma in calce, nè seguito da altra manifestazione di accettazione (come illustrato a pgg. 4 e 5 della sentenza), ma piuttosto connotato da ulteriori elementi di incertezza, in dipendenza di una clausola condizionante il trattamento economico all’estinzione di debiti del RIPI con la Cassa di Risparmio di Roma, così da escludere vieppiù “l’attualità delle pattuizioni oggetto della proposta” (primi due capoversi di pg. 5 della sentenza).

L’evidente constatazione di assenza di un accertamento sull’an del credito retributivo di R.A. assorbe l’esame dei motivi di ricorso dedotti, in quanto esclusivamente relativi a censure riguardanti la negata liquidazione (sotto gli illustrati profili dell’art. 36 Cost., art. 2099 c.c. e art. 432 c.p.c.), che invece un tale accertamento presuppongono (Cass. 6 maggio 2009, n. 10401; Cass. 19 ottobre 2009, n. 22115) e pertanto inammissibili per irrilevanza.

Il rigetto del ricorso comporta l’assorbimento di ogni altro profilo di doglianza posto dalla Casa di Riposo Ebraica con il controricorso, comunque inammissibile in difetto di formulazione di un ricorso incidentale, per la deduzione di censure relative a questione non già assorbita, ma decisa in senso sfavorevole a parte controricorrente (e pertanto da censurare con ricorso incidentale: Cass. 14 aprile 2015, n. 7523).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, a carico del ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna R.A. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2016

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